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Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 10 (BUR n. 6/1988)

Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali

Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 10 (BUR n. 6/1988) (Abrogata)

INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITÀ NATURALI

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 10 (BUR n. 6/1988)

INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA' NATURALI

Art. 1 - Finalità
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la concessione di contributi a favore di privati danneggiati da calamità naturali verificatesi successivamente al primo gennaio 1983 e fino all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 - Destinatari
1. I proprietari o gli aventi causa di abitazioni o di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione distrutti o danneggiati dalle calamità naturali possono presentare domanda ai comuni in cui insistono gli immobili nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale con la quale sono individuate le aree colpite dagli eventi calamitosi.
2. Possono essere ammesse a contributo anche la riparazione o la sostituzione di beni mobili strettamente destinati all'attività produttiva o lavorativa.
3. La domanda va corredata da una relazione descrittiva dei danni e deve precisare la spesa necessaria o sostenuta per la riparazione o ricostruzione del bene danneggiato.
4. I comuni individuati a norma del comma 1 provvedono a effettuare, entro i trenta giorni successivi al recepimento della domanda, gli accertamenti necessari e trasmettono alla Giunta regionale l'elenco degli aventi diritto con l'indicazione dell'importo ritenuto ammissibile.
Art 3 - Misura del contributo
1. La Giunta regionale, in relazione alle disponibilità di bilancio, determina la misura del contributo che in ogni caso non può eccedere il 50% dell'importo ritenuto ammissibile e provvede ad accreditare ai comuni le somme necessarie per la corresponsione dei contributi.
2. Il sindaco è delegato a erogare i contributi previo accertamento della titolarità del diritto al contributo e della regolarità della documentazione dimostrativa della spesa sostenuta.
Art. 4 - Decadenza
1. La mancata esecuzione dei lavori ammessi al contributo nel termine di un anno dall'avvenuta comunicazione all'interessato da parte del sindaco della concessione del contributo stesso comporta la decadenza dei benefici.
Art. 5 - Norma finanziaria
1. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, mediante l'adeguamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 14 del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 è iscritto il capitolo 53030 denominato "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali" con stanziamento di lire 1.000 milioni per competenza e per cassa.


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