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Legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (BUR n. 13/1987)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1987)

Legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (BUR n. 13/1987)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1987).

Art. 1 - (Rifinanziamenti).

Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1987 e nel bilancio pluriennale 1987- 1989 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’ articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ( 1) , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , sono determinati, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge. ( 2)

Art. 2 - (Settore primario)

A decorrere dall’esercizio 1987, le dotazioni finanziarie resesi disponibili sui limiti di impegno autorizzati ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423, sono destinate agli analoghi interventi di cui all’ articolo 31 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , modificato e integrato dall’articolo 29 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , nonchè a interventi analoghi a quelli previsti dall’articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194. ( 3)
La misura massima del contributo previsto dall’articolo 12, primo comma, della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 “ Interventi a favore dell’agricoltura ”, è elevata a L. 5.000.000. ( 4)
All’ articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 - punto 2) sub d) - dopo le parole “ la costruzione, l’ampliamento e radicale riattamento ” vanno aggiunte le parole “ il restauro conservativo ”.

Art. 3 - (Bonifica e tutela del territorio)

La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Destra Piave di Treviso, ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 e successive, l’esecuzione di lavori di ammodernamento e potenziamento degli impianti di pompaggio presso il manufatto idrovoro di Portesine,in comune di Roncade, per una spesa a carico del bilancio regionale di lire 2.000 milioni, da iscrivere al capitolo 10048 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1987, con la seguente denominazione: “ Ammodernamento e potenziamento degli impianti di pompaggio presso il manufatto idrovoro di Portesine in comune di Roncade da parte del Consorzio di bonifica Destra Piave di Treviso ”. ( 5)
In ordine alle procedure di impegno, liquidazione ed erogazione della spesa di applica la normativa prevista dalla legge regionale 16 luglio 1984, n. 42 . ( 6)

Art. 4 - (Edilizia abitativa)

omissis ( 7)

Art. 5 - (Contributi per la redazione di strumenti urbanistici)

La Giunta regionale è autorizzata a ripartire lo stanziamento iscritto al capitolo 43010 concernente contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 80 e 27 giugno 1985, n. 61 - articolo 106 - sulla base delle domande presentate nel corso dell’anno 1986 e di quelle che saranno presentate a tutto il 31 marzo 1987 con le modalità stabilite negli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 . Tali contributi, che potranno riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, potranno essere integrativi di assegnazioni già effettuate o costituire nuove assegnazioni.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare le somme di cui al precedente comma anche per finanziare strumenti urbanistici di carattere generale, come previsto all’ articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 . ( 8)

Art. 6 - (Contributi per la realizzazione di ripetitori radiotelevisivi)

L’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 , modificato dall’articolo 15 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 , è così modificato:
omissis ( 9)

Art. 7 -(Contributi per infrastrutture e attrezzature nel settore trasporti)

A decorrere dall’1 gennaio 1987, i contributi previsti dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 recante “ Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti ” sono concessi in capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile.
Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 da iscrivere al capitolo 45322 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1987 e di lire 3.000.000.000 per l’anno 1988 da iscrivere al medesimo capitolo del bilancio pluriennale 1987-1989.

Art. 8 - (Contributi per impianti di trasporto a fune)

omissis ( 10)

Art. 9 - (Approvvigionamento idropotabile)

omissis ( 11)

Art. 10 - (Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese correnti)

omissis ( 12)

Art. 11 - (Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale)

omissis ( 13)

Art. 12 - (Progetto montagna - Edilizia sociale)

Nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal “ Progetto montagna ” approvato con legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Vigo di Cadore un contributo di lire 100 milioni per l’effettuazione di interventi di recupero dello stabile “ Ex preventorio Malfatti ” sito nella frazione di Laggio del medesimo comune (capitolo 61610).
In ordine alle procedure di impegno, liquidazione ed erogazione del contributo si applica la normativa di cui all’ articolo 4 della medesima legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 .

Art. 13 - (Cultura)

omissis ( 14)

Art. 14 – (Spese tramite organi esterni)

omissis ( 15)

Art. 15 – (Funzionari delegati all’anticipazione delle spese di missione per il personale)

omissis ( 16)

Art. 16 - (Dichiarazione d' urgenza).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella A Allegata omissis


Note

( 1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 2) Tabella A modificata e integrata da art. 1 legge regionale 18 novembre 1987, n. 54 . Si omette la tabella.
( 3) L’art. 31 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è stato abrogato da art. 1 comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
( 4) La legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 è stata espressamente abrogata dall'art. 46 legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
( 5) La legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è stata abrogata dall’art. 45, comma 1, lett. a) della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 che ha ridisciplinato la materia.
( 6) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 8) Vedi comma 1 art. 32 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 che dispone proroga dei termini per la trasmissione al Presidente della Giunta regionale degli strumenti urbanistici redatti col contributo regionale sino al 31 dicembre 1996.
( 9) La legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 è stata espressamente abrogata dall’art. 103 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 30 novembre 1983, n. 59 finanziata dal presente articolo è stata espressamente abrogata dall’art. 78 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 , a sua volta abrogata dall’art. 59, comma 1, lett. a), della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 che ha ridisciplinato la materia.
( 11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 19 luglio 1983, n. 38 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall’art. 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
( 12) Articolo abrogato da lettera b) comma 1 art. 62 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002. In precedenza modificato dall'art. 11, comma 1, legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 .
( 13) Articolo abrogato da lettera b) comma 1 art. 62 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002. In precedenza modificato dall'art. 11, comma 2, legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 .
( 14) L’allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , finanziato dal presente articolo, è stato abrogato dall’art. 9, comma 1 della legge reigonale 10 agosto 2006, n. 16.
( 15) Articolo abrogato da art. 10 legge regionale 18 novembre 1987, n. 54 .
( 16) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (BUR n. 13/1987)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1987).

Art. 1 - Rifinanziamenti
Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1987 e nel bilancio pluriennale 1987- 1989 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , sono determinati, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.
Art. 2 - Settore primario
A decorrere dall’esercizio 1987, le dotazioni finanziarie resesi disponibili sui limiti di impegno autorizzati ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423, sono destinate agli analoghi interventi di cui all’articolo 31 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , modificato e integrato dall’articolo 29 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , nonchè a interventi analoghi a quelli previsti dall’articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
La misura massima del contributo previsto dall’articolo 12, primo comma, della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 “ Interventi a favore dell’agricoltura ”, è elevata a L. 5.000.000.
All’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 - punto 2) sub d) - dopo le parole “ la costruzione, l’ampliamento e radicale riattamento ” vanno aggiunte le parole “ il restauro conservativo ”.
Art. 3 - Bonifica e tutela del territorio
La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Destra Piave di Treviso, ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 e successive, l’esecuzione di lavori di ammodernamento e potenziamento degli impianti di pompaggio presso il manufatto idrovoro di Portesine, in comune di Roncade, per una spesa a carico del bilancio regionale di lire 2.000 milioni, da iscrivere al capitolo 10048 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1987, con la seguente denominazione: “ Ammodernamento e potenziamento degli impianti di pompaggio presso il manufatto idrovoro di Portesine in comune di Roncade da parte del Consorzio di bonifica Destra Piave di Treviso ”.
In ordine alle procedure di impegno, liquidazione ed erogazione della spesa di applica la normativa prevista dalla legge regionale 16 luglio 1984, n. 42 .
Art. 4 - Edilizia abitativa
Al fine di consentire l’ulteriore integrazione dei finanziamenti statali previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e relativi a contributi individuali, in capitale o in interessi, finalizzati all’acquisto e al recupero della prima casa di abitazione, è autorizzata, per l’anno finanziario 1987, l’iscrizione in bilancio della somma di L. 3.000.000.000 (capitolo 40072) per contributi in conto capitale e di lire 7.000.000.000 (capitolo 40074) quale valore attuale per contributi in interessi, compreso il periodo di preammortamento, sui mutui quindicennali da contrarre con uno o più istituti di credito scelti dalla Regione tra quelli convenzionati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, ferma restando la garanzia sussidiaria della Regione in analogia a quanto previsto dall'articolo 17 della legge stessa.
La ripartizione dei fondi tra interventi di acquisto e recupero sarà determinata dalla Giunta regionale, che provvederà altresì all’approvazione dello schema di convenzione e dell’avviso pubblico per la partecipazione ai finanziamenti.
Al fine di consentire ulteriori interventi della Regione in materia di edilizia abitativa è iscritta la somma di L. 15.000.000.000 nel fondo globale di cui al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1987 (partita n. 27) previa soppressione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 40076 e 40078 del medesimo bilancio.
Art. 5 - Contributi per la redazione di strumenti urbanistici
La Giunta regionale è autorizzata a ripartire lo stanziamento iscritto al capitolo 43010 concernente contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 80 e 27 giugno 1985, n. 61 - articolo 106 - sulla base delle domande presentate nel corso dell’anno 1986 e di quelle che saranno presentate a tutto il 31 marzo 1987 con le modalità stabilite negli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 . Tali contributi, che potranno riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, potranno essere integrativi di assegnazioni già effettuate o costituire nuove assegnazioni.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare le somme di cui al precedente comma anche per finanziare strumenti urbanistici di carattere generale, come previsto all’articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
Art. 6 - Contributi per la realizzazione di ripetitori radiotelevisivi
L’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 , modificato dall’articolo 15 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 , è così modificato:
Il contributo relativo a ciascuna iniziativa ammessa sarà erogato in unica soluzione per un ammontare non superiore al 50% della spesa e comunque non superiore a lire 30.000.000, in base a un certificato di regolare esecuzione delle opere, vistato dall' Ufficio del Genio Civile regionale competente e a una dichiarazione di idoneità
Art. 7 - Contributi per infrastrutture e attrezzature nel settore trasporti
A decorrere dall’1 gennaio 1987, i contributi previsti dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 recante “ Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti ” sono concessi in capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile.
Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 da iscrivere al capitolo 45322 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1987 e di lire 3.000.000.000 per l’anno 1988 da iscrivere al medesimo capitolo del bilancio pluriennale 1987-1989.
Art. 8 - Contributi per impianti di trasporto a fune
A decorrere dall’1 gennaio 1987, i contributi previsti dall’articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 59 recante “ Provvidenze regionali in materia di trasporti funiviari in servizio pubblico ” sono concessi in capitale ai soggetti beneficiari sulla spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell’articolo 4 della legge medesima.
Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 da iscrivere al capitolo 45622 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1987.
Art. 9 - Approvvigionamento idropotabile
Per le finalità indicate dall’articolo 1 della legge regionale 19 luglio 1983, n. 38 “ Concessioni di contributi straordinari in conto capitale per il miglioramento e la razionalizzazione dell’approvvigionamento idropotabile nel Veneto ”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 al Consorzio Acquedotto dell’altopiano dei Sette Comuni con sede in Asiago per assicurare la piena funzionalità dell’impianto di approvvigionamento idrico per garantire il completamento degli interventi eseguiti dalla Regione e dagli Enti locali (capitolo 50020).
In ordine alla concessione ed erogazione del contributo si applica la vigente normativa in materia di lavori pubblici di interesse regionale di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Art. 10 - Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese correnti
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione è istituito il fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti.
Con deliberazione della Giunta regionale sono trasferite dal predetto fondo le somme occorrenti al pagamento dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione, sia per competenza che per cassa. ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso.
Art. 11 - Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione è istituito il fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale.
Con deliberazione della Giunta regionale sono trasferite dal predetto fondo le somme occorrenti al pagamento dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrare le dotazioni sia di competenza che di cassa, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso.
Sono abrogati il sesto comma dell' articolo 15 e il secondo comma dell' articolo 83 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 12 - Progetto montagna - Edilizia sociale
Nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal “ Progetto montagna ” approvato con legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Vigo di Cadore un contributo di lire 100 milioni per l’effettuazione di interventi di recupero dello stabile “ Ex preventorio Malfatti ” sito nella frazione di Laggio del medesimo comune (capitolo 61610).
In ordine alle procedure di impegno, liquidazione ed erogazione del contributo si applica la normativa di cui all’articolo 4 della medesima legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 .
Art. 13 - Cultura
Il contributo alla Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia di cui all’allegato A) alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , è determinato per l’anno 1987 nella misura di lire 200 milioni (capitolo 70116).
Art. 14 – Spese tramite organi esterni
La facoltà prevista dall' articolo 95/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , di affidare la liquidazione e il pagamento di spese a organi esterni alla Regione è sospesa per l' anno 1987.
Sono fatte salve le procedure previste dall' articolo 95/ bis medesimo e dal relativo regolamento in ordine all' utilizzo e all' estinzione degli ordini di accreditamento emessi a tutto il 31 dicembre 1986.
Art. 15 – Funzionari delegati all’anticipazione delle spese di missione per il personale
Le funzioni attribuite al responsabile dell' ufficio economato dal primo, secondo e terzo comma dell' articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , in ordine all' anticipazione di spese per missioni al personale della Regione, sono estese al responsabile del Servizio Affari Economici del Dipartimento per il personale in qualità di funzionario delegato ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 92 e seguenti della vigente legge di contabilità regionale.
Art. 16 - Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabella A Allegata omissis


SOMMARIO