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Legge regionale 8 marzo 1988, n. 12 (BUR n. 14/1988)

Integrazione all'articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 'Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organismi operanti nella materia mediante la delega alle province'

Legge regionale 8 marzo 1988, n. 12 (BUR n. 14/1988) (Abrogata)

INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1986, n. 46 "DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E DEGLI ALTRI ORGANISMI OPERANTI NELLA MATERIA MEDIANTE LA DELEGA ALLE PROVINCE"

Legge abrogata dall’articolo 24, della legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 marzo 1988, n. 12 (BUR n. 14/1988) (Novellazione)

INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1986, n. 46 "DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E DEGLI ALTRI ORGANISMI OPERANTI NELLA MATERIA MEDIANTE LA DELEGA ALLE PROVINCIE".

Articolo unico
1. La scadenza del termine, di cui al terzo comma, dell'articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 , è prorogata alla data 30 giugno 1988 limitatamente ad agenzie di viaggio e turismo e ai direttori tecnici che diano dimostrazione di essere rispettivamente funzionanti e abilitati prima del 29 agosto 1986.


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