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Legge regionale 23 gennaio 1987, n. 5 (BUR n. 7/1987)

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989

Legge regionale 23 gennaio 1987, n. 5 (BUR n. 7/1987) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1987 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1987-1989

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 gennaio 1987, n. 5 (BUR n. 7/1987) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1987 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1987-1989

Art. 1
Lo stato di previsione delle entrate della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1987, annesso alla presente legge, è approvato in lire 6.380.700.000.000 in termini di competenza e in lire 7.065.700.000.000 in termini di cassa (Tabella n. 1).
Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1987.
Art. 2
Lo stato di previsione delle spese della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1987, annesso alla presente legge, è approvato in lire 6.380.700.000.000 in termini di competenza e in lire 7.065.700.000.000 in termini di cassa (Tabella n. 2).
E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1987 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente comma, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 52 e 53/bis della vigente legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 .
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1987 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 3
E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.
Art. 4
Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 5
Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 104.738.669.000 e iscritto al capitolo 80030.
Il prelevamento di somme dal fondo di cassa a favore di altri capitoli di spesa del bilancio è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo, ai sensi dell'articolo 18 primo comma della stessa legge regionale di contabilità.
Art. 6
La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a nuovi capitoli di spesa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale di contabilità.
Art. 7
A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, la iscrizione negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1987 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione, quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.
Art. 8
A norma dell'articolo 20, quarto comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 9
Gli importi da iscrivere nei fondi globali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1987, restano determinati in lire 5.450.000.000 per il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo 80210) e in lire 76.050.000.000 (capitoli 80230 e 80251) per i fondi globali destinati alle spese in conto capitale, secondo gli elenchi di cui alle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge.
Art. 10
Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato mediante apertura di credito in favore di un funzionario regionale con le modalità stabilite dagli articoli 85 e seguenti della legge regionale di contabilità.
Art. 11
L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1987 concernente leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli e dalla normativa in materia di gestione delle spese dettata dalla legge regionale di contabilità.
Art. 12
Per far fronte al disavanzo esistente fra i totali delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1987, entro i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nella tabella n. 5 allegata alla presente legge, la Regione del Veneto è autorizzata, a norma dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità, a contrarre mutui nell'esercizio 1987 per un importo complessivo di lire 479.926.000.000.
A norma dell'articolo 9 lettera h) dello Statuto della Regione, per i mutui di cui al primo comma è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo del 12 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di 20 anni.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabiliti, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1988.
L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 42.500.000.000 per l'anno 1988 e in lire 58.000.000.000 per l'anno 1989 e iscritto nella spesa del bilancio pluriennale 1987-1989.
Art. 13
E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1987 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1986 per l'ammontare di lire 156.412.887.000.
L'avanzo di amministrazione presunto di cui al comma precedente è destinato alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 94.412.887.000, per spese iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 1987 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate con le quote del fondo sanitario nazionale assegnate alla Regione negli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno;
b) quanto a lire 62.000.000.000 per spese relative ai residui perenti iscritte nei fondi di cui ai capitolo 84000 e 84100.
Art. 14
Con provvedimento di variazione del bilancio, da adottare in seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1987 e dei provvedimenti in materia di finanza regionale, si procederà ad adeguare le entrate previste nell'annessa tabella 1 alle relative disposizioni in essi contenute.
Art. 15
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della legge regionale di contabilità, sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1987 dei seguenti enti dipendenti della Regione annessi alla presente legge:
- Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.)
(deliberazione n. 219 del 28 agosto 1986);
- Azienda Regionale delle Foreste (A.R.F.)
(deliberazioni nn. 119 e 122 del 10 settembre 986);
- Istituto di Tecnica e Sperimentazione lattiero-casearia di Thiene
(deliberazione n. 85 del 9 settembre 1986);
- Istituto Regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.)
(deliberazione n. 34 dell'1 settembre 1986);
- Ente per il diritto allo Studio Universitario (E.S.U.) di Padova
(deliberazione n. 163 del 30 ottobre 1986);
- Ente per il diritto allo Studio Universitario (E.S.U.) di Verona
(deliberazione n. 24 del 29 ottobre 1986;
- Ente per il diritto allo Studio Universitario (E.S.U.) di Venezia
(deliberazione n. 140(28 del 12 dicembre 1986).
Sono altresì approvate le deliberazioni n. 159 e n. 159/bis del 30 ottobre 1986 dell'Ente per il diritto allo Studio Universitario (E.S.U.) di Padova di variazione del bilancio 1986.
Art. 16
E' estesa all'esercizio finanziario 1987, con i criteri e nei limiti già previsti dalla legge regionale 1 luglio 1986, n. 25 , l'autorizzazione all'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) a concedere fidejussioni regionali ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 .
Art. 17
A norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 della Regione del Veneto nel testo allegato alla presente legge.
Art. 18
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con effetto dal 1 gennaio 1987.




ALLEGATI OMESSI


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