crv_sgo_leggi

Legge regionale 3 settembre 1987, n. 47 (BUR n. 51/1987)

Contributo straordinario alla Amministrazione provinciale di Rovigo per la ricostruzione del ponte sul fiume Adige tra i comuni di Lusia in provincia di Rovigo e Barbona in provincia di Padova

Legge regionale 3 settembre 1987, n. 47 (BUR n. 51/1987) (Abrogata)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME ADIGE TRA I COMUNI DI LUSIA IN PROVINCIA DI ROVIGO E BARBONA IN PROVINCIA DI PADOVA

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 settembre 1987, n. 47 (BUR n. 51/1987)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME ADIGE TRA I COMUNI DI LUSIA IN PROVINCIA DI ROVIGO E BARBONA IN PROVINCIA DI PADOVA

Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di L. 1.050.000.000 alla Amministrazione provinciale di Rovigo, per la ricostruzione del ponte sul fiume Adige tra i comuni di Lusia in provincia di Rovigo e di Barbona in provincia di Padova.
Art. 2
1. All'erogazione del contributo e all'esecuzione dell'opera si provvede con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Art. 3
1. All'onere di lire 1.050 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 31 - Realizzazione del ponte sul fiume Adige tra i comuni di Lusia e Barbona - del fondo globale per le spese impreviste iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 è iscritto il capitolo 45264 denominato "Intervento regionale per la ricostruzione del ponte sul fiume Adige tra i comuni di Lusia in provincia di Rovigo e Barbona in provincia di Padova" con lo stanziamento di lire 1.050 milioni.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



SOMMARIO