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Legge regionale 16 dicembre 1987, n. 60 (BUR n. 72/1987)

Modifica degli articoli 8, 14 e 19 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 'Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico'

Legge regionale 16 dicembre 1987, n. 60 (BUR n. 72/1987) (Abrogata)

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8, 14 E 19 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 1986, n. 7 "DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE TURISTICO E ACCOMPAGNATORE TURISTICO"

Legge abrogata dall’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 aprile 2000, n. 13 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 dicembre 1987, n. 60 (BUR n. 72/1987) (Novellazione)

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8, 14 E 19 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 1986, n. 7 "DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE TURISTICO E ACCOMPAGNATORE TURISTICO"

Art. 1 - Modifica dell'articolo 8
1. Il terzo comma è così sostituito:
"La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) assessore al turismo o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante del comune, eventualmente interessato, per le sole guide turistiche;
c) un docente o esperto qualificato per ciascuna delle lingue straniere, oggetto dell'esame;
d) un docente o esperto qualificato per ciascuna delle materie di esame;
e) un rappresentante delle Associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale: per le sole guide turistiche, un secondo rappresentante di categoria professionale operante nella località di cui al bando di concorso;
f) un dipendente regionale del Dipartimento per il turismo con qualifica non inferiore a funzionario. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale."
2. Il quinto comma è così sostituito:
"Le domande per l'ammissione sono presentate in carta legale al Presidente della Giunta regionale, corredate dai titoli e documenti previsti dal bando di esame, in armonia con le leggi vigenti. Per tutte e tre le categorie è richiesto il diploma di scuola media superiore oppure il diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira a esercitare, rilasciato da istituto professionale statale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato."
Art. 2 - Modifica dell'articolo 14
1. All'articolo 14 il secondo comma è così sostituito:
"Gli stessi sono tenuti a portare in evidenza apposito distintivo. Tale obbligo è esteso anche a direttori tecnici e ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggi e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico, ai sensi dell'articolo 2, punto g), della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 .
I distintivi sono forniti dalla Giunta regionale."
Art. 3 - Modifica dell'articolo 19
1. All'articolo 19, al terzo comma, va eliminata la frase "se guida turistica".


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