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Legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 (BUR n. 45/1987)

Disciplina dei compensi ai componenti delle Commissioni provinciali in materia di funzioni regionali delegate

Legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 (BUR n. 45/1987) (Abrogata)

DISCIPLINA DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI FUNZIONI REGIONALI DELEGATE.


Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 (BUR n. 45/1987)

DISCIPLINA DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI FUNZIONI REGIONALI DELEGATE.

Art. 1
1. Dalla data dell’entrata in funzione delle Commissioni provinciali previste per l’esercizio di funzioni delegate o trasferite dalla Regione alle province, al presidente, ai componenti e al segretario della Commissione è corrisposta un' indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute, e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.
2. La liquidazione dei compensi e il rimborso delle spese di viaggio sono disposti direttamente dalle Amministrazioni provinciali, secondo il proprio ordinamento, nell’ambito dei fondi stanziati per il finanziamento delle singole deleghe, in conformità a quanto stabilito per la materia dal terzo comma dell’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1986, n. 29 , e successive eventuali modifiche, previa determinazione da parte delle Giunta provinciali dell’ammontare dell’indennità variabile spettante a ciascun tipo di commissione in rapporto alla delega.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO