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Legge regionale 20 aprile 1988, n. 22 (BUR n. 23/1988)

Finanziamento dell'esercizio di funzioni delegate alle province in materia di turismo

Legge regionale 20 aprile 1988, n. 22 (BUR n. 23/1988) (Abrogata)

FINANZIAMENTO DELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE ALLE PROVINCE IN MATERIA DI TURISMO

Legge abrogata dall’1 gennaio 1995 dall’articolo 30, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 aprile 1988, n. 22 (BUR n. 23/1988)

FINANZIAMENTO DELL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE ALLE PROVINCE IN MATERIA DI TURISMO.

Art. 1 - Finalità della legge.
1. La Regione concorre al finanziamento della spesa delle province per l' esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , determinando, per ogni esercizio, l' ammontare del relativo stanziamento con la legge di cui all' art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 2 - Determinazione del finanziamento.
1. Lo stanziamento iscritto nel bilancio regionale è ripartito tra le province con provvedimento della Giunta regionale, tenendo conto dell' effettivo periodo di gestione delle deleghe nonchè:
a) del numero di posti-letto negli esercizi ricettivi rilevati in ogni provincia;
b) del numero delle agenzie di viaggio e turismo esistenti nelle singole province;
c) della percentuale di ogni territorio provinciale non incluso degli ambiti turistici delle aziende di promozione turistica.
2. Il riparto avviene nella misura rispettivamente del 50, 20 e 30 per cento.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. All' onere di lire 500 milioni derivante dall' applicazione della presente legge, si provvede ai sensi del quinto comma dell' articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 3 - spese per delega alle province delle funzioni in materia di turismo - del fondo globale iscritto al cap. 80210 del bilancio regionale per l' anno finanziario 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988 è istituito il cap. 4088 denominato “ Spesa per delega alle province delle funzioni in materia di turismo ” con lo stanziamento di lire 500 milioni.
Art. 4 - Dichiarazione d' urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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