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Legge regionale 6 agosto 1987, n. 37 (BUR n. 45/1987)

Modifica del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 'Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna'

Legge regionale 6 agosto 1987, n. 37 (BUR n. 45/1987) (Abrogata)

MODIFICA DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1983, n. 29 "INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO MONTAGNA"

Legge abrogata dall’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 agosto 1987, n. 37 (BUR n. 45/1987) (Novellazione)

MODIFICA DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1983, n. 29 "INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO MONTAGNA".

Articolo unico
1. Il primo comma dell'articolo n. 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , è sostituito dal seguente:
"E' istituita la Conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane. La Conferenza è formata dai presidenti delle comunità montane del Veneto, dai presidenti delle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, dal Sindaco del comune di Belluno, da tre sindaci di comuni montani designati dall'Anci, ed è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato".


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