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Legge regionale 15 marzo 1988, n. 14 (BUR n. 15/1988)

Contributo straordinario al Consorzio intercomunale della pianura del Tartaro e del Tione di Isola della Scala (VR)

Legge regionale 15 marzo 1988, n. 14 (BUR n. 15/1988) (Abrogata)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DELLA PIANURA DEL TARTARO E DEL TIONE DI ISOLA DELLA SCALA -VR-

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 marzo 1988, n. 14 (BUR n. 15/1988)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DELLA PIANURA DEL TARTARO E DEL TIONE DI ISOLA DELLA SCALA (VR).

Art. 1 - Finalità
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di L. 4.500 milioni al Consorzio intercomunale della pianura del Tartaro e del Tione con sede in Isola della Scala( VR), per l'acquisizione dell'acquedotto rurale della bassa veronese, realizzato ai sensi dell'articolo 2, lettera d) del rd 13 febbraio1033, n. 215, dal Consorzio di bonifica Alto Tartato Tionee influenti, a cui è subentrato il Consorzio di bonifica Agro Veronese Tartaro Tione di Verona.
2. Il Consorzio intercomunale, a seguito della concessione del contributo predetto, subentrerà nelle passività contratte dal Consorzio di bonifica Agro Veronese Tartato Tone fino alla concorrenza dell'importo di Lire4.500 milioni, così suddiviso:
- L. 3.351.748.470 per oneri dovuti alla Giunta regionale a seguito delle anticipazioni finanziarie concesse ai sensi della legge regionale 8 aprile 1986, n. 10 ;
- L. 1.148.251.530 per oneri finanziari dovuti al tesoriere e a terzi creditori dal Consorzio di bonifica predetto in dipendenza della realizzazione dell'acquedotto rurale.
Art. 2 - Abrogazione e anticipazioni
1. E' abrogata la legge regionale 8 aprile 1986, n. 10 .
2. In relazione del disposto del comma 2 del precedente articolo 1, la somma di L. 3.351.748.470 corrisposta al Consorzio di bonifica Agro Veronese Tartato Tione, ai sensi della legge regionale 8 aprile 1986, n. 10 , sarà trattenuta dalla Regione a titolo di rimborso delle anticipazioni concesse con deliberazioni della Giunta regionale2 settembre 1986, n. 4644 e 30 dicembre 1986, n. 7407.
Art. 3 - Modalità di concessione del contributo
1. Il contributo di cui all'articolo 1 sarà concesso su domanda del presidente del Consorzio corredata della seguente documentazione:
a) deliberazione della Giunta consortile che si impegna ad acquisire l'acquedotto rurale dal Consorzio di bonifica Agro Veronese Tartato Tione nei termini di cui al precedente articolo 1;
b) verbale dello stato di consistenza delle opere, con relativa valutazione finanziaria al 31 dicembre 1986,redatto in contraddittorio tra i due consorzi;
c) dichiarazione da parte del Consorzio intercomunale dell'assunzione a proprio carico di ogni altro onere finanziario per il completamento e la gestione dell'acquedotto rurale a decorrere dall'1 gennaio 1987.
Art. 4 - Copertura finanziaria
1. All'onere di L. 4.500.000.000 derivante dalla concessione del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, da erogare al Consorzio intercomunale della pianura del Tartaro e del Tione, nel netto delle anticipazioni finanziarie corrisposte al Consorzio di bonifica Agro Veronese Tartaro Tione di Verona, ai sensi della legge regionale 8 aprile 1986, n. 10 , si provvede, ai sensi dello articolo 19 - quinto comma della vigente legge regionale di contabilità , mediante riduzione di pari importo del cap. 80230 - partita n. 1 - dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1987. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è istituito il capitolo n. 10090 denominato "Contributo straordinario al Consorzio intercomunale della pianura del Tartaro e del Tione di Isola della Scala ( VR) per l'acquisizione dello acquedotto rurale della bassa veronese" dotato di uno stanziamento di L. 4.500.000.000 per competenza e per cassa.


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