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Legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 (BUR n. 40/1988)

Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani

Legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 (BUR n. 40/1988) (Abrogata)

INIZIATIVE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ A FAVORE DEI GIOVANI.

Legge abrogata dall’articolo 9, della legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 (BUR n. 40/1988)

INIZIATIVE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI


Art. 1
1. La Regione, al fine di acquisire una più puntuale conoscenza dei problemi della gioventù e di coordinare la disciplina degli interventi a favore dei giovani, favorisce nell’ambito delle competenze regionali di cui allo articolo 117 della Costituzione, iniziative intese a:
a) analizzare e approfondire le tematiche relative alla condizione giovanile;
b) promuovere un sistema coordinato di informazione ai giovani;
c) promuovere interventi per l’inserimento sociale e la partecipazione dei giovani;
d) prevenire i percorsi della devianza giovanile e contrastare i processi di emarginazione giovanile;
e) sviluppare iniziative di scambi socio-culturali;
f) favorire lo sviluppo delle varie forme dell’aggregazione, dell’associazionismo e della cooperazione giovanile.
Art. 2
1. E' istituito presso il dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione un gruppo di lavoro interdisciplinare formato dai responsabili dei dipartimenti cultura, turismo, formazione professionale, assistenza sociale, sanità, lavoro, emigrazione, sport e tempo libero, presieduto dal segretario generale della programmazione.
2. Il gruppo di lavori interdisciplinare opera per il coordinamento di obiettivi, metodi, strumenti, risorse, iniziative e progetti di settore in materia di attività a favore dei giovani.
Art. 3
1. E' istituito presso il dipartimento per le politiche giovanili l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, servizio pubblico a disposizione degli organismi
pubblici e privati e dell' associazionismo. Esso ha il compito di studiare e analizzare la condizione giovanile, di verificare l' efficacia degli interventi realizzati per i giovani da parte di enti, istituzioni pubbliche e private, gruppi e associazioni, di gestire una banca dati sulla condizione giovanile.
2. Il progetto dell' Osservatorio, che ne indica le caratteristiche, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 4
1. E' istituita la Consulta per la condizione giovanile.
2. La Consulta è composta da quattordici membri, designati dalle associazioni giovanili aventi rilevanza regionale e dagli organismi consultivi giovanili istituiti presso gli enti locali.
3. I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente della Giunta regionale fra i designati dalle associazioni e organismi di cui al comma precedente secondo criteri di rappresentatività e di provenienza territoriale.
4. La Consulta è presieduta da un assessore designato dalla Giunta regionale - in sua vece - da un funzionario da questi delegato.
5. La Consulta dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale, restando prorogate le sue funzioni fino all' insediamento della nuova Consulta.
6. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qual volta lo richieda un terzo dei suoi componenti.
7. Le sedute sono valide quando sia presente la metà dei componenti.
8. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole dei votanti; gli astenuti e le schede bianche non si computano nel numero dei votanti.
9. Possono essere presentate relazioni e pareri di minoranza.
10. La Consulta esprime i pareri previsti dall' articolo 5 della presente legge e sottopone alla Giunta regionale proposte di interventi in materie che attengono alla condizione giovanile, compresi indirizzi per l' utilizzo dell' Osservatorio, di cui all' articolo 3.
Art. 5
1. Per perseguire le finalità indicate all'articolo 1, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7, la Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all' articolo 4 e anche sulla base delle indicazioni formulate dall' Osservatorio di cui all' articolo 3, approva il programma dei progetti obiettivo e dei progetti pilota relativi alla condizione giovanile.
2. Nel programma degli interventi sono indicate le priorità di intervento e gli obiettivi generali e specifici dei progetti, individuate le competenze gestionali, disciplinati i contenuti, i criteri attuativi e le procedure dei medesimi.
Art. 6
1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti predisposti dagli enti locali, in via prioritaria, e dalle associazioni giovanili aventi rilevanza regionale, congruenti con gli obiettivi e le priorità stabilite nel programma dei progetti obiettivo di cui all'articolo 5.
2. La Regione può affidare la gestione dei progetti-pilota in materia di assistenza sociale ai giovani, finanziati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, a istituzioni, organismi e associazioni in possesso dei requisiti previsti dalla precitata legge regionale.
3. I contributi sono erogati per il 50% alla verifica dell’avvio del progetto di cui ai commi precedenti e per la restante parte su presentazione di idonea documentazione che comprovi la realizzazione del progetto.
Art. 7
1. Il Consiglio regionale, sulla base di una relazione presentata dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, formula indirizzi in ordine allo sviluppo delle politiche giovanili.
Art. 8
1. Nell’ambito del piano regionale di formazione professionale vengono inserite apposite iniziative per la formazione e l’aggiornamento del personale operante nei progetti-obiettivo e nei progetti-pilota a favore dei giovani.
Art. 9
1. Per i fini di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di consulenti, fino al numero massimo di cinque, in base ai criteri di cui allo articolo 3 della legge regionale n. 40 del 3 agosto 1978, anche in deroga al limite numerico previsto dall' articolo 3 della precitata legge regionale e di stipulare convenzioni con istituti specializzati pubblici e privati.
2. Lo schema di convenzione è approvato dalla Giunta regionale.
Art. 10
1. All' onere complessivo di lire 3 miliardi per il triennio 1988/ 1990 derivante dall' attuazione della presente legge, si provvede:
- per lire 1 miliardo per l' anno 1988 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capº 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1988 << Fondo regionale per i servizi sociali >>;
per lire 1 miliardo per l' anno 1989 e per lire 1 miliardo per il 1990 mediante riduzione dei corrispondenti importi degli stanziamenti iscritti al cap. 61402 della spesa del bilancio poliennale 1988/ 1990 << Fondo regionale per i servizi sociali nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1988 e del bilancio pluriennale 1988/ 1990 è istituito il cap. 61428 << Iniziative e coordinamento della attività a favore dei giovani >> con lo stanziamento di lire 1 miliardo per il 1988, lire 1 miliardo per il 1989 e lire 1 miliardo per il 1990.
Art. 11
1. La presente legge è dichiarata urgente,ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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