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Legge regionale 3 settembre 1987, n. 45 (BUR n. 51/1987)
Legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 'Nuova regolamentazione concernente la disciplina e la classificazione dei complessi ricettivi all'aperto'. Nuova decorrenza dei termini iniziali
Sommario
“Legge regionale 3 settembre 1987, n. 45 (BUR n. 51/1987) - Testo vigente”
S O M M A R I O
LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1984, n. 31 : “NUOVA REGOLAMENTAZIONE CONCERNENTE LA DISCIPLINA E LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO”. NUOVA DECORRENZA DEI TERMINI INIZIALI.
Legge abrogata dall’articolo 20, comma 1, della
legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 .
SOMMARIO
- Legge regionale 3 settembre 1987, n. 45 (BUR n. 51/1987) (Abrogata)
- LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1984, n. 31 : “NUOVA REGOLAMENTAZIONE CONCERNENTE LA DISCIPLINA E LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO”. NUOVA DECORRENZA DEI TERMINI INIZIALI.
Sommario
“Legge regionale 3 settembre 1987, n. 45 (BUR n. 51/1987) - Testo storico”
S O M M A R I O
LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1984, n. 31 : "NUOVA REGOLAMENTAZIONE CONCERNENTE LA DISCIPLINA E LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO". NUOVA DECORRENZA DEI TERMINI INIZIALI
Art. 1
1. La decorrenza dei termini che la
legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 , concernente la disciplina e la classificazione dei complessi ricettivi all'aperto connette con la sua entrata in vigore, è spostata alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 40 e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 3 settembre 1987, n. 45 (BUR n. 51/1987) (Novellazione)
- LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1984, n. 31 : "NUOVA REGOLAMENTAZIONE CONCERNENTE LA DISCIPLINA E LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO". NUOVA DECORRENZA DEI TERMINI INIZIALI