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Legge regionale 25 giugno 1987, n. 34 (BUR n. 37/1987)

Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 recante norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale

Legge regionale 25 giugno 1987, n. 34 (BUR n. 37/1987) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1984, n. 50 RECANTE NORME IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

Legge in parte di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , in parte ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 25 giugno 1987, n. 34 (BUR n. 37/1987) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1984, n. 50 RECANTE NORME IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE.

Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 recante "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" è integrato come segue:
- alla lettera i) dopo la parola "bibliografia" è inserita la frase:
"nella raccolta di materiale bibliografico e archivistico di rilevante interesse storico-scientifico";
- dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera:
"n) acquisisce importanti raccolte bibliografiche e archivistiche private di rilevante interesse storico-scientifico."
Art. 2
All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 19 - quinto comma - della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 13 "Acquisizione di materiale librario e archivistico" del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986 e contemporanea istituzione del capitolo 70126 denominato "Spese per l'acquisizione e l'aggiornamento di materiale bibliografico e archivistico di rilevante interesse storico-scientifico" con lo stanziamento di lire 300 milioni.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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