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Legge regionale 30 marzo 1988, n. 17 (BUR n. 17/1988)
Interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri, artigianali, industriali e commerciali ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1
Sommario
“Legge regionale 30 marzo 1988, n. 17 (BUR n. 17/1988) - Testo vigente”
INTERVENTI EDILIZI SUGLI INSEDIAMENTI ALBERGHIERI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1982, n. 1
Legge abrogata dall’articolo 46, della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 30 marzo 1988, n. 17 (BUR n. 17/1988) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTERVENTI EDILIZI SUGLI INSEDIAMENTI ALBERGHIERI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1982, n. 1
Art. 1
1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 126 della
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come aggiunto dall'articolo unico della
legge regionale 5 marzo 1987, n. 11 , è prorogato, limitatamente agli interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri, al 31 dicembre 1988.
Art. 2
1.Fino al 31 ottobre 1988 è consentito il rilascio della concessione per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale, industriale e commerciale, di cui alla
legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1 , per le domande presentate entro il 31 dicembre 1987, ferma restando l'esclusione degli edifici ricadenti nelle zone di tutela indicate nel terzo comma dell'articolo 126 della
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come aggiunto dall'articolo unico della
legge regionale 5 marzo 1987, n. 11 .
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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