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Legge regionale 3 settembre 1987, n. 49 (BUR n. 51/1987)

Interventi regionali ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Legge regionale 3 settembre 1987, n. 49 (BUR n. 51/1987) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI AI SENSI DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L’EDITORIA.

Legge abrogata da comma 1, articolo 10, legge regionale 11 maggio 2015, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 settembre 1987, n. 49 (BUR n. 51/1987)

INTERVENTI REGIONALI AI SENSI DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L’EDITORIA.

Art. 1
1. In applicazione del secondo comma dell’articolo 16 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica operanti esclusivamente nel territorio regionale, con preferenza per quelle che operano in zone disagiate di montagna e per quelle costituite in forma cooperativa o consortile o in forma associata tra rivenditori.
2. I contributi non possono superare la misura di un terzo:
a) delle spese aggiuntive per garantire il servizio a zone di difficile accessibilità;
b) delle spese necessarie per programmi di ristrutturazione economico - produttiva, che tendano all’incremento della diffusione della stampa o alla riduzione dei costi di distribuzione.
3. Sono considerate ammissibili le spese, effettuate dopo l’entrata in vigore della presente legge, relative all’acquisto di mezzi di trasporto, all’acquisto, all’installazione e al potenziamento delle attrezzature tecniche e degli impianti per la distribuzione, fatturazione, confezione, magazzinaggio della stampa in genere nonchè quelle relative alla costruzione, acquisto, ristrutturazione degli immobili necessari all’attività dell’impresa.
4. La spesa ammissibile a contributo non può superare l’importo di 150 milioni per ogni impresa richiedente.
Art. 2
1. Le domande per ottenere i contributi di cui alla presente legge sono presentate: per il primo anno, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, e per gli anni successivi, entro il 31 gennaio.
2. Le domande debbono essere corredate di una relazione che illustri il programma per il quale è richiesto il contributo, la sua corrispondenza alle finalità della legge e contenga la specificazione analitica delle spese.
3. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 3
1. All’onere di lire 200 milioni derivante dall’applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dello articolo 19 - quinto comma della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 10 - Interventi regionali di cui all’articolo 16 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - Sostegno e razionalizzazione del settore commercio - del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1986.
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1987 è iscritto il capitolo 32060 denominato “ Interventi regionali di cui all’articolo 16 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - Sostegno e razionalizzazione del settore commercio ” con lo stanziamento di lire 200 milioni.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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