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Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 66 (BUR n. 76/1987)
Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale
Sommario
“Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 66 (BUR n. 76/1987) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE.
Legge abrogata da comma 1, articolo 11, della
legge regionale 27 aprile 2012, n. 15 .
SOMMARIO
- Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 66 (BUR n. 76/1987) (Abrogata)
- INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE.
Sommario
“Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 66 (BUR n. 76/1987) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE.
Art. 1 - Finalità
1. La Regione, fermo l’obbligo dei comuni di predisporre i piani di circolazione previsti dall’articolo 7 della
legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 , al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni d' uso della rete stradale del Veneto tanto nei centri abitati quanto al di fuori di essi, promuove interventi per l’informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale.
Art. 2 - Settori di intervento
1. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalità di cui alla presente legge, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando:
1) l’informazione rivolta ai giovani;
2) l’informazione rivolta a particolari categorie di utenti professionali della strada;
3) l’informazione mirata a particolari aspetti della sicurezza stradale;
4) l’informazione correlata ad avvenimenti di carattere eccezionale interessanti il Veneto.
1) l’informazione rivolta ai giovani;
2) l’informazione rivolta a particolari categorie di utenti professionali della strada;
3) l’informazione mirata a particolari aspetti della sicurezza stradale;
4) l’informazione correlata ad avvenimenti di carattere eccezionale interessanti il Veneto.
Art. 3 - Modalità degli interventi
1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno la Giunta regionale individua i destinatari privilegiati della campagna di informazione ed educazione sulla sicurezza stradale e con proprio provvedimento definisce, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le modalità del relativo intervento.
2. In particolare, l’informazione e l’educazione sulla sicurezza stradale può essere realizzata attraverso:
a) pubblicità radiofonica e televisiva;
b) inserzionistica;
c) cartellonistica;
d) attività editoriali;
e) altre idonee modalità di intervento.
3. Per la realizzazione delle singole campagne di informazione e di educazione la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di specialisti della informazione e della comunicazione, singoli o associati, con le procedure e secondo i criteri di cui alla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
4. Nel primo anno di attuazione della legge, la Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dal comma 1 entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.
2. In particolare, l’informazione e l’educazione sulla sicurezza stradale può essere realizzata attraverso:
a) pubblicità radiofonica e televisiva;
b) inserzionistica;
c) cartellonistica;
d) attività editoriali;
e) altre idonee modalità di intervento.
3. Per la realizzazione delle singole campagne di informazione e di educazione la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di specialisti della informazione e della comunicazione, singoli o associati, con le procedure e secondo i criteri di cui alla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
4. Nel primo anno di attuazione della legge, la Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dal comma 1 entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.
Art. 4 - Norma finanziaria
1. All’onere di lire 500 milioni derivante dall’attuazione delle iniziative previste dalla presente legge si provvede, ai sensi del quinto comma dell’articolo 19 della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale per le spese correnti - partita n. 6 - iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1988 è istituito il capitolo 3428 denominato “ Interventi per l’informazione e l’educazione in materia di sicurezza stradale ” con lo stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1988 è istituito il capitolo 3428 denominato “ Interventi per l’informazione e l’educazione in materia di sicurezza stradale ” con lo stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa.
Art. 5 - Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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