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Legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 (BUR n. 17/1988)

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace

Legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 (BUR n. 17/1988) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE.

Legge abrogata dall’articolo 22, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 (BUR n. 17/1988)

INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

Art. 1 - Finalità della legge.
1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.
2. A tal fine promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Veneto una terra di pace.
3. Per il conseguimento di questi obiettivi la Regione assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella Regione.
Art. 2 - Iniziative culturali.
1. La Regione promuove:
a) convegni di informazione e studio con partecipazione di studiosi ed esperti a livello nazionale e internazionale, sui temi della pace e della promozione dei suoi presupposti;
b) un premio annuale denominato "Veneto per la pace", a riconoscimento dell'attività svolta nel triennio precedente, in uno dei seguenti settori: la progettazione educativo-culturale, l'informazione, la produzione artistica, la ricerca.
Le modalità per l'erogazione del premio sono stabilite con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il comitato di cui al successivo articolo 7;
c) un archivio per la raccolta della documentazione relativa alle istituzioni e ai movimenti per la pace operanti in Italia e in particolare nel Veneto, in collaborazione con il centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università degli studi di Padova, sulla base di convenzione da stipulare tra il centro e la Giunta regionale.
Art. 3 - Iniziative nel campo della ricerca.
1. La Regione promuove ricerche in tema:
a) di pace e di diritti fondamentali degli uomini e dei popoli;
b) di nuovi rapporti tra organizzazione economico-produttiva, ricerca scientifica e innovazione tecnologica nel quadro di sviluppo di una politica di pace;
c) di esperienze, ragioni e prospettive storiche del principio della non violenza;
d) di pedagogia e didattica dirette alla produzione di programmi scolastici per la pace.
2. L'affidamento delle ricerche è deliberato, sentito il comitato di cui all'articolo 7, dalla Giunta regionale che stipula le conseguenti convenzioni.
3. La Regione promuove la diffusione nella scuola dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti.
4. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, è istituita una sezione speciale della mediateca regionale di cui alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 .
Art. 4 - Iniziative nel settore dell'istituzione.
1. La Regione, nel quadro delle finalità della presente legge:
- partecipa, nel rispetto delle competenze statali stabilite dalla legislazione vigente, all'attività di formazione professionale di giovani di paesi in via di sviluppo, mediante la concessione di contributi per favorirne la partecipazione a corsi di formazione e di specializzazione preordinati, anche con l'apporto della loro esperienza, a un approfondimento organico delle tematiche della pace e dello sviluppo;
- concede premi per tesi di laurea o di specializzazione presso università presenti nella regione sui temi dei diritti umani, dello sviluppo e della cooperazione.
2. La Regione, nel rispetto delle competenze statali stabilite dalla legislazione vigente, promuove:
a) corsi di formazione professionale per quanti intendono recarsi a operare in paesi invia di sviluppo, a titolo di volontariato o in base ai progetti di cui all'articolo 5;
b) un programma di soggiorni nel Veneto per studenti singoli o in gruppo al fine di consentire una migliore comprensione delle rispettive culture, a condizioni di reciprocità con iniziative analoghe di organizzazioni di altri paesi, in particolare di quelli aderenti alla Comunità Alpe-Adria, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71 , e alle "Giornate delle genti e delle regioni d'Europa" di cui alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 3 .
3. La Giunta regionale sentito il comitato di cui all'articolo 7, predispone, annualmente, un programma per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo; il programma è approvato dal Consiglio regionale.
Art. 5 - Iniziative nel campo della cooperazione.
1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali e delle procedure stabilite dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e d'intesa coi competenti organi del Ministero degli affari esteri, fornisce sulla base di apposite convenzioni, assistenza tecnica e supporti logistici, agli organismi pubblici e privati previsti dagli articoli 1 e 2 della suddetta legge, operanti nel territorio regionale, nella elaborazione di progetti e di programmi di cooperazione allo sviluppo fatte salve le prerogative di quelli indicati all'articolo 28 della citata legge n. 49.
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale sentita la prima commissione consiliare.
3. La Regione previo parere del comitato di cui all'articolo 7, promuove indagini e studi in materia di cooperazione internazionale e provvede a dare adeguata informazione sull'attuazione dei progetti di cui al comma 1.
Art. 6 - Presentazione proposte di iniziate.
1. Gli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1 possono presentare al presidente del comitato permanente per la pace entro il mese di ottobre di ogni anno proposte di iniziative nell'ambito degli interventi previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 4.
Art. 7 - Istituzione del comitato permanente per la pace.
1. per realizzare il necessario collegamento programmatorio e operativo tra la Regione e gli organismi associativi che perseguono le finalità indicate all'articolo 1, è istituito il comitato permanente per la pace.
2. Il comitato è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato che lo presiede;
b) da cinque membri eletti nel proprio seno dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza;
c) da un rappresentante per ciascuna università avente sede nella regione;
d) fino a sette rappresentanti delle associazioni che prevedono, nell'atto costitutivo o negli ordinamenti interni, fra gli scopi sociali, in forma prevalente, iniziative culturali e assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della difesa non violente, della pace e della solidarietà con i paesi in via di sviluppo, del disarmo, del disarmo, del servizio civile alternativo al servizio militare.
3. Le associazioni, oltre a quanto indicato al punto d) del comma precedente, devono possedere i seguenti requisiti:
- essere senza fini di lucro;
- avere una struttura sociale a base democratica;
- operare almeno in quattro province del Veneto da più di due anni.
4. Il comitato permanente per la pace è nominato dal Presidente della Giunta regionale.
5. La nomina dei rappresentanti degli organismi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 avviene fra i designati dagli organismi medesimi.
6. Il comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo comitato.
7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Art. 8 - Funzioni del comitato permanente per la pace.
1. Il comitato permanente per la pace svolge le seguenti funzioni:
a) concorre alla formulazione del programma annuale di interventi nonché alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9, anche sulla base delle proposte formulate dagli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 1;
b) propone l'istituzione, per lo studio di temi specifici, di gruppi di lavoro composti anche da soggetti non appartenenti al comitato stesso;
c) determina il tema e sovraintende al colloquio di cui all'articolo 2 - lettera a);
d) esprime i pareri previsti dagli articoli 2 - lettera b), 3, 4, e 5 ultimo comma.
Art. 9 - Programma annuale degli interventi.
1. La Giunta regionale provvede, nell'ambito della sua competenza, alla formulazione del programma annuale che viene presentato al Consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di gennaio.
2. Il programma determina obiettivi e priorità annuali o pluriennali e individua le iniziative relative.
3. Il programma annuale è altresì accompagnato da una relazione sugli obiettivi programmatici da conseguire nell'ambito della promozione della cultura per la pace, nonché sullo stato di attuazione delle iniziative già assunto in base alla presente legge.
Art. 10 - Partecipazione della Regione alla fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace".
1. La Regione partecipa in collaborazione con enti e istituzioni venete, alla costituzione di una fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace", con sede in Venezia, che abbia quali principali finalità statutarie:
- lo sviluppo e il coordinamento delle ricerche scientifiche, anche in collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali, sulle questioni relative alla sicurezza, allo sviluppo e alla pace, con particolare attenzione ai paesi dell'area mediterranea e della Comunità Alpe-Adria;
- la promozione delle iniziative atte a divulgare i risultati delle ricerche compiute.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione alla Regione alla fondazione e a versare le quote stabilite dal relativo statuto.
Art. 11 - Disposizione finanziaria.
1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, ai sensi dell'articolo 19 - quinto comma - della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale per le spese correnti - partita n. 10 - iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario per l'anno 1988 è istituito il capitolo 70010 denominato "Iniziative regionali per la promozione di una cultura di pace nel Veneto" con lo stanziamento di lire 500 milioni.
3. Per gli anni 1989 e successivi lo stanziamento verrà determinato con i provvedimenti di cui all'articolo 32 bis della vigente legge regionale di contabilità.
Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.




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