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Legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 (BUR n. 45/1987)

Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari regionali

Legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 (BUR n. 45/1987)

ISTITUZIONE DI UNA ANAGRAFE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI.

Art. 1

1. Per consentire alla Regione Veneto l'attuazione del migliore impiego delle risorse finanziarie disponibili, verificandone, anche, i tempi d'impegno e di spesa, si istituisce presso il Centro elaborazione dati una anagrafe degli interventi finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 2

1. Nell'anagrafe di cui al precedente articolo vanno iscritti - secondo un sistema di codificazione - tutti i soggetti a favore dei quali siano state disposte erogazioni a carico del bilancio della Regione, anche tramite enti dalla stessa delegati, relative a contributi, sussidi, concorsi finanziari, finanziamenti e in genere a tutti i trasferimenti e apporti di capitale verso i terzi.
2. Agli effetti dell'anagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti a istituti di credito.

Art. 3

1. I soggetti che devono essere iscritti nell'anagrafe prevista dalla presente legge devono comunicare, con gli atti intesi a ottenere le erogazioni di cui all'articolo 2, il numero di codice fiscale e a trasmettere eventuali variazioni dello stesso ( 1).

Art. 4

1. Il sistema di codificazione ai fini di cui all'articolo 2, è deliberato dalla Giunta regionale e deve comprendere almeno i seguenti dati:
a) il beneficiario, distinguendo tra persone fisiche e altri soggetti, nonché la categoria economica di appartenenza dello stesso, secondo la classificazione ISTAT e la classificazione funzionale di I e II grado dell'allegato al bilancio regionale;
b) l'ammontare dell'intervento erogato;
c) il provvedimento legislativo in forza del quale è stato concesso l'intervento finanziario;
d) il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata.
2. La Giunta regionale ordina i dati di cui al comma precedente in apposita scheda-tipo, intestata a ciascun beneficiario ( 2).

Art. 5

1. I dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari sono depositati presso il Centro elaborazione dati e sono a disposizione dei consiglieri regionali a norma dell'articolo 15 dello Statuto e delle strutture del Consiglio regionale all'uopo individuale dall'Ufficio di Presidenza; a norma dell'articolo 23 dello Statuto devono essere esibiti innanzi alle commissioni che, in ragione della loro competenza per materia, ne facciano richiesta; sono riprodotti in una relazione semestrale inviata, entro il terzo mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare, dall'assessore competente al Presidente del Consiglio regionale. Tali relazioni rilevanti le categorie giuridiche ed economiche dei beneficiari, l'articolazione territoriale, la rapidità ed efficacia della spesa, corredate da elaborazioni e studi, sono oggetto di pubblicazione.
2. I dati contenuti nell'anagrafe possono essere forniti anche mediante supporti diversi da quelli cartacei. Eventuali copie ed estratti dei documenti concernenti i dati, di cui al comma 1, sono rilasciati ai richiedenti nel rispetto e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, con spese a loro carico. ( 3)



Note

( 1) Articolo così sostituito da art. 1, legge regionale 2 luglio 1991, n. 14 .
( 2) Articolo così sostituito da art. 2, legge regionale 2 luglio 1991, n. 14 . Si riporta il testo dell'art. 4 della legge regionale 2 luglio 1991, n. 14 :
“Art. 4 - Adempimenti della Giunta Regionale.
1) La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta la delibera e predispone la scheda - tipo di cui al precedente art. 2”.
( 3) Articolo così sostituito da art. 3, legge regionale 2 luglio 1991, n. 14 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 (BUR n. 45/1987)

ISTITUZIONE DI UNA ANAGRAFE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI.

Art. 1
1. Per consentire alla Regione Veneto l'attuazione del migliore impiego delle risorse finanziarie disponibili, verificandone, anche, i tempi d'impegno e di spesa, si istituisce presso il Centro elaborazione dati una anagrafe degli interventi finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 2
1. Nell'anagrafe di cui al precedente articolo vanno iscritti - secondo un sistema di codificazione - tutti i soggetti a favore dei quali siano state disposte erogazioni a carico del bilancio della Regione, anche tramite enti dalla stessa delegati, relative a contributi, sussidi, concorsi finanziari, finanziamenti e in genere a tutti i trasferimenti e apporti di capitale verso i terzi.
2. Agli effetti dell'anagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti a istituti di credito.
Art. 3
1. I soggetti che devono essere iscritti nell'anagrafe prevista dalla presente legge devono comunicare, con gli atti intesi a ottenere le erogazioni di cui all'articolo 2, il numero di codice fiscale e il comune di domicilio fiscale e a trasmettere eventuali variazioni dello stesso.
Art. 4
1. Il sistema di codificazione ai fini di cui all'articolo 2, verrà deliberato dalla Giunta regionale che, con successivo provvedimento, determinerà le principali categorie entro cui deve essere articolato il sistema stesso, imperniato sulle caratteristiche soggettive, economiche e territoriali del beneficiario e sui tempi delle fasi e procedure della spesa.
Art. 5
1. I dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari sono depositati presso il Centro elaborazione dati e sono a disposizione di qualsiasi consigliere a norma dell'articolo 15 dello Statuto; a norma dell'articolo 23 dello Statuto devono essere esibiti innanzi alle commissioni, che, in ragione della loro competenza per materia, ne facciano richiesta; sono riprodotti in una relazione semestrale inviata, entro il terzo mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare, dall'assessore competente al Presidente del Consiglio regionale. Tali relazioni rilevanti le categorie giuridiche ed economiche dei beneficiari, l'articolazione territoriale, la rapidità ed efficacia della spesa, corredate da elaborazioni e studi, sono oggetto di pubblicazione.
2. Gli elenchi possono essere forniti anche mediante supporti diversi da quelli cartacei.



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