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Legge regionale 5 marzo 1987, n. 9 (BUR n. 14/1987)

Interventi a sostegno delle sedi universitarie del Veneto

Legge regionale 5 marzo 1987, n. 9 (BUR n. 14/1987) (Abrogata)

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SEDI UNIVERSITARIE DEL VENETO

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 marzo 1987, n. 9 (BUR n. 14/1987)

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SEDI UNIVERSITARIE DEL VENETO

Art. 1 - Finalità.
Nel quadro delle attività destinate a garantire il diritto allo studio, la Regione del Veneto interviene a favore delle sedi universitarie di Padova, Venezia, Verona e dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, per incentivare la realizzazione di iniziative di interesse regionale.
Art. 2 - Determinazione dei contributi.
La Giunta regionale nel corso degli esercizi finanziari 1987 e 1988 è autorizzata ad assegnare alle suddette sedi universitarie contributi per la realizzazione di programmi di miglioramento e sviluppo fino a un importo massimo di 10 miliardi di lire, attribuito in base a un piano di ripartizione che tiene conto, tra l'altro, della distribuzione della popolazione universitaria, della sua suddivisione nei vari corsi di laurea e delle esigenze prioritarie correlate a programmi in corso di perfezionamento.
Art. 3 - Modalità.
L'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è disposta dalla Giunta regionale con propria deliberazione, in una o più soluzioni, su presentazione di apposita domanda, del Rettore dell'Università, adeguatamente documentata e corredata dalla descrizione degli interventi programmati con deliberazione del consiglio di amministrazione della stessa Università, e da un analitico piano di spesa.
Gli enti beneficiari, a ultimazione degli interventi finanziati con la presente legge, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale una relazione dimostrativa dell'impiego delle somme erogate.
Art. 4 - Norma finanziaria.
All'onere di lire 10.000.000.000, di cui lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 e lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1988, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede:
- mediante prelevamento degli importi stanziati nella partito n. 13 - Concorso nella sistemazione di sedi universitarie - del fondo globale per le spese d'investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1987-1988;
- mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma della vigente legge di contabilità regionale, dell'importo di lire 1.000.000.000 stanziato nella medesima partita n. 21 del fondo globale di cui al capitolo 80230 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni finanziari 1987 e 1988 è istituito il capitolo 71264 denominato "Concorso regionale per la sistemazione di sedi universitarie" con lo stanziamento di lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 e lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1988.



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