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Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 61 (BUR n. 76/1987)

Modifiche alla tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 'Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali'

Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 61 (BUR n. 76/1987) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA TARIFFA ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 50 "DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI"

Legge abrogata dall’articolo 13, della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 61 (BUR n. 76/1987) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA TARIFFA ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 50 "DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI"

Art. 1
1. Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 e successive modificazioni, sono aumentati a decorrere dall'1 gennaio 1988 del 10 per cento a eccezione delle tasse, soprattasse e contributi previsti al numero d'ordine 1 (farmacie) della tariffa e per le concessioni di costituzione di aziende faunistiche venatorie previste dal numero d'ordine 16 della tariffa, per i quali l'aumento è stabilito nella misura del 20 per cento.
2. Gli importi derivanti dagli aumenti suddetti sono arrotondati alle 500 lire superiori a eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.
Art. 2
1. L'importo della tassa prevista dal secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 , modificato con legge regionale 10 dicembre 1985, n. 63 è determinato, a decorrere dall'1 gennaio 1988, in L. 80.000.
Art. 3
1. Il numero d'ordine 1 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 , è così sostituito: "Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni e centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione

tassa rilascio
tassa annuale
a) fino a 5.000 abitanti
136.500
28.000
b) da 5.001 a 10.000 abitanti
340.500
68.500
c) da 10.001 a 15.000 abitanti
681.000
136.500
d) da 15.001 a 40.000 abitanti
1.089.500
218.000
e) da 40.001 a 100.000 abitanti
1.633.500
327.500
f) da 100.001 a 200.000 abitanti
2.178.000
436.000
g) da 200.001 a 500.000 abitanti
3.403.000
681.000
h) superiore a 500.000 abitanti
5.444.500
1.089.500
(D.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, articolo 1, secondo comma, lettera m)

Note
La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.
Quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi, la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti.
Per centro abitato si intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune cui il centro abitato appartiene.
La tassa riguarda non soltanto le concessioni per la apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.
La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'articolo 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede a un'altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato articolo 109 e dell'articolo 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.
La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.
La tassa di rilascio e di esercizio è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato T.U.
Non è dovuta la tassa di rilascio per le concessioni provvisorie di farmacie previste dal T.U. citato al penultimo comma dell'articolo 369 e al primo comma dell'articolo 129 né nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 68 del regolamento 30 settembre 1938 n. 1706; è dovuta bensì la tassa di esercizio.
Sono esenti dal pagamento della tassa di rilascio e della tassa di esercizio le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico, da parte di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e del servizio sanitario nazionale.
Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa di rilascio e d'esercizio le farmacie gestite in comuni o in centri abitati con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i cui titolari godono dell'indennità di residenza, stabilita dall'articolo 115 del T.U. delle leggi sanitarie 24 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
Oltre alla tassa di concessione, i titolari di farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell'articolo 128 del T.U. delle leggi sanitarie nella seguente misura:
- nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione fino a 10.000 abitanti

L. 17.000
- nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti

L. 28.000
- nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti

L. 55.000
- nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti

L. 191.000
- nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 200.000 abitanti

L. 136.000
La tassa di ispezione è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratta di farmacia succursale, istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato T.U..
Le farmacie non rurali sono tenute, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954 n. 1107, nella misura seguente:
- nei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti
L. 33.500
- nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti
L. 41.500
- nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti
L. 82.500
- nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti
L. 164.000
- nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
L. 327.500
Le tasse annuali e i contributi vanno corrisposti entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono."
2. Le questioni tuttora pendenti per la materia sono disciplinate a norma della presente legge.
Art. 4
1. Il numero d'ordine 7 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 è così sostituito:
Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio dei seguenti pubblici esercizi
(articolo 231 T.U. delle leggi sanitarie)

T.R.
T.A.
1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive


a) alberghi con 5 stelle e lusso
735.500
735.500
b) alberghi con 4 stelle
409.000
409.000
c) alberghi con 3 stelle
205.000
205.000
d) alberghi con 2 stelle
148.000
148.000
e) alberghi con 1 stella nei comuni con popolazione:


superiore a 500.000 abitanti
123.000
123.000
superiore a 100.000 abitanti
82.500
82.500
superiore a 50.000 abitanti
66.500
66.500
superiore a 10.000 abitanti
41.500
41.500
non superiore a 10.000 abitanti
17.000
17.000
f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione:


superiore a 500.000 abitanti
66.500
66.500
superiore a 100.000 abitanti
50.000
50.000
superiore a 50.000 abitanti
25.500
25.500
superiore a 10.000 abitanti
17.000
17.000
non superiore a 10.000 abitanti
9.500
9.500

2) Esercizi per la somministrazione di alimenti


a) esercizi per la ristorazione di lusso
735.500
735.500
b) esercizi per la ristorazione di 1° categoria
409.000
409.000
c) esercizi per la ristorazione di 2° categoria
205.000
205.000
d) esercizi per la ristorazione di 3° categoria
148.000
148.000
e) esercizi per la ristorazione di 4° categoria nei comuni con popolazione:


superiore a 500.000 abitanti
123.000
123.000
superiore a 100.000 abitanti
82.500
82.500
superiore a 50.000 abitanti
66.500
66.500
superiore a 10.000 abitanti
41.500
41.500
non superiore a 10.000 abitanti
17.000
17.000

3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni con popolazione:


superiore a 500.000 abitanti
66.500
66.500
superiore a 100.000 abitanti
50.000
50.000
superiore a 50.000 abitanti
25.500
25.500
superiore a 10.000 abitanti
17.000
17.000
non superiore a 10.000 abitanti
9.500
9.500

Note
Per la classificazione degli alberghi e altre strutture ricettive valgono le norme statali e regionali in vigore in materia.
L'autorizzazione occorre anche per le "dipendenze" staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a se stanti.
Se l'autorizzazione per case e appartamenti per vacanze comprende più case o appartamenti la tassa è commisurata al numero degli stessi.
Se l'autorizzazione comprende le attività di albergo, ristorante e bar è dovuta solo la tassa relativa all'attività il cui importo è più elevato.
Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande valgono le norme di cui al dm 22 luglio 1977.
Tra gli esercizi di ristorazione di 4° categoria sono comprese le mense con o senza cucina.
Sono esenti dal pagamento della tassa i "Rifugi alpini".
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce."
Art. 5
1. La voce n. 16 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 è così sostituita:
"Concessione di costituzione di:

T.R.
T.A.
a) aziende faunistiche venatorie, per ogni ettaro
1.632
1.632
b) centro privato di produzione selvaggina per ogni ettaro
14.000
14.000
Dpr 15 gennaio 1972 n. 11 articolo 1 lettera O
Legge 27 dicembre 1977 n. 968 articoli 24 e 26
Legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 articolo 57

Note
La concessione e l'eventuale rinnovo sono disciplinate dalle vigenti norme in materia.
La tassa è ridotta a 1/5 quando trattasi di azienda individuale o consortile privata situata nell'ambito delle Alpi.
Le estensioni territoriali si intendono arrotondate in eccesso all'ettaro superiore dopo aver detratto le superfici sulle quali non è consentita una concreta utilizzazione venatoria, e la superficie costituita in oasi di rifugio come previsto dal quinto comma dell'articolo 57 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 .
Per le aziende faunistiche venatorie per ogni 100 lire di tassa dovrà essere corrisposta una soprattassa di lire 100.
La tassa e la soprattassa devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono."
Art. 6
1. Al comma secondo delle note relative al numero d'ordine 34 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 , al punto 2 sono aggiunte le parole: "- In caso di frazione di chilometro il contributo va calcolato proporzionalmente alla frazione."
Art. 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SOMMARIO