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Legge regionale 4 giugno 1987, n. 28 (BUR n. 32/1987)

Modifica degli articoli 4 e 5 e integrazione degli articoli 9 e 20 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 'Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organismi operanti nella materia mediante la delega alle province'

Legge regionale 4 giugno 1987, n. 28 (BUR n. 32/1987) (Abrogata)

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4 E 5 E INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 20 DELLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1986, n. 46 "DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E DEGLI ALTRI ORGANISMI OPERANTI NELLA MATERIA MEDIANTE LA DELEGA ALLE PROVINCE"

Legge abrogata dall’articolo 24, della legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 giugno 1987, n. 28 (BUR n. 32/1987) (Novellazione)

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4 E 5 E INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 20 DELLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1986, n. 46 "DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E DEGLI ALTRI ORGANISMI OPERANTI NELLA MATERIA MEDIANTE LA DELEGA ALLE PROVINCE".

Art. 1 - Modifica articoli 4 e 5
All'articolo 4, secondo comma, punto 1) le parole: "e quello di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, di cui all'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217" sono eliminate.
All'articolo 5, primo comma, punto 3), le parole: "che il richiedente sia iscritto in una sezione speciale del Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui alla legge 11 giugno 1971, ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983 n. 217, o, qualora si tratti di persona fisica o giuridica straniera, sussista il nulla osta, di cui all'articolo 58 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616" sono eliminate.
Art. 2 - Integrazione articoli 9 e 20
Articolo 9, primo e secondo comma. La frase "Tesoreria Provinciale" viene sostituita dalla frase "Tesoreria dell'Amministrazione provinciale".
Articolo 20, dopo il sesto comma, viene aggiunto il seguente settimo comma:
"In prima applicazione della presente legge, in attesa che venga approvato dal Consiglio regionale il piano regionale di distribuzione delle agenzie di viaggio e turismo, previsto dall'articolo 12, e comunque per il periodo non superiore a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, su proposta della provincia competente per territorio, può di volta in volta autorizzare la provincia stessa a rilasciare il provvedimento per l'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo".


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