crv_sgo_leggi

Legge regionale 30 marzo 1988, n. 21 (BUR n. 23/1988)

Interventi regionali per la realizzazione di strutture intese a favorire l'attività motoria

Legge regionale 30 marzo 1988, n. 21 (BUR n. 23/1988) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE INTESE A FAVORIRE L'ATTIVITÀ MOTORIA

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 marzo 1988, n. 21 (BUR n. 17/1988)

INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE INTESE A FAVORIRE L'ATTIVITA' MOTORIA

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di favorire l'attività motoria di tutti i cittadini, concede agli enti locali contributi per la realizzazione di infrastrutture e per l'acquisto di attrezzature, che, lungo percorsi liberi dalla circolazione dei mezzi a motore, consentono la pratica sportiva in ambiti naturali ed ecologicamente idonei non ché il collegamento viario selezionato tra insediamenti urbani.
Art. 2 - Beneficiari.
1. Possono accedere al contributo regionale i comuni, le province e loro consorzi, che si assumono l'onere della realizzazione di strutture secondo le tipologie elencate all'articolo 3.
2. In sostituzione dei comuni, possono intervenire le comunità montane, in quanto delegate.
Art. 3 - Ambiti di intervento.
1. Le iniziative dovranno essere tese alla realizzazione di:
a) aree attrezzate con:
1) percorsi pedonali e podistici, caratterizzati da attrezzature atte alla pratica sportiva, dislocate in punti significativi in numero multiplo e confacenti alla natura del percorso stesso;
2) percorsi ciclabili;
3) percorsi a cavallo;
b) strutture di collegamento tra insediamenti urbani mediante:
1) percorsi ciclabili protetti da elementi naturali o da manufatti;
2) percorsi ciclabili con corsia preferenziale nella viabilità normale a completamento di percorsi ciclabili protetti.
Art. 4 - Caratteristiche.
1. Nelle aree di cui alla lettera a), punto 1) dell'art. 3:
1) è vietato l'uso di qualsiasi mezzo a motore;
2) la fauna e la flora sono mantenute nell'eco-sistema naturale;
3) è realizzata apposita segnaletica che indichi le caratteristiche del percorso e i possibili fruitori dello stesso.
2. Dette aree devono essere integrate con infrastrutture di servizio per la loro utilizzazione, quali strade di accesso, parcheggi e servizi, realizzati a totale carico del richiedente.
3. L'ultimo dei percorsi e delle attrezzature, di cui al precedente articolo 3, è gratuito.
Art. 5 - Domande.
1. Le domande volte a ottenere la concessione del contributo devono essere presentate alla Giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno.
2. Ciascuna domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, da una relazione che illustri dettagliatamente:
1) le caratteristiche tecnico-funzionali del protetto e le relative previsioni di costo e dei tempi e fasi di attuazione;
2) la localizzazione dell'intervento e la sua coerenza con le prescrizioni della strumentazione urbanistica in vigore, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, nonché la disponibilità o meno delle aree necessarie all'intervento;
3) le modalità di gestione, ove si tratti di iniziative previste alla lettera a), punto 1I dell'articolo 3.
3. Per l'anno in corso le domande dovranno essere prodotte entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 - Riparto dei fondi.
1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conto capitale per un importo fino al 30 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile per ciascuna opera e comunque nella misura massima di 100 milioni.
2. Ove l'opera venga realizzata per stralci, fermo restando il contributo complessivo, lo stesso viene ripartito proporzionalmente all'entità dello stralcio, in rapporto alla spesa totale prevista.
3. Il riparto dei fondi fra le iniziative ammesse a contributo verrà deliberato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e tenuto conto, ai fini preferenziali, dell'ordine di elencazione di cui all'articolo 3.
4. Alle iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 3 non potrà, comunque, essere destinato un importo superiore al 60 per cento dell'intero fondo.
Art. 7 - Concessione ed erogazione del contributo.
1. Il provvedimento di concessione del contributo regionale è adottato dal responsabile del dipartimento per le attività sportive del tempo libero, sulla base del riparto effettuato a norma dell'articolo precedente, con fissazione dei termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori.
2. Il decreto sarà emesso previa presentazione, da parte del beneficiario, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, a pena di decadenza, della seguente documentazione:
1) provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con assunzione della spesa eccedente il contributo regionale concedibile e con indicazione del quadro economico di spesa;
2) atto comprovante la disponibilità dell'area;
3) dichiarazione che non sussistano vincoli di alcuna natura sull'area interessata all'opera e, ove sussistano, i nulla-osta degli enti competenti;
4) dichiarazione che le eventuali infrastrutture di cui al precedente articolo 4, secondo comma, sono conformi alle norme contenute nell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e relativo regolamento di attuazione.
3. Le modalità di erogazione dei contributi, nonché la revoca o la riduzione dei medesimi in riferimento alle minori spese sostenute, sono regolate dall'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.
4. In sede di collaudo, dovrà essere accertata anche la rispondenza delle eventuali infrastrutture a quanto previsto al precedente punto 4).
Art. 8 - Autorizzazione di spesa
1. All'onere di lire 3.000.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , mediante prelevamento di pari importo delle partite n. 17-18-19 del fondo globale per le spese di investimento, iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 è iscritto il capitolo 73082 denominato "Interventi regionali per la realizzazione di strutture intese a favorire l'attività motoria" con lo stanziamento di lire 3.000.000.000.
3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà nell'apposita legge di bilancio.
Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



SOMMARIO