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Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 65 (BUR n. 76/1987)

Integrazione della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 'Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale'

Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 65 (BUR n. 76/1987) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, n. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"

Legge abrogata dall’articolo 3, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 65 (BUR n. 76/1987) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, n. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"

Art. 1
1. Il quinto comma dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 è sostituito dai seguenti:
"Possono essere previsti abbonamenti speciali feriali per lavoratori e studenti con tariffa adeguata al tasso programmato di inflazione nonché agevolazioni per le fasce deboli dell'utenza, identificate nei pensionati con trattamento economico non superiore al minimo I.N.P.S. prive di redditi propri, nonché negli invalidi e portatori di handicaps, formalmente riconosciuti dalle apposite Commissioni mediche, con un grado di invalidità non inferiore al 67% o equiparato.
Al fine di quanto stabilito al comma precedente non si considerano il reddito della casa di abitazione del richiedente né importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140".
Art. 2
1. Il penultimo comma dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , è sostituito dai seguenti:
"Per le categorie degli invalidi e portatori di handicaps individuati nel presente articolo le agevolazioni spettano ove il trattamento di invalidità riconosciuto non sia superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato come previsto al precedente comma del presente articolo.
Per i grandi invalidi di guerra e per il servizio, appartenenti alla prima categoria e per gli invalidi del lavoro con grado di invalidità non inferiore all'80%, le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo spettano indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidità.
Le agevolazioni di viaggio, di cui al presente articolo, sono confermate ai Cavalieri di Vittorio Veneto nonché agli accompagnatori degli invalidi di cui al comma precedente, semprechè siano titolari dell'indennità di accompagnamento".
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto.


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