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Legge regionale 30 marzo 1988, n. 16 (BUR n. 17/1988)

Realizzazione di Europa Genti-Giornate delle Genti e delle Regioni d'Europa

Legge regionale 30 marzo 1988, n. 16 (BUR n. 17/1988) (Abrogata)

REALIZZAZIONE DI EUROPA GENTI - GIORNATE DELLE GENTI E DELLE REGIONI D'EUROPA

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 marzo 1988, n. 16 (BUR n. 17/1988)

REALIZZAZIONE DI EUROPA GENTI - GIORNATE DELLE GENTI E DELLE REGIONI D'EUROPA.

Art. 1 - Finalità
1. La Regione del Veneto, nel quadro delle iniziative volte a valorizzare i rapporti umani e a rafforzare lo interscambio di esperienze nei campi dell'arte, delle scienze, della cultura, delle tradizioni locali e dell'economia, indice "Europa Genti - Giornate delle Genti e delle Regioni d'Europa" per richiamare tutte le realtà regionali del vecchio continente - nello spirito dell'atto finale di Helsinki e nelle conclusioni della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione europea, dei quali la manifestazione intende essere testimonianza - a una ricognizione dei valori comuni di civiltà e alla incentivazione delle condizioni di dialogo al fine di rafforzare la comprensione reciproca e la volontà di pace e di progresso.
Art. 2 - Partecipazione e organi
1. La manifestazione ha cadenza biennale, a partire dal 1989 e viene definita d'intesa con il Ministero degli affari esteri, secondo gli orientamenti e le idee principali concordati di volta in volta con le rappresentanze diplomatiche in Italia dei Paesi d'Europa aderenti e con le istituzioni scientifiche, culturali ed economiche italiane ed estere che vi partecipano.
2. Alla realizzazione di "Europa Genti" sono preposti:
a) il Comitato d'iniziativa;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Segretariato;
d) la Conferenza consultiva.
Art. 3 - Composizione e compiti del Comitato d'iniziativa
1. Il Comitato d'iniziativa è composto dal Presidente della Regione, che lo presiede, e da venti membri eletti dal Consiglio regionale anche al di fuori del proprio seno, su proposta della Giunta regionale. I criteri che debbono indirizzare la scelta sono quelli del merito e delle qualità culturali.
2. I membri del Comitato d'iniziativa hanno un mandato quadriennale, pari alla realizzazione di due edizioni della manifestazione.
3. Il Comitato d'iniziativa ha il compito di:
a) promuovere la manifestazione e formulare gli indirizzi generali;
b) nominare i membri del Comitato esecutivo, secondo i criteri posti dall'articolo 4 comma 1;
c) esprimere un parere obbligatorio sul programma predisposto dal Segretariato, prima dell'approvazione da parte del Comitato esecutivo;
d) esaminare la relazione finale di ciascuna edizione di "Europa Genti", redatta dal Comitato regionale che la approva.
4. Il parere obbligatorio sul programma, di cui al comma 3 - lettera c), deve essere espresso entro due mesi dal ricevimento del programma stesso da parte del Segretariato. 5. Il Comitato d'iniziativa ha sede presso il Consiglio regionale e stabilisce al suo interno i criteri e le modalità della propria attività, avvalendosi delle strutture del Consiglio stesso.
6. Il Presidente del Comitato d'iniziativa può nominare fino a due vicepresidenti scelti tra i membri del Comitato stesso.
Art. 4 - Composizione e compiti del Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Regione, che lo presiede, e da cinque membri eletti dal Comitato d'iniziativa, su proposta della Giunta regionale, fra i componenti dello stesso Comitato d'iniziativa.
2. Il Comitato esecutivo ha il compito di:
a) approvare il programma della manifestazione, preventivamente sottoposto al Comitato d'iniziativa per un parere obbligatorio;
b) adottare il preventivo finanziario, predisposto dal Segretariato;
c) assicurare lo sviluppo e l'aggiornamento delle iniziative in corso, e approvare le varianti al programma che si rendessero necessarie;
d) fornire al Segretariato direttive e criteri di indirizzo generale anche in merito all'avvalersi di istituti, di enti e organismi pubblici e privati specializzati nei vari settori;
e) esprimere valutazioni e pareri sulle proposte del Segretariato riguardanti l'avvalersi di esperti e specialisti da assumere a regime di contratto privatistico a tempo determinato, nonchè di personale e attrezzature tecniche e informatiche della Regione;
f) verificare la conformità del consuntivo, predisposto dal Segretariato, rispetto al preventivo adottato;
g) decidere le iniziative speciali che potranno essere realizzate sotto l'egida di "Europa Genti";
h) redigere una relazione finale da trasmettere al Comitato d'iniziativa.
3. Gli atti di cui ai punti b) e f) del comma 2, sono sottoposti alla Giunta regionale per l'approvazione.
4. Il Comitato esecutivo coordina l'azione degli organismi italiani e internazionali che partecipano direttamente o indirettamente all'iniziativa di "Europa Genti".
5. L'approvazione del programma di cui al comma 2 lettera a), deve avvenire entro due mesi dalla formulazione del parere del Comitato d'iniziativa, di cui all'articolo 3; e comunque entro quattro mesi dalla predisposizione del programma da parte del Segretariato, ai sensi dello articolo 5 - comma 2, lettera a). Nel caso di mancata approvazione nei termini fissati, il Presidente della Regione può autorizzare direttamente l'adozione provvisoria del programma.
6. Il Comitato esecutivo valuta i risultati delle edizioni biennali di "Europa Genti", ed entro tre mesi dalla loro conclusione stende la relazione finale di cui al comma 2 - lettera h).
7. Il Presidente del Comitato esecutivo può delegare funzioni di rappresentanza e indirizzo a singoli componenti.
Art. 5 - Composizione e compiti del Segretariato
1. Il Segretariato è formato da sette componenti nominati dalla Giunta regionale, tenuto conto che l'incarico dev'essere conferito a persone che, per lo svolgimento ad alto livello direzionale di attività, incarichi o funzioni professionali o scientifiche abbiano esperienza e capacità di organizzazione e di direzione, nonchè adeguata preparazione:
a) segretario generale, che presiede il Segretariato e coordina l'esecuzione delle attività;
b) direttore della manifestazione che coadiuva il Comitato esecutivo precipuamente nell'opera di coordinamento fra organismi italiani e internazionali, di cui al comma 4 dell'articolo 4;
c) un responsabile del settore finanziario scelto tra i dipendenti della Regione esperti in materia di contabilità e bilancio;
d) due esperti rispettivamente nei settori dell'organizzazione e delle comunicazioni;
e) due componenti in rappresentanza degli organismi culturali e degli enti locali che, di volta in volta, collaborano alla realizzazione della manifestazione.
2. Il Segretariato ha il compito di:
a) predisporre, sulla base degli indirizzi generali formulati dal Comitato di iniziativa, il programma della manifestazione biennale almeno sedici mesi prima di ciascuna edizione; il programma va sottoposto al Comitato di iniziativa per il relativo parere e al Comitato esecutivo per la definitiva approvazione;
b) predisporre, negli stessi termini di cui alla lettera a),il preventivo finanziario da sottoporre al Comitato esecutivo;
c) curare la realizzazione del programma, adottando ogni provvedimento amministrativo e finanziario;
d) dare attuazione a tutti i provvedimenti amministrativi e finanziari;
e) predisporre il rendiconto consuntivo da sottoporre al Comitato esecutivo.
3. Per le finalità di cui al comma 2 - lettera c), il Segretariato, tenuto conto dei criteri di indirizzo e dei pareri del Comitato esecutivo di cui all'articolo 4, comma2 - lettere d) ed e), può avvalersi:
a) di prestazioni e collaborazioni di istituti, di enti e organismi pubblici e privati specializzati nei vari settori, nonchè di esperti e specialisti assunti a regime di contratto privatistico a tempo determinato, in base ai criteri previsti dall'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 ;
b) di prestazioni di personale della Regione nonchè delle relative attrezzature tecniche e informatiche previa approvazione della Giunta regionale.
4. Le risorse finanziarie per la realizzazione della manifestazione vengono assegnate al Segretariato, secondo quanto disposto dagli articoli 8 e 9.
Art. 6 - La Conferenza consultiva
1. La manifestazione si articola, ai sensi dell'articolo2, secondo i programmi definiti con il Ministero per gli affari esteri e gli orientamenti concordati con le rappresentanze diplomatiche dei Paesi d'Europa interessati, che formano un organismo di consultazione permanente con sede presso l'ufficio di rappresentanza della Regione del Veneto in Roma.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione Veneto, nella sua qualità di Presidente del Comitato d'iniziativa: ne fa parte un componente del Comitato esecutivo, oltre al Presidente. Il direttore della manifestazione, membro del Segretariato, funge da segretario.
3. La Conferenza esprime orientamenti, raccomandazioni e suggerimenti in ordine al programma delle edizioni biennali di "Europa Genti".
Art. 7 - Le indennità
1. Ai membri del Comitato d'iniziativa e del Comitato esecutivo, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi, spetta un'indennità giornaliera di presenza di lire 112.500 lorde oltre al rimborso delle spese di trasporto.
2. Ai membri del Segretariato non dipendenti della Regione spetta un compenso fisso forfettario stabilito in ragione degli incarichi assunti nel Segretariato, determinato dal Comitato esecutivo sui fondi regionali previsti per "Europa Genti", su proposta del Presidente dello stesso Comitato esecutivo, in base ai criteri previsti dallo articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
3. Al personale dipendente della Regione incaricato di svolgere funzioni per la realizzazione della manifestazione è dovuto il compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto in eccedenza ai limiti di cui all'articolo35 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni e in deroga all'articolo 9 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 .
Art. 8 - Apertura di credito
1. Ai fini della gestione delle attività connesse alla realizzazione di "Europa Genti - Giornate delle Genti e delle Regioni d'Europa" e del funzionamento degli organi preposti, vengono messe a disposizione annualmente del Segretariato, a mezzo di apposita apertura di credito al segretario generale, le somme di cui all'articolo 10,con l'obbligo di predisporre il rendiconto consuntivo da inoltrare al Comitato esecutivo per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale.
Art. 9 - Le risorse finanziarie
1. Il finanziamento di "Europa Genti" viene assicurato con i proventi della manifestazione e delle sponsorizzazioni, nonchè con i finanziamenti e i contributi dello Stato e degli enti pubblici e privati, italiani e/ o stranieri, che sono coinvolti nella manifestazione e nelle iniziative a essa collegate.
2. Il finanziamento della Regione del Veneto è assicurato di anno in anno con la legge di bilancio in base al preventivo finanziario approvato dalla Giunta regionale.
Art. 10 - Norma finanziaria
1. All'onere di lire 600.000.000, derivante dalla applicazione della presente legge, nell'anno 1988 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo nº 80210 "Fondo globale per le spese correnti" (partita n. 13) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987 e, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 del cap. n. 70002 denominato "Spese per la realizzazione della iniziativa Europa Genti - Giornate delle Genti e Regioni d'Europa" con lo stanziamento di lire 600.000.000 per competenza e per cassa.
2. Per gli esercizi successivi si provvede mediante le leggi regionali di cui all'articolo 32/ bis della vigente legge di contabilità regionale.
Art. 11 - Abrogazione di precedenti norme
Art 12 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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