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Legge regionale 6 giugno 1988, n. 27 (BUR n. 35/1988)

Iniziative per l'accertamento della fattibilità del progetto di candidatura di Venezia e del Veneto per l'Esposizione universale dell'anno 2000

Legge regionale 6 giugno 1988, n. 27 (BUR n. 35/1988) (Abrogata)

INIZIATIVE PER L'ACCERTAMENTO DELLA FATTIBILITÀ DEL PROGETTO DI CANDIDATURA DI VENEZIA E DEL VENETO PER L'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DELL'ANNO 2000

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 giugno 1988, n. 27 (BUR n. 35/1988)

INIZIATIVE PER L'ACCERTAMENTO DELLA FATTIBILITA' DEL PROGETTO DI CANDIDATURA DI VENEZIA E DEL VENETO PER L'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DELL'ANNO 2000

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel quadro delle iniziative volte a tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Venezia e del Veneto, promuove un'indagine tecnico-scientifica finalizzata ad accertare la fattibilità del progetto di candidatura di Venezia e del Veneto per l'Esposizione universale dell'anno 2000.
Art. 2 - Contenuti e modalità della ricerca.
1. Per realizzare i fini indicati dall'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi del gruppo tecnico-operativo, da essa costituito, formato da esperti nei campi della pianificazione del territorio e della programmazione economica.
2. Il gruppo tecnico dovrà operare in conformità agli indirizzi della programmazione regionale e alle direttive della Commissione consiliare speciale istituita dal Consiglio regionale del Veneto con provvedimento n. 355 del 19 dicembre 1986, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.
3. L'attività si articolerà in due distinte fasi finalizzate a:
a) costruire un modello di valutazione e di verifica delle condizioni reali del territorio e delle relative risorse, con particolare riferimento ai problemi posti dalla peculiarità del centro storico di Venezia;
b) sviluppare le tematiche specifiche che richiedono approfondimenti.
4. Il gruppo tecnico-operativo dovrà consegnare i risultati dalla prima fase della ricerca entro il 30 settembre 1988 e le conclusioni entro il 30 marzo 1989.
Art. 3 - Modalità di funzionamento.
1. Il gruppo tecnico-operativo potrà avvalersi delle strutture regionali competenti nelle materie oggetto delle ricerche nonché di eventuali consulenze scientifiche e supporti tecnici.
2. Le prestazioni professionali dei componenti del gruppo tecnico-operativo sono disciplinate ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
3. Per far fronte alle spese relative alle consulenze scientifiche e ai supporti tecnici vengono messe a disposizione, a mezzo di apposita apertura di credito a un funzionario delegato, le somme di cui all'articolo 4, con obbligo di predisporre il rendiconto ai sensi dell'articolo 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. All'onere complessivo di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, di cui lire 500 milioni per l'anno finanziario 1988 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990:

per il 1988
per il 1989
Capitolo 7006
Spese per studi, ricerche e indagini per la redazione del P.T.R.C.


L.100.000.000

Capitolo 7008
Spese per studi, ricerche e indagi8ni per la formazione del P.R.S.


L. 100.000.000

Capitolo 7010
Spese per altri studi, ricerche e indagini

L. 300.000.000

L. 300.000.000

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio 1988 e nel bilancio pluriennale 1988-1990 è iscritto il cap. 7020 denominato "Spese per l'accertamento della fattibilità del progetto di candidatura di Venezia e del Veneto all'Expò dell'anno 2000" con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1988 e di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1989.



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