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Legge regionale 4 giugno 1987, n. 29 (BUR n. 32/1987)

Norme sulle procedure concorsuali e interventi in materia di personale

Legge regionale 4 giugno 1987, n. 29 (BUR n. 32/1987) (Abrogata)

NORME SULLE PROCEDURE CONCORSUALI E INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 giugno 1987, n. 29 (BUR n. 32/1987)

NORME SULLE PROCEDURE CONCORSUALI E INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE.

Art. 1 - Ammissione al concorso
Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , viene inserito il seguente:
"I candidati presentano la domanda con l'indicazione dei titoli e dei requisiti richiesti, compresa l'eventuale idoneità fisica, e - qualora particolari esigenze organizzati vedi accelerazione della procedura lo richiedano - sono ammessi alle prove con riserva di accertamento degli stessi e del rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal relativo bando di concorso, al momento dell'approvazione della graduatoria".
Art. 2 - Prove di concorso
Dopo il quinto comma dell'articolo 15 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 , viene inserito il seguente:
"Il bando di concorso può prevedere che la prima prova scritta per l'accesso alla sesta qualifica funzionale e superiori consista in una serie di quesiti a risposta sintetica o predeterminata. Per le qualifiche funzionali inferiori il bando di concorso può prevedere che le prove consistano in appositi tests ovvero in prove pratiche attitudinali".
Art. 3 - Corsi - concorsi
I concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali dirigenziali e alle tre qualifiche funzionali più elevate che le precedono possono essere espletati anche nella forma di corsi selettivi di reclutamento e formazione con prove finali, scritte e orali, volti all'acquisizione delle professionalità richieste per i profili professionali cui inerisce l'assunzione.
La Giunta regionale delibera, in relazione ai singoli profili professionali che saranno da essa individuati, le prove selettive per l'ammissione ai corsi che possono essere effettuate anche con sistemi automatizzati, la durata, i programmi e le prove finali dei corsi stessi, nonchè il numero dei candidati ammissibili e i titoli valutabili, secondo le normative contrattuali vigenti.
Con lo stesso provvedimento può essere prevista la concessione di borse di studio ai candidati non appartenenti al ruolo regionale che partecipino ai corsi.
Art. 4 - Commissioni giudicatrici
I componenti delle Commissioni giudicatrici possono essere scelti anche tra il personale regionale in quiescenza, che non sia cessato dal servizio per motivi disciplinari o per decadenza dall'impiego.
Ai componenti e segretari delle Commissioni giudicatrici viene corrisposto un compenso nella misura determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , come sostituito dallo articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1986, n. 29 .
E' altresì corrisposto ove spetti il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.
Art. 5 - Profili professionali
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determinerà , per ciascuna qualifica funzionale, i profili professionali nel rispetto della declaratoria delle mansioni di ciascuna qualifica, sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione richiesta, dei titoli professionali prescritti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni.
Con lo stesso provvedimento viene fissata la dotazione organica di ciascun profilo professionale, nell'ambito della complessiva attribuzione stabilita con legge per ciascuna qualifica funzionale.
Art. 6 - Interventi regionali per la formazione
La Regione si assume nei casi di interventi di formazione del proprio personale, ivi compresi i corsi - concorsi, le spese di residenzialità; per gli altri destinatari della legge regionale 10 agosto 1979, n. 53 , tali spese possono essere assunte con provvedimento della Giunta regionale avuto riguardo agli obiettivi dei singoli interventi.
Al personale regionale che partecipa alle attività di cui al primo comma compete inoltre, ove dovuto, il trattamento di missione nella misura prevista dal settimo comma, articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 1977, n. 20 , integrata alla legge regionale 2 marzo 1979, n. 12 .
Art. 7 - Collocamento a riposo
All'atto del collocamento a riposo dei dipendenti regionali, viene a essi consegnato un attestato di riconoscimento per il servizio prestato, secondo criteri e limiti che saranno deliberati dalla Giunta regionale.
Art. 8 - Abrogazione di norme
Sono abrogati il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1 .
E' abrogato il nono comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 91 .
Art. 9 - Pianta organica
La dotazione organica dei posti per le singole qualifiche funzionali è stabilita nella tabella seguente:

ORGANICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE DEL VENETO
Qualifiche funzionali
Totale
Dirigente regionale generale
95
Dirigente regionale
250
Funzionario
550
Istruttore direttivo
570
Istruttore
930
Collaboratore professionale
41
Esecutore
784
Operatore
209
Ausiliario
144
_____
3.573

Nel caso in cui il Dirigente regionale generale non abbia la responsabilità di un dipartimento o di una unità organizzativa equiparata il Segretario generale della programmazione, con proprio decreto, individua i compiti complessi di studio, ricerca, elaborazione e progettazione, da affidarsi al dirigente a norma dell'articolo 19 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 .
Art. 10 - Norma finanziaria
Al maggiore onere di lire 125 milioni derivante dalla attuazione della presente legge, di cui lire 100 milioni per gli interventi previsti dall'articolo 3 e lire 25 milioni per gli interventi previsti dall'articolo 7, si fa fronte mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 e contemporanea istituzione del capitolo 5028 denominato "Spese di attivazione dei corsi - concorso per la assunzione del personale", con lo stanziamento di lire 100 milioni per competenza e per cassa e del capitolo 5032 denominato "Spese per riconoscimenti al personale collocato a riposo", con lo stanziamento di lire 25 milioni per competenza e per cassa.
Per gli interventi previsti dall'articolo 6 della presente legge si fa fronte con i fondi già stanziati al capitolo 5016 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987.
Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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