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Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3 (BUR n. 5/1988)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1988)

Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3 (BUR n. 5/1988)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1988).

Art. 1 - (Rifinanziamenti).

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1988 e nel bilancio pluriennale 1988- 1990 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’ articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 ( 1) , sono determinati, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge. ( 2)

Art. 2 - (Edilizia abitativa).

1. Al fine di consentire una ulteriore integrazione dei finanziamenti statali previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dei finanziamenti regionali di cui all’ articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 relativi alla concessione di contributi individuali per l’acquisto o il recupero della prima casa di abitazione, è autorizzata per l’anno finanziario 1988 l’iscrizione in bilancio della somma di lire 5 miliardi per contributi in conto capitale (cap. 40072).
2. La ripartizione dei fondi tra interventi di acquisto e recupero sarà determinata dalla Giunta regionale che utilizzerà le graduatorie approvate a seguito del bando emanato in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 , di cui al precedente comma.

Art. 3 - (Viabilità comunale).

omissis ( 3)

Art. 4 - (Operazioni di mutuo).

1. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile l’entità del tasso stabilita dall’articolo 14 - secondo comma - della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 6 e dall’articolo 12 - secondo comma - della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 5 , si intende riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

Art. 5 - (Settore primario).

1. La misura del concorso regionale negli interessi sulle operazioni di credito, concesso ai sensi dell’ articolo 65 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, è determinata nel rispetto dei limiti massimo e minimo di tasso stabiliti dal dpcm 29 novembre 1985.
2. Le modalità di corresponsione del concorso regionale negli interessi previste dal terzo comma dell’ articolo 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 sono estese alle operazioni di credito agrario di esercizio. ( 4)

Art. 6 - (Dichiarazione d' urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabella A allegata (omissis)


Note

( 1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 2) Si omette la tabella A allegata.
( 3) Articolo abrogato da art.17, comma 1, legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
( 4) Gi articoli 65 e 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 sono stati abrogati dall’art. 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.


SOMMARIO
Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3 (BUR n. 5/1988)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1988)


Art. 1 - Rifinanziamenti
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1988 e nel bilancio pluriennale 1988- 1990 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , sono determinati, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.
Art. 2 - Edilizia abitativa
1. Al fine di consentire una ulteriore integrazione dei finanziamenti statali previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dei finanziamenti regionali di cui all’ articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 relativi alla concessione di contributi individuali per l’acquisto o il recupero della prima casa di abitazione, è autorizzata per l’anno finanziario 1988 l’iscrizione in bilancio della somma di lire 5 miliardi per contributi in conto capitale (cap. 40072).
2. La ripartizione dei fondi tra interventi di acquisto e recupero sarà determinata dalla Giunta regionale che utilizzerà le graduatorie approvate a seguito del bando emanato in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 , di cui al precedente comma.
Art. 3 - Viabilità comunale
1. Ad integrazione dell' articolo 10 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 e a decorrere dall' esercizio finanziario 1988, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni, nei limiti dell' assegnazione di bilancio, per limitati interventi di sistemazione, rettifica e ammodernamento delle strade comunali.
2. In ordine alle procedure di assegnazione dei contributi di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 della stessa legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 .
Art. 4 - Operazioni di mutuo
1. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile l’entità del tasso stabilita dall’articolo 14 - secondo comma - della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 6 e dall’articolo 12 - secondo comma - della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 5 , si intende riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
Art. 5 - Settore primario
1. La misura del concorso regionale negli interessi sulle operazioni di credito, concesso ai sensi dell’articolo 65 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, è determinata nel rispetto dei limiti massimo e minimo di tasso stabiliti dal dpcm 29 novembre 1985.
2. Le modalità di corresponsione del concorso regionale negli interessi previste dal terzo comma dell’articolo 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 sono estese alle operazioni di credito agrario di esercizio.
Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.






Tabella A allegata (omissis)


SOMMARIO