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Legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 (BUR n. 69/1987)

Intervento per la qualificazione delle attività artigiane di autotrasporto

Legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 (BUR n. 69/1987) (Abrogata)

INTERVENTO PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE DI AUTOTRASPORTO

Legge abrogata dall’articolo 9, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 (BUR n. 69/1987)

INTERVENTO PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANE DI AUTOTRASPORTO

Art. 1 - Finalità della legge
1. Al fine di promuovere una migliore efficienza organizzativa e gestionale delle attività artigiane di autotrasporto attraverso la qualificazione e lo sviluppo di servizi, la Regione concede contributi per la realizzazione di autoparchi con la ripartizione dello stanziamento di bilancio disposto dalla presente legge.
2. A tal fine la Giunta regionale, in conformità agli orientamenti della programmazione e sentita la competente Commissione consiliare, predispone un programma con l'indicazione delle aree elette per insediamento delle iniziative, dell'ammontare presuntivo dei contributi e delle relative modalità di concessione. Il programma è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 2 - Soggetti e contributi
1. Possono essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge i progetti inoltrati da consorzi e società consortili previsti dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. I contributi in conto capitale sono concessi esclusivamente sulle spese inerenti all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di immobili, alla costruzione di impianti fissi e all'acquisto di macchinari e attrezzature.
3. L'intervento agevolativo regionale non può superare il 60% della spesa riconosciuta ammissibile e l'importo massimo di lire un miliardo.
Art. 3 - Progetti agevolati
1. Sono agevolabili, ai sensi della presente legge, progetti esecutivi inerenti alla realizzazione di autoparchi rispondenti almeno alla seguente tipologia:
- superficie territoriale interessata non inferiore a mq. 20.000;
- adeguate aree di parcheggio;
- dotazione di servizi e strutture per rifornimento di carburanti, esecuzione di riparazioni meccaniche, lavaggio automezzi, fornitura di parti meccaniche di ricambio, svolgimento pratiche amministrative, custodia anche notturna dei veicoli;
- servizi igienici e foresteria adeguati.
Art. 4 - Procedure
1. Le domande di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale nei termini previsti dalla deliberazione di programma di cui all'articolo 1, corredate dei seguenti documenti:
a) progetto dell'autoparco, con indicata in dettaglio la spesa preventiva;
b) dichiarazione del sindaco attestante che l'insediamento dell'autoparco è compatibile con la destinazione urbanistica dell'area;
c) concessione edilizia;
d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con l'elenco delle imprese e degli eventuali enti associati, specificati nella loro natura e attività.
Art. 5 - Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi nell'esercizio 1987. Al relativo onere si provvede mediante prelievo di lire 2 miliardi per competenza e per cassa, dalla partita n. 18 (progetto autoparchi) del Fondo globale spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986. L'ulteriore importo di lire 1 miliardo è prelevato per competenza e per cassa, dalla partita n. 24 (contributi finalizzati a incentivare l'associazionismo nel settore dell'autotrasporto artigiano) del Fondo globale spese di investimento iscritto nel capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1987 è istituito il capitolo 21040 denominato "Contributi regionali per la realizzazione di autoparchi a servizio di imprese artigiane di autotrasporto merci per conto terzi" con lo stanziamento di lire 3 miliardi per competenza e per cassa.
3. Al finanziamento della presente legge per gli esercizi successivi si provvede con legge regionale di approvazione del bilancio.
Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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