Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 3 settembre 1987, n. 51 (BUR n. 51/1987)
Modifiche all'articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 'Norme per l'assetto e l'uso del territorio e successive integrazioni'
Sommario
“Legge regionale 3 settembre 1987, n. 51 (BUR n. 51/1987) - Testo vigente”
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 106 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 "NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI"
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.
SOMMARIO
- Legge regionale 3 settembre 1987, n. 51 (BUR n. 51/1987) (Novellazione)
- MODIFICHE ALL'ARTICOLO 106 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 "NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI"
Sommario
“Legge regionale 3 settembre 1987, n. 51 (BUR n. 51/1987) - Testo storico”
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 106 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 "NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO" E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
Articolo unico
1. L'ultimo comma dell'articolo 106 della
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , già modificato dalla
legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 è così modificato:
"In ogni caso non è più consentita l'adozione di nuovi programmi di fabbricazione o l'adozione di varianti a quelli attuali.
Entro il 30 giugno 1988 i comuni debbono sostituire il programma di fabbricazione con piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati articoli 9 e 10.".
2. Dopo il 30 giugno 1987 e fino al 30 giugno 1988 i comuni provvisti di programma di fabbricazione possono dotarsi, anche in parziale variante allo strumento urbanistico generale, di piani di recupero, piani per l'edilizia economica e popolare e piani particolareggiati, quando siano relativi ad aree interessate da insediamenti esistenti.
"In ogni caso non è più consentita l'adozione di nuovi programmi di fabbricazione o l'adozione di varianti a quelli attuali.
Entro il 30 giugno 1988 i comuni debbono sostituire il programma di fabbricazione con piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati articoli 9 e 10.".
2. Dopo il 30 giugno 1987 e fino al 30 giugno 1988 i comuni provvisti di programma di fabbricazione possono dotarsi, anche in parziale variante allo strumento urbanistico generale, di piani di recupero, piani per l'edilizia economica e popolare e piani particolareggiati, quando siano relativi ad aree interessate da insediamenti esistenti.
SOMMARIO
- Legge regionale 3 settembre 1987, n. 51 (BUR n. 51/1987) (Novellazione)
- MODIFICHE ALL'ARTICOLO 106 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 "NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO" E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI