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Legge regionale 22 gennaio 1987, n. 3 (BUR n. 6/1987)

Concessione di un contributo straordinario alla Comunità Isdraelitica di Venezia per il Museo ebraico di Venezia

Legge regionale 22 gennaio 1987, n. 3 (BUR n. 6/1987) (Abrogata)

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITÀ ISRAELITICA DI VENEZIA PER IL MUSEO EBRAICO DI VENEZIA

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 gennaio 1987, n. 3 (BUR n. 6/1987)

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITà ISDRAELITICA DI VENEZIA PER IL MUSEO EBRAICO DI VENEZIA.

Art. 1 - Finalità del contributo e modalità di concessione
La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Israelitica di Venezia un contributo straordinario di L. 300.000.000, per il rinnovamento e l'ampliamento del Museo d'arte ebraica di Venezia.
Sul progetto esecutivo dell'opera dovrà essere acquisito parere favorevole della Commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche di cui all'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Il contributo è erogato secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Art. 2 - Norma finanziaria
All'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità ,mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 16 - Contributo al Museo d'arte ebraica di Venezia- del fondo globale per le spese correnti iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986.
Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1987 è iscritto il capitolo 70004 denominato "Contributo straordinario alla Comunità Israelitica di Venezia per il Museo d'arte ebraica di Venezia" con lo stanziamento di L. 300.000.000.



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