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Legge regionale 3 settembre 1987, n. 45 (BUR n. 51/1987)

Legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 'Nuova regolamentazione concernente la disciplina e la classificazione dei complessi ricettivi all'aperto'. Nuova decorrenza dei termini iniziali

Legge regionale 3 settembre 1987, n. 45 (BUR n. 51/1987) (Abrogata)

LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1984, n. 31 : “NUOVA REGOLAMENTAZIONE CONCERNENTE LA DISCIPLINA E LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO”. NUOVA DECORRENZA DEI TERMINI INIZIALI.

Legge abrogata dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 settembre 1987, n. 45 (BUR n. 51/1987) (Novellazione)

LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1984, n. 31 : "NUOVA REGOLAMENTAZIONE CONCERNENTE LA DISCIPLINA E LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO". NUOVA DECORRENZA DEI TERMINI INIZIALI

Art. 1
1. La decorrenza dei termini che la legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 , concernente la disciplina e la classificazione dei complessi ricettivi all'aperto connette con la sua entrata in vigore, è spostata alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 40 e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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