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Legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 (BUR n. 45/1987)

Modificazioni della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 'Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi'

Legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 (BUR n. 45/1987) (Novellazione)

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1974, n. 53 “NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI”.

Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , è così sostituito:
omissis ( 1)

Art. 2
1. Le funzioni in materia di raccolta di funghi già esercitate dall'Ispettorato regionale delle foreste ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , sono svolte dai servizi forestali regionali competenti per territorio.

Art. 3
1. L'articolo 18 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , è soppresso e la materia dello stesso già prevista è regolata dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni, con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4 (2)
Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste di competenza regionale ai sensi dell'articolo 69 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana nonché, per il territorio di propria competenza dall'Azienda regionale delle foreste.

A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste, dei Servizi forestali e dell'Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

Il Presidente della regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) Testo riportato al primo comma dell’articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 .
( 2) Articolo sostituito da articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 (BUR n. 45/1987)

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1974, n. 53 "NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI"

Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , è così sostituito:
"Per la inosservanza delle disposizioni della presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 3 e 5;
b) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione ai divieti di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 ;
c) da L. 10.000 a L. 60.000 per la violazione ai divieti di cui agli articoli 8 e 15;
d) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai vincoli di cui all'articolo 7;
e) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 10 e 12, primo comma. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 12, primo comma, la sanzione si applica per ogni 2 Kg. di funghi eccedenti la quantità consentita.
Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del primo comma si applica inoltre la confisca amministrativa dei funghi e delle specie della fauna inferiore e della flora tutelate dalla presente legge".
Art. 2
1. Le funzioni in materia di raccolta di funghi già esercitate dall'Ispettorato regionale delle foreste ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , sono svolte dai servizi forestali regionali competenti per territorio.
Art. 3
1. L'articolo 18 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , è soppresso e la materia dello stesso già prevista è regolata dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni, con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4
1. Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell'articolo 69 del d.p.r. 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitati anche dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana della Giunta regionale.
2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l'economia montana e dei servizi forestali regionali, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla presente legge sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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