crv_sgo_leggi

Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 63 (BUR n. 76/1987)

Variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987

Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 63 (BUR n. 76/1987) (Bilancio) (Abrogata)

VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1987

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 63 (BUR n. 76/1987) (Bilancio)

VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1987

Art. 1
1. Al bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1987 approvato con legge regionale 23 gennaio 1987, n. 5 , sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 2
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio di previsione 1987 dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerche Economico-sociali del Veneto (I.R.S.E.V.) (deliberazione n. 77 del 10 settembre 1987) allegato alla presente legge.
2. Sono altresì approvati gli allegati provvedimenti di variazione del bilancio 1987 dei seguenti enti dipendenti della Regione:
- Istituto Regionale Ville Venete (I.R.V.V.) - deliberazione n. 17 dell'1 settembre 1987;
- Ente per la gestione del diritto allo studio universitario (E.S.U.) di Verona - Deliberazione n. 31 del 14 settembre 1987;
- Azienda Regionale Foreste (A.R.F.) - deliberazioni n. 123 dell'1 settembre 1987 e n. 141 del 6 novembre 1987.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Allegato omesso



SOMMARIO