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Legge regionale 10 settembre 1987, n. 53 (BUR n. 53/1987)

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987

Legge regionale 10 settembre 1987, n. 53 (BUR n. 53/1987) (Bilancio) (Abrogata)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1987

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 settembre 1987, n. 53 (BUR n. 53/1987) (Bilancio)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1987

Art. 1
A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio 1987, sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1986.
Art. 2
1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 156.412.887.000, applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1987, è accertato in lire 527.098.996.235.
2. La differenza di lire 370.686.109.235 è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1987 per la copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 306.159.726.439, per il trasferimento all'esercizio 1987 per la copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 306.159.726.439, per il trasferimento all'esercizio finanziario 1987 di spese finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno a norma di legge nell'esercizio 1986;
b) quanto a lire 5.883.608.400, per il finanziamento di quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa di cui si prevede la reiscrizione a norma dell'articolo 83 della vigente legge regionale di contabilità e dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 ;
c) quanto a lire 48.900.000.000, per il finanziamento di leggi regionali non approvate entro la fine dell'esercizio 1986 che, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti ai capitoli 80210 e 80230 del bilancio 1986;
d) la restante quota di lire 9.742.774.396 è destinata alla copertura di spese non specificamente individuate.
Art. 3
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1987, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 23 gennaio 1987, n. 5 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B:

Competenza
Cassa
Variazioni in aumento
536.048.077.948
1.563.786.347.359
Variazioni in diminuzione
9.959.000.000
118.825.359.721
Variazioni nette
526.08.077.948
1.444.960.987.648
Art. 4
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 23 gennaio 1987, n. 5 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C:

Competenza
Cassa
Variazioni in aumento
536.140.073.288
1.570.798.168.079
Variazioni in diminuzione
58.950.995.335
125.837.180.431
Variazioni nette
477.189.077.948
1.444.960.987.648

Resta determinata in lire 48.900.000.000 l'eccedenza della variazione netta dell'entrata rispetto a quella della spesa per effetto di quanto disposto alla lettera c) dell'articolo 2 della presente legge.
Art. 5
1. L'importo iscritto nel fondo globale spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 5 è modificato in lire 83.900.000.000 (cap. 80230 e cap. 80251) per effetto delle variazioni indicate nell'allegata tabella D.
Art. 6
1. L'assunzione dei mutui autorizzata dall'articolo 12 della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 5 , è elevata fino a lire 528.651.000.000, ferme restando le condizioni ivi stabilite.
2. La maggiore spesa per l'ammortamento dei mutui di cui al primo comma, valutata in lire 3.000.000.000 per l'anno 1988 e in lire 4.000.000.000 per l'anno 1989, è iscritta nel bilancio pluriennale 1987-89 a integrazione dei corrispondenti stanziamenti già previsti al capitolo 86200.
3. La tabella n. 5 annessa alla legge regionale 23 gennaio 1987, n. 5 , è sostituita dall'allegata tabella E.
Art. 7
1. La descrizione del capitolo 11019 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987 è così modificata:
"Concorso negli interessi su mutui ventennali per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole, per il miglioramento e l'ammodernamento di strutture fondiarie e per la trasformazione di passività onerose (art. 9 - commi 1, 2; articoli 10 - commi 1, 2, 3 e articolo 24 legge regionale 13 settembre 1978, n. 54 e legge regionale 2 maggio 1980, n. 36 ; articoli 29, 30, 31, 32 legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 - somma finanziata con legge 8 novembre 1986, n. 752)".
Art. 8
1. Al bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989, approvato dall'articolo 17 della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 5 , sono apportate le seguenti variazioni nette all'entrata e alla spesa, come da allegata tabella F:
per l'anno 1987
lire 526.089.077.948
per l'anno 1988
lire 159.906.480.000
per l'anno 1989
lire 113.599.800.000
Art. 9
1. Sono approvati gli allegati provvedimenti di variazione e di assestamento del bilancio 1987 dei seguenti enti dipendenti della Regione:
- Ente per il diritto allo studio universitario di Venezia (deliberazioni n. 13/3 del 21 febbraio 1987 e n. 70/10 del 29 maggio 1987)
- Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene (deliberazioni n. 22 del 7 aprile 1987 e n. 35 del 12 maggio 1987)
- Ente per il diritto allo studio universitario di Padova (deliberazioni n. 59 del 28 maggio 1987 e n. 72 del 2 luglio 1987)
- Azienda regionale delle foreste (deliberazione n. 83 del 9 luglio 1987)
- Ente per il diritto allo studio universitario di Verona (deliberazioni n. 18 del 26 maggio 1987 e n. 21 del 22 giugno 1987)
- Ente di sviluppo agricolo del Veneto (deliberazione n. 7/C/87 del 26 giugno 1987)
- Istituto regionale per le ville venete (deliberazione n. 2 del 23 febbraio 1987).
Art. 10
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.





ALLEGATI OMESSI


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