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Legge regionale 3 marzo 1987, n. 7 (BUR n. 14/1987)

Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60 concernente “disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

Legge regionale 3 marzo 1987, n. 7 (BUR n. 14/1987) (Abrogata)

MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1984, n. 60 , CONCERNENTE "DISCIPLINA PER L'ASSEGNAZIONE E LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60 , operata dall’articolo 44, della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 marzo 1987, n. 7 (BUR n. 14/1987) (Novellazione)

MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1984, n. 60 CONCERNENTE "DISCIPLINA PER L'ASSEGNAZIONE E LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

Articolo unico
Il quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60 è così sostituito:
"Con lo stesso decreto sono nominati i componenti supplenti che partecipano alle sedute della Commissione nel caso di assenza dei titolari, salvo che per il Sindaco e per il Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari la cui sostituzione sarà regolata dalle norme concernenti i rispettivi ordinamenti.".



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