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Legge regionale 24 novembre 1987, n. 58 (BUR n. 69/1987)
Asili-nido modalità di gestione delle risorse
Sommario
“Legge regionale 24 novembre 1987, n. 58 (BUR n. 69/1987) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ASILI-NIDO MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE
Legge abrogata dall’articolo 46, della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
SOMMARIO
- Legge regionale 24 novembre 1987, n. 58 (BUR n. 69/1987) (Abrogata)
- ASILI-NIDO MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE
Sommario
“Legge regionale 24 novembre 1987, n. 58 (BUR n. 69/1987) - Testo storico”
S O M M A R I O
ASILI NIDO: MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE
Art. 1
1. I fondi di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, in materia di asili nido affluiscono nel fondo costituito ai sensi dell'articolo 15 della
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 - capitolo 61402.
2. Con il programma triennale socio-assistenziale vengono determinati i parametri per il riparto del fondo tra gli asili nido pubblici e privati, lo stanziamento annuo necessario alla gestione e l'entità delle risorse da destinare alla costruzione, ristrutturazione di asili nido di cui al capitolo 61203.
2. Con il programma triennale socio-assistenziale vengono determinati i parametri per il riparto del fondo tra gli asili nido pubblici e privati, lo stanziamento annuo necessario alla gestione e l'entità delle risorse da destinare alla costruzione, ristrutturazione di asili nido di cui al capitolo 61203.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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