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Legge regionale 30 marzo 1988, n. 19 (BUR n. 17/1988)

Anagrafe sanitaria degli allevamenti di bovini da carne

Legge regionale 30 marzo 1988, n. 19 (BUR n. 17/1988) (Abrogata)

ANAGRAFE SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINI DA CARNE

Legge abrogata a decorrere dall’1 maggio 1995 dall’articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .



SOMMARIO
Legge regionale 30 marzo 1988, n. 19 (BUR n. 17/1988)

ANAGRAFE SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINI DA CARNE.


Art. 1 - Istituzione del registro degli allevamenti di bovini da carne.
1. Ai fini della vigilanza sanitaria sui bovini da carne è istituito presso ciascuna Unità sanitaria locale della Regione il registro degli allevamenti di bovini da carne.
2. Il registro, conforme a modello fornito dalla Giunta regionale, può essere tenuto anche con mezzi di elaborazione elettronica, ed è costantemente aggiornato dal servizio sanità animale del settore veterinario di ciascuna Unità locale socio-sanitaria.
Art. 2 - Definizione di allevamento di bovini da carne.
1. Agli effetti della presente legge si intende per allevamento di bovini da carne ogni attività comunque diretta alla crescita degli animali bovini destinati alla macellazione.
Art. 3 - Obbligo di dichiarazione.
1. Chi attiva un allevamento di bovini da carne, deve inviare al settore veterinario dell' Unità locale socio-sanitaria competente per territorio una dichiarazione contenente i seguenti dati:
a) cognome, nome e residenza del proprietario del bestiame ; ove trattasi di società, ragione sociale o denominazione, sede legale, cognome, nome e residenza del legale rappresentante, codice fiscale e partita iva;
b) cognome, nome e residenza della persona addetta all' allevamento, se diversa dal proprietario, e di quella eventualmente preposta alla direzione dell' azienda ;
c) comune, via o località e numero civico dell' azienda di allevamento;
d) capacità potenziale dell' azienda;
e) provenienza e numero dei capi presenti al momento della dichiarazione, individuati per età, razza, sesso e tipo di produzione, distinguendo tra vitelli a carne bianca e bovini da ingrasso.
2. Per le aziende di allevamento già esistenti, la dichiarazione di cui al precedente comma va presentata dal proprietario o da chi ad altro titolo ha la disponibilità del bestiame entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge e comunque all' inizio del ciclo produttivo dell' allevamento.
3. Qualsiasi variazione degli elementi contenuti nella dichiarazione deve essere comunicata entro dieci giorni al settore veterinario dell' Unità locale socio-sanitaria competente, salvo quanto disposto dall' articolo 5.
Art. 4 - Marcatura dei bovini.
1. Tutti i bovini da carne devono essere marcati, a cura del proprietario o di chi ne ha la disponibilità, qualora ne siano sprovvisti, con marca auricolare fornita dalle Unità locali socio-sanitarie o con un tatuaggio auricolare, che riportino, in maniera chiaramente leggibile, le seguenti indicazioni:
a) Regione;
b) Unità locale socio-sanitaria;
c) numero progressivo assegnato all' azienda dal settore veterinario dell' Unità locale socio-sanitaria.
2. La marcatura dei bovini deve avvenire entro 15 giorni dalla nascita o dall' introduzione degli animali nella azienda di allevamento qualora ne fossero sprovvisti.
3. In fase di prima applicazione della presente legge, il proprietario di bovini da carne o chi comunque ne ha la disponibilità, deve provvedere a marcare gli animali entro 180 giorni dall' entrata in vigore della legge stessa.
Art. 5 - Variazioni del numero dei bovini.
1. Il proprietario o chi ha la disponibilità del bestiame deve comunicare al responsabile del distretto veterinario di base dell' Unità locale socio-sanitaria competente per territorio, entro 8 giorni, l' avvenuta introduzione nell' azienda di allevamento, a qualsiasi titolo, di nuovi capi, indicando tutti gli elementi necessari alla conoscenza dell' esatta provenienza.
2. Gli stessi soggetti sono tenuti a comunicare al responsabile del distretto veterinario competente, almeno 36 ore prima, la spedizione di bovini verso altre aziende di allevamento, il macello, i mercati, le fiere e le stalle di sosta.
Art. 6 - Registrazione delle variazioni.
1. Le variazioni di cui al precedente articolo e quelle di cui al secondo comma dell' articolo 4 vanno registrate a cura del responsabile del distretto veterinario di base, il quale provvede a comunicarle previa verifica al servizio di sanità animale del settore veterinario della Unità locale socio-sanitaria entro 3 giorni dall' avvenuta denuncia.
Art. 7 - Registro di carico e scarico.
1. Il proprietario o chi ha la disponibilità del bestiame deve tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme ad apposito modello predisposto dalla Giunta regionale, qualora non sia in possesso di un proprio sistema di registrazione.
2. Il registro di carico e scarico sarà di volta in volta vidimato all' atto del controllo del veterinario competente per territorio nel quadro dell' attività di vigilanza permanente.
Art. 8 - Altri obblighi di denuncia.
1. Restano fermi gli obblighi di denuncia previsti dalle norme statali e regionali.
Art. 9 - Vigilanza e sanzioni amministrative.
1. Alla vigilanza sull' osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge provvedono le Unità locali socio-sanitarie competenti per territorio a mezzo del servizio ispettivo di cui all' articolo 5 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 .
2. I contravventori a quanto disposto dagli articoli 3,4,5 e 7 della presente legge sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa di lire 300.000.


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