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Legge regionale 25 giugno 1987, n. 31 (BUR n. 37/1987)

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 10

Legge regionale 25 giugno 1987, n. 31 (BUR n. 37/1987) (Abrogata)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n. 10

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 giugno 1987, n. 31 (BUR n. 37/1987)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n. 10

Art. 1
L'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 10 , si interpreta nel senso che il meccanismo di inquadramento contestuale ivi previsto si applica, fermi restando gli altri requisiti richiesti, al personale con qualifica al 30 settembre 1978 di funzionario, che comunque sia stato inquadrato nel livello di esperto, a decorrere dall'1 ottobre 1978.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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