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Legge regionale 16 giugno 1987, n. 30 (BUR n. 35/1987)

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15 'Nuove norme per l'esercizio in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione'

Legge regionale 16 giugno 1987, n. 30 (BUR n. 35/1987) (Novellazione)

MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1979, n. 15 "NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO IN VIA PROVVISORIA, DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE"

Legge di novellazione: vedi modifica apportata alla legge regionale 16 marzo 1979, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 giugno 1987, n. 30 (BUR n. 35/1987) (Novellazione)

MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1979, n. 15 "NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO IN VIA PROVVISORIA, DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE"

Art. 1
E' soppressa la lettera f) del punto 2, dell'articolo 2, di cui alla legge regionale 16 marzo 1979, n. 15 .
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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