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Legge regionale 3 settembre 1987, n. 46 (BUR n. 51/1987)

Fondo per fidejussioni nel settore commercio

Legge regionale 3 settembre 1987, n. 46 (BUR n. 51/1987) (Abrogata)

FONDO PER FIDEJUSSIONI NEL SETTORE COMMERCIO

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 settembre 1987, n. 46 (BUR n. 51/1987)

FONDO PER FIDEJUSSIONI NEL SETTORE COMMERCIO

Art. 1
1. Per favorire lo sviluppo e la razionalizzazione della rete distributiva del Veneto e in applicazione dell'articolo 52 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, la Giunta regionale è autorizzata a concedere fidejussioni a favore di imprese che si costituiscano in forma associativa, di imprese della cooperazione nonché di piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio e nel territorio regionale, aderenti a cooperative o consorzi commerciali di garanzia, istituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso o al dettaglio, in sede fissa o ambulante, tra esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, tra altri operatori del settore del commercio e dei servizi e tra cooperative di consumo.
2. Le cooperative e i consorzi di garanzia debbono possedere i requisiti fissati nel secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 2 .
3. Le richieste per accedere alla garanzia fidejussoria sono presentate, per conto degli aderenti, dalla cooperativa e dal consorzio di garanzia.
4. Le garanzie previste dalla presente legge sono concesse per prestiti non assistiti, in tutto o in parte, dalle garanzie delle cooperative o consorzi in relazione all'importo, alla durata o al tipo di programma.
5. Le fidejussioni possono essere accordate anche per il tramite di consorzi di secondo grado, costituiti tra cooperative e consorzi di garanzia e, eventualmente, con la partecipazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle organizzazioni degli operatori del commercio e della cooperazione.
Art. 2
1. La Giunta regionale è delegata a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito in applicazione della presente legge.
2. La Giunta regionale fissa i criteri per la selezione dei soggetti beneficiari della garanzia fidejussoria sulla base dei seguenti principi:
- le garanzie saranno concesse a programmi che contribuiscano all'evoluzione e alla riorganizzazione delle attività distributive secondo quanto previsto dal Programma regionale di sviluppo, dalla vigente normativa statale e regionale, dei documenti programmatici regionali e comunali di settore;
- saranno considerate prioritariamente le iniziative:
- presentate da forme di associazionismo economico tra commercianti o dalla cooperazione di consumo;
- che comportino concentrazioni di punti di vendita, con chiusura di esercizi preesistenti;
- che prevedano l'inserimento in centri commerciali all'ingrosso o al dettaglio;
- che contribuiscano all'attuazione di progetti di risanamento dei centri storici o di ristrutturazione di zone di addensamento commerciale consolidate;
- che comportino il trasferimento in zone urbanisticamente idonee;
- che migliorino il servizio in località ove esso sia insufficiente;
- che contribuiscano al miglioramento del servizio turistico.
3. I criteri definiti dalla Giunta dovranno, inoltre, nell'ambito dei principi sopra descritti, stabilire priorità in relazione alle categorie dei prodotti, tenendo conto anche dell'incidenza sui consumi familiari.
4. Le garanzie di cui alla presente legge sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 3.
Art. 3
1. Funge da Comitato tecnico consultivo della Giunta regionale il comitato di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 2 .
2. Alle sedute del comitato partecipano i rappresentanti dei consorzi e delle cooperative commerciali di garanzia, le cui richieste sono all'ordine del giorno, e i rappresentanti degli istituti convenzionati presso i quali è richiesto il prestito.
Art. 4
1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dello articolo 19, quinto comma della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 9 - Interventi regionali di cui all'articolo 16 della legge n. 416/1981 - Fidejussione settore commercio - del fondo globale per le spese d'investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986.
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1987 è iscritto il capitolo 32062 denominato "Interventi per la fidejussione nel settore commercio" con lo stanziamento di lire 500 milioni.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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