crv_sgo_leggi

Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 (BUR n. 40/1988)

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 (BUR n. 40/1988)

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI. (1)

Art. 1 - (Finalità).

1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo regionale.

Art. 2 - (Ricerca, raccolta dei tartufi e diritto di riserva).

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario e conduttore dei fondi tramite l’affissione delle tabelle previste al successivo comma.
2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute ( 2) tutti coloro che le conducono, purchè vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravanti da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

Art. 3 - (Tartufaie controllate).

1. Si intende per tartufaia controllata quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a miglioramenti colturali.
2. E' considerato incremento della tartufaia la messa a dimora nelle radure di idonee piante tartufigene.
3. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
a) decespugliamento o diradamento della tartufaia;
b) taglio a strisce con ampiezza massima di venti metri, ceduazione del soprassuolo con rilascio di matricine produttive, o eventuale trasformazione in alto fusto, secondo un progetto redatto da un tecnico abilitato; ( 3)
c) sarchiatura annuale della tartufaia;
d) potatura delle piante simbionti;
e) pacciamatura sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno;
f) graticciate traversali sulla superficie del terreno per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse graticciate ogni qualvolta sia necessario;
g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie;
i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
4. I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d'arte nell’ambito della superficie delle tartufaie secondo un piano di gestione redatto da un tecnico abilitato; i miglioramenti previsti dal piano, qualora validati dall’ufficio competente della Regione, non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte della Giunta regionale. ( 4)
4 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui ai commi 2, 3 e 4 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell’istanza di riconoscimento di cui all’ articolo 5. ( 5)
4 ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale prevede un piano pluriennale di miglioramento delle aree tartufigene, anche attraverso l'uso di piante micorizzate, sentito il parere della commissione di cui al comma 5 dell’articolo 7. ( 6)

Art. 4 - (Tartufaie coltivate).

1. Sono tartufaie coltivate gli impianti artificiali, in terreni agricoli, in cui sono messe a dimora piante micorizzate oppure piante idonee alla produzione di tartufo, con lo scopo di produrre tartufi attraverso l’adozione di specifiche tecniche colturali e i miglioramenti indicati all’articolo 3, comma 3. ( 7)
1 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui all’articolo 3 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell’istanza di riconoscimento di cui all’articolo 5. ( 8)
1 ter. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene, nonché il disciplinare di produzione. La Giunta regionale individua il soggetto abilitato alla certificazione. ( 9)

Art. 5 - (Riconoscimento delle tartufaie).

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, avviene, su istanza degli interessati, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia ( 10).
2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al direttore della struttura regionale competente in materia ( 11) allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale:
a) planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l’area in cui viene richiesto il riconoscimento con l’indicazione della destinazione colturale dei terreni;
b) relazione contenente il piano agronomico e le planimetrie di descrizione dell’impianto per le tartufaie coltivate; ( 12)
b bis) relazione contente il piano di gestione e la planimetria per le tartufaie controllate. ( 13)
3. Le tartufaie riconosciute devono essere delimitate con l’apposizione di tabelle che riportino le indicazioni dell’articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 o la dicitura “Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati” e i riferimenti dell’autorizzazione; solo per le tartufaie coltivate, è facoltà del conduttore di delimitare la tartufaia con le tabelle lungo il perimetro, nonché di installare una recinzione secondo la disciplina vigente al fine di assicurare forme di tutela alle coltivazioni in atto. ( 14)
4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ( 15) ha validità decennale ( 16) ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate non ha scadenza e sarà onere del conduttore comunicare l’espianto della tartufaia coltivata a fine ciclo. ( 17)
5. Il mancato adempimento alle prescrizioni previste agli articoli 3 e 4 comporta la revoca immediata del riconoscimento. L’interessato al nuovo riconoscimento non può richiedere la relativa attestazione prima del termine di un anno dalla data del provvedimento di revoca.
6. La Giunta regionale istituisce un registro per l’iscrizione delle tartufaie riconosciute. ( 18)

Art. 6 - (Costituzione di consorzi).

1. I consorzi volontari per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo previsti all’articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono costituiti con atto pubblico.

Art. 7 - (Autorizzazioni alla raccolta).

1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.
2. Il tesserino deve essere conforme al modello approvato dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
3. Ai sensi dell’articolo 5, sesto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull’intero territorio nazionale.
4. Il rilascio del tesserino è subordinato all’esito favorevole di apposito esame per l’accertamento della idoneità degli interessati.
5. L’esame viene svolto da una commissione nominata con deliberazione ( 19) della Giunta regionale ed è composta da:
a) il direttore della struttura regionale competente in materia o da un suo delegato che la presiede; ( 20)
b) un funzionario esperto in materia della struttura regionale competente; ( 21)
c) da un delegato indicato dalle associazioni di tartufai più rappresentative a livello regionale; ( 22)
d) da un esperto botanico scelto tra il personale docente o di ricerca delle Università con sede nella Regione del Veneto; ( 23)
d bis) da un esperto di gestione forestale e tartuficola indicato dagli ordini professionali del settore agricolo o forestale. ( 24)
Un dipendente della struttura regionale competente in materia esercita la funzione di segretario della commissione. ( 25)
La commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati.
Con la stessa deliberazione, ( 26) si provvede alla nomina dei membri supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento dei titolari.
Ai componenti la commissione, che non siano dipendenti della Regione, è corrisposta un' indennità di presenza nella misura di cui all’ articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni. ( 27)
Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi, la vigente normativa nazionale e regionale, la biologia e il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
6. Per sostenere l’esame per il rilascio del tesserino gli interessati presentano domanda indirizzata al direttore della struttura regionale competente in materia. La Giunta regionale definisce le procedure per l’iscrizione all’esame ed il rilascio o rinnovo del tesserino di idoneità ( 28). Il tesserino ha validità decennale ( 29) e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell’interessato, senza ulteriori esami.
L’età minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai 14 anni.

Art. 8 - (Orari, periodi e modalità di raccolta).

1. La raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:
- Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato dal 15 novembre al 15 marzo;
- Tuber brumale varietà moschatum, detto volgarmente tartufo moscato dal 15 novembre al 15 marzo;
- Tuber aestivum ( 30) Vitt., detto volgarmente tartufo di estate o scorzone dal 1° giugno al 30 novembre; ( 31)
- Tuber aestivum var. uncitatum, detto volgarmente tartufo uncinato dal 15 settembre al 31 gennaio; ( 32)
- Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d' inverno o trifola nera dal 1° gennaio al 15 marzo;
- Tuber borchii Vitt. ( 33), detto volgarmente bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 15 aprile ( 34);
- Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio dal 1° settembre al 31 dicembre;
- Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario dal 1° settembre al 31 gennaio.
2. In relazione alle particolarità climatiche e ambientali, la Giunta regionale, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere della commissione di cui al comma 5 dell’articolo 7 ( 35).
3. La Giunta regionale, su indicazione del direttore della struttura regionale competente in materia ( 36), può ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell’ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità nei rapporti tra il micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco.
4. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l’eventuale impiego del “vanghetto” o “vanghella” avente una lama di forma rettangolare o triangolare della lunghezza massima di 20 centimetri, della larghezza massima in punta di 8 centimetri e dotata di manico, al massimo di 120 centimetri, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato. ( 37)
5. Nel periodo di raccolta dei tartufi il cane, purchè sotto la stretta sorveglianza del raccoglitore, può vagare in campagna anche in deroga al divieto di cui allo articolo 32 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 . ( 38)
6. Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi debbono essere subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere regolarmente livellato.
7. E' vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.
8. La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un' ora dopo il tramonto a un' ora prima della levata del sole.
9. E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.
10. E' vietata la raccolta dei tartufi fuori dal periodo consentito; è altresì vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di riporti nel luogo di raccolta.
10 bis. I raccoglitori abilitati possono raccogliere massimo 0.5 chilogrammi di tartufi al giorno per autoconsumo, e 0.1 chilogrammi qualora si tratti di tartufo bianco. ( 39)
10 ter. I raccoglitori commerciali occasionali, in regola con il pagamento dell’imposta sostitutiva di cui ai commi dal 692 al 697, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” per l’anno di raccolta in corso e i raccoglitori professionali titolari di partita IVA non sono soggetti a limiti di raccolta giornaliera. La ricevuta del pagamento dell'imposta sostitutiva, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita, anche in modalità telematica, al personale addetto alla vigilanza. ( 40)

Art. 9 - (Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale).

1. omissis ( 41)
1 bis. È consentita la raccolta di tartufi nelle foreste del demanio regionale. ( 42)
2. Il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco. ( 43)
3. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate dall’ente gestore ( 44) prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all’agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate o controllate.
Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità annuale.
E' fatto divieto rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.
Le autorizzazioni vengono rilasciate gratuitamente dagli enti preposti alla gestione delle foreste del demanio regionale sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 10 - (Raccolta a fini didattici e scientifici).

1. Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca a fini didattici e scientifici, possono procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte della Giunta regionale, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all’articolo 8.
2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, gli estremi del tesserino di cui all’articolo 7, il luogo della raccolta e la durata.

Art. 11 - (Delimitazione delle zone vocate alla raccolta).

1. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali ed avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a predisporre una cartografia in scala 1: 50.000, per la individuazione delle zone tartuficole, di cui all’articolo 7 ultimo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Art. 11 bis - Tassa di concessione. (45)

1. È istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di euro 100,00.
2. La tassa è corrisposta entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce, oppure entro tre mesi dalla data di rilascio del tesserino.
3. L’autorizzazione alla raccolta dei tartufi si intende rinnovata con il versamento, entro il termine previsto dal comma 2, della tassa annuale.
4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né a coloro che, consorziati ai sensi dell’articolo 6, esercitino la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.
5. La Giunta regionale definisce le modalità di pagamento della tassa regionale di raccolta di cui al comma 1.

Art. 12 - (Tassa di concessione).

omissis ( 46)

Art. 13 - (Sanzioni amministrative).

1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l’obbligo della denuncia alla autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, nei limiti massimi accanto a ciascuna indicati:
a) per la raccolta senza il tesserino prescritto:
1) da euro 400,00 a euro 1.000,00 ( 47) se il tesserino non è stato conseguito;
2) da euro 15,00 a euro 50,00 ( 48) se, pur avendo conseguito il tesserino, il titolare non è in grado di esibirlo, semprechè se ne dimostri il possesso e la validità esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell’infrazione all’autorità preposta all’applicazione delle sanzioni amministrative;
a bis) per la raccolta senza aver pagato la tassa di concessione di cui all'articolo 11 bis, la sanzione è applicata ai sensi della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali” e successive modificazioni; ( 49)
a ter) per la raccolta in violazione dei limiti di cui al comma 10bis dell'articolo 8, da euro 300,00 a euro 3.000,00; ( 50)
b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l’ausilio del cane addestrato o con più di due cani, o con attrezzo non idoneo da euro 150,00 a euro 300,00 ( 51);
c) per la raccolta dei tartufi con la lavorazione andante del terreno da euro 300,00 a euro 600,00 ( 52) per metro quadrato di superficie o frazione di esso;
d) per l’apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d' arte da euro 100,00 a euro 250,00 ( 53);
e) per la raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di 12 anni ( 54) dalla messa a dimora di piante; per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza la prevista autorizzazione da euro 100,00 a euro 250,00 ( 55);
f) per la ricerca e raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da euro 500,00 a euro 1.500,00; ( 56)
g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati da euro 100,00 a euro 150,00 ( 57);
h) per l’apposizione o mantenimento di tabelle di riserva difformi dal modello approvato, da euro 15,00 a euro 75,00 con l’obbligo di adeguamento delle tabelle o rimozione delle stesse ( 58);
i) per l’apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate, da euro 150,00 a euro 500,00 ( 59) con l’obbligo di rimozione immediata;
l) per la violazione agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, da euro 300,00 a euro 500,00 ( 60);
m) per il commercio dei tartufi diversi da quelli indicati nell’articolo 8 da euro 300,00 a euro 1.500,00 ( 61).
3. Le violazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell’autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell’ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell’autorizzazione.
4. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie sono irrogate dal direttore della struttura regionale competente in materia ( 62), con l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14 - (Vigilanza).

1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, alle guardie giurate volontarie, come previsto dall’articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, nonchè al personale incaricato ai sensi della legge regionale 15 aprile 1974 e successive modificazioni.
2. Agli agenti giurati volontari si applicano gli articoli 19 e 20 del regolamento 5 agosto 1977, n. 7, di esecuzione della legge regionale 15 aprile 1974, n. 53 .

Art. 15 - (Interventi a favore della tartuficoltura).

1. Al fine del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della tartuficoltura, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, le seguenti iniziative:
a) studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazione e assistenza tecnica nel settore, in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752;
a bis) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie controllate e coltivate attraverso adeguati interventi colturali, avuto riguardo agli equilibri naturali preesistenti e funzionali alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree vocate alla produzione del tartufo; ( 63)
a ter) attività didattiche ed informative, per la promozione della conoscenza dell’ambiente tartufigeno; ( 64)
b) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;
c) sviluppo e applicazione dei protocolli di certificazione delle piante micorizzate prodotte all’interno della Regione del Veneto; ( 65)
c bis) (omissis) ( 66)
c ter) azioni di promozione dei territori vocati alla produzione tartuficola e dei relativi prodotti, anche con la realizzazione di manifestazioni regionali e nazionali, anche a valere nell’ambito del programma di promozione delle produzioni venete del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e successive modificazioni e del piano turistico annuale di cui all’articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. ( 67)
2. La Giunta regionale può ( 68) concedere contributi a enti pubblici, associazioni dei tartufai ( 69) e privati che assumono direttamente iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo.
3. Le modalità con cui sono concessi i contributi sono definite con deliberazione della Giunta regionale. ( 70)
4. La liquidazione del contributo verrà effettuata su presentazione della rendicontazione della spesa.

Art. 16 - (Norme finanziarie).

1. All’onere di lire 50 milioni, derivante dall’attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, si fa fronte, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1988 e contemporanea istituzione del capitolo 12020 denominato “ Spese per iniziative di tutela a valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale ”, con lo stanziamento di lire 50 milioni per competenza e per cassa.
2. Gli oneri relativi agli anni 1989 e successivi saranno determinati, dalla legge finanziaria di cui all’ articolo 32/bis della legge 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge 7 settembre 1982, n. 43 ( 71) , nonchè dai proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all’articolo 12 e dalle sanzioni amministrative di cui all’articolo 13.
3. I proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all’articolo 12 della presente legge, saranno introitati al capitolo 150 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale. ( 72)
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al precedente articolo 13 saranno introitate al capitolo 7940 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale, denominato “ Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tartuficoltura ”.

Art. 17 - (Norme transitorie e finali).

1. Le autorizzazioni alla ricerca e alla raccolta dei tartufi rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità fino al primo espletamento delle procedure di cui all’articolo 7.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Art. 18 - (Dichiarazione d' urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Allegato A alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 relativa a:
disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

omissis ( 73)


Note

( 1) Con sentenza n. 297/2003 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 , il quale dispone che i crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora dovuti alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 , sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.
( 2) Parola “riconosciute” inserita da art. 23 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 3) Lettera sostituita da comma 1 art. 1 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 4) Comma sostituito da comma 2 art. 1 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 . In precedenza comma modificato da art. 24 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 5) Comma aggiunto da art. 24 comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 6) Comma aggiunto da comma 3 art. 1 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 7) Comma sostituito da comma 1 art. 2 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 8) Comma aggiunto da art. 25 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 9) Comma sostituito da comma 2 art. 2 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 . In precedenza comma aggiunto da art. 25 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
( 10) Comma così modificato da comma 1 art. 28 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole “Presidente della Giunta regionale” con le parole “direttore della struttura regionale competente in materia”.
( 11) Comma così modificato da comma 2 art. 28 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole “Presidente della Giunta regionale” con le parole “direttore della struttura regionale competente in materia”.
( 12) Lettera sostituita da comma 1 art. 3 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 13) Lettera aggiunta da comma 2 art. 3 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 14) Comma sostituito da comma 3 art. 3 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 15) Comma modificato da lett. a) comma 4 art. 3 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 , che ha soppresso le parole “e coltivate”.
( 16) La parola “quinquennale” è sostituita con “decennale” da art. 26 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 ; il comma 2 dell’art. 26 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle tartufaie già riconosciute alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
( 17) Comma modificato da lett. b) comma 4 art. 3 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 , che ha aggiunto dopo le parole “di cui al primo comma.” le seguenti “Il riconoscimento delle tartufaie coltivate non ha scadenza e sarà onere del conduttore comunicare l’espianto della tartufaia coltivata a fine ciclo.”.
( 18) Comma modificato da comma 5 art. 3 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 , che ha soppresso le parole “; il registro è articolato su base provinciale”. In precedenza comma sostituito da art. 26 comma 3 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 che ha articolato il precedente registro su base provinciale; i commi 4 e 5 dell’art. 26 prevedono che il registro di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 , così come sostituito dal comma 3, sia istituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore della della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 e che le tartufaie riconosciute già iscritte all’albo previsto al comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 siano iscritte d’ufficio nel registro così come istituito dal comma 3 dell’art. 26.
( 19) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che ha sostituito le parole “con decreto del Presidente” con le parole “con deliberazione”.
( 20) Lettera sostituita da comma 2 art. 1 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 .
( 21) Lettera sostituita da comma 2 art. 1 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 .
( 22) Lettera sostituita da comma 1 art. 4 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 . In precedenza lettera modificata da comma 3 art. 1 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 .
( 23) Lettera sostituita da comma 2 art. 4 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 24) Lettera aggiunta da comma 3 art. 4 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 25) Capoverso sostituito da comma 4 art. 1 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 .
( 26) Capoverso così modificato da comma 5 art. 1 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che ha sostituito le parole “Con lo stesso decreto” con le parole “Con la stessa deliberazione”.
( 27) La legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 è stata abrogata dall'art. 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 che nel titolo VIII ha ridisciplinato la materia in particolare sull'indennità vedi l'art. 187.
( 28) Comma così modificato da comma 1 art. 29 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole “in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati: a) certificato di residenza; b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata” con le parole “indirizzata al direttore della struttura regionale competente in materia. La Giunta regionale definisce le procedure per l’iscrizione all’esame ed il rilascio o rinnovo del tesserino di idoneità”.
( 29) Lettera così modificata da comma 6 art. 1 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che ha sostituito la parola “quinquennale” con la parola “decennale”.
( 30) Rettifica nome scientifico da "Tuber cestivum" a “Tuber aestivum”
( 31) Comma modificata da comma 1 art. 5 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “tartufo di estate o scorzone dal 1° maggio al 30 novembre” con le seguenti “tartufo di estate o scorzone dal 1° giugno al 30 novembre”.
( 32) Comma modificato da comma 2 art. 5 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “tartufo uncinato dal 1° ottobre al 31 dicembre” con le seguenti “tartufo uncinato dal 15 settembre al 31 gennaio”.
( 33) Comma modificato da comma 3 art. 5 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha soppresso le parole “o Tuber albidum Pico”.
( 34) Comma modificato da comma 4 art. 5 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 30 aprile” con le seguenti “bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 15 aprile”.
( 35) Comma modificato da comma 5 art. 5 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752” con le seguenti “della commissione di cui al comma 5 dell’articolo 7”.
( 36) Comma così modificato da comma 1 art. 30 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole “dipartimento foreste ed economia montana” con le parole “direttore della struttura regionale competente in materia”
( 37) Comma sostituito da comma 6 art. 5 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 38) La legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 è stata abrogata dall'art. 63 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 a sua volta abrogata dall'art. 40 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 che ha ridisciplinato la materia.
( 39) Comma inserito da comma 7 art. 5 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 . Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 “Le disposizioni di cui ai commi 10 bis e 10 ter dell’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 così come introdotte dal comma 7 dell'articolo 5 della presente legge e la disposizione di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 così come introdotta dal comma 1 dell'articolo 7 della presente legge, producono effetti dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.”.
( 40) Comma inserito da comma 7 art. 5 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 . Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 “Le disposizioni di cui ai commi 10 bis e 10 ter dell’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 così come introdotte dal comma 7 dell'articolo 5 della presente legge e la disposizione di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 così come introdotta dal comma 1 dell'articolo 7 della presente legge, producono effetti dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.”.
( 41) Comma abrogato da art. 27 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
( 42) Comma inserito da comma 1 art. 6 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 43) Comma così sostituito da art. 27 comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
( 44) Le parole “dall’ente gestore” sono aggiunte da art. 27 comma 3 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
( 45) Articolo inserito da comma 1 art. 7 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 . Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 “Le disposizioni di cui ai commi 10 bis e 10 ter dell’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 così come introdotte dal comma 7 dell'articolo 5 della presente legge e la disposizione di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 così come introdotta dal comma 1 dell'articolo 7 della presente legge, producono effetti dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.”.
( 46) Articolo abrogato da comma 2 art. 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 . In precedenza modificato da art. 51 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
L'art. 5 comma 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 dispone che i crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora dovuti alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 , sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.
( 47) Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 150.000 a L. 900.000” con le seguenti “euro 400,00 a euro 1.000,00”.
( 48) Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 10.000 a L. 60.000” con le seguenti “euro 15,00 a euro 50,00”.
( 49) Comma inserito da lett. c) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 50) Comma inserito da lett. d) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 51) Comma modificato da lett. e) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 100.000 a L. 600.000” con le seguenti “euro 150,00 a euro 300,00”.
( 52) Comma modificato da lett. f) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 150.000 a L. 900.000” con le seguenti “euro 300,00 a euro 600,00”.
( 53) Comma modificato da lett. g) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 50.000 a L. 300.000” con le seguenti “euro 100,00 a euro 250,00”.
( 54) Comma modificato da lett. h) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “15 anni” con le seguenti “12 anni”.
( 55) Comma modificato da lett. h) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 25.000 a L. 150.000” con le seguenti “euro 100,00 a euro 250,00”.
( 56) Lettera sostituita da lett. i) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 57) Comma modificato da lett. j) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “lire 25.000 a L. 150.000” con le seguenti “euro 100,00 a euro 150,00”.
( 58) Comma modificato da lett. k) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 25.000 a lire 150.000 con l’obbligo di rimozione immediate” con le seguenti “euro 15,00 a euro 75,00 con l’obbligo di adeguamento delle tabelle o rimozione delle stesse”.
( 59) Comma modificato da lett. l) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 500.000 a L. 3.000.000” con le seguenti “euro 150,00 a euro 500,00”.
( 60) Comma modificato da lett. m) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 500.000 a L. 3.000.000” con le seguenti “euro 300,00 a euro 500,00”.
( 61) Comma modificato da lett. n) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 500.000 a L. 3.000.000” con le seguenti “euro 300,00 a euro 1.500,00”.
( 62) Comma così modificato da comma 1 art. 31 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole “Presidente della Giunta regionale” con le parole “direttore della struttura regionale competente in materia”.
( 63) Lettera inserita da lett. a) comma 1 art. 9 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 64) Lettera inserita da lett. a) comma 1 art. 9 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 65) Lettera sostituita da lett. b) comma 1 art. 9 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 66) Lettera abrogata da lett. c) comma 1 art. 9 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 . In precedenza lettera aggiunta da art. 28 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 . Gli effetti del presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto
( 67) Lettera inserita da lett. d) comma 1 art. 9 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 68) Comma modificato da lett. a) comma 2 art. 9 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha soppresso la parola “inoltre”.
( 69) Comma modificato da lett. b) comma 2 art. 9 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito la parola “micologiche” con le seguenti “dei tartufai”.
( 70) Comma sostituito da comma 3 art. 9 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 .
( 71) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 72) A seguito dell'abrogazione dell'art. 12 non vi sono più proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale.
( 73) Allegato abrogato per effetto della abrogazione dell'art. 12 operata dall'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 che ha soppresso la tassa di concessione.


SOMMARIO
Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 (BUR n. 40/1988)

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI


Art. 1 - Finalità
1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo regionale.
Art. 2 - Ricerca, raccolta dei tartufi e diritto di riserva
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario e conduttore dei fondi tramite l’affissione delle tabelle previste al successivo comma.
2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono, purchè vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravanti da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.
Art. 3 - Tartufaie controllate
1. Si intende per tartufaia controllata quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a miglioramenti colturali.
2. E' considerato incremento della tartufaia la messa a dimora nelle radure di idonee piante tartufigene.
3. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
a) decespugliamento o diradamento della tartufaia;
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione che valorizzi anche le specie tartufigene arbustive;
c) sarchiatura annuale della tartufaia;
d) potatura delle piante simbionti;
e) pacciamatura sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno;
f) graticciate traversali sulla superficie del terreno per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse graticciate ogni qualvolta sia necessario;
g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie;
i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
4. I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d' arte nell’ambito della superficie delle tartufaie; l’operazione prevista alla lettera b) del comma 3 deve essere obbligatoriamente eseguita.
Art. 4 - Tartufaie coltivate
1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati mediante la messa a dimora di piante preventivamente micorizzate e sottoposte alle cure colturali e i miglioramenti indicati all’articolo 3, comma 3.
Art. 5 - Riconoscimento delle tartufaie
1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o con trollate ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, avviene,su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al Presidente della Giunta regionale allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale:
a) planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l’area in cui viene richiesto il riconoscimento con l’indicazione della destinazione colturale dei terreni;
b) relazione contenente tutti gli elementi atti a evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufaia. In particolare devono essere specificati:
- giacitura del terreno;
- descrizione delle caratteristiche fisico chimiche;
- tipo di vegetazione,numero e specie delle piante tartufigene presenti nell’area interessata;
- numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l’indicazione del vivaio di provenienza;
- piano colturale e di conservazione della tartufaia.
3. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui al citato articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e alle caratteristiche che verranno definite con provvedimento della Giunta regionale.
4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma.
5. Il mancato adempimento alle prescrizioni previste agli articoli 3 e 4 comporta la revoca immediata del riconoscimento. L’interessato al nuovo riconoscimento non può richiedere la relativa attestazione prima del termine di un anno dalla data del provvedimento di revoca.
6. La Giunta regionale istituisce un albo per l’iscrizione delle tartufaie riconosciute.
Art. 6 - Costituzione di consorzi
1. I consorzi volontari per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo previsti all’articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono costituiti con atto pubblico.
Art. 7 - Autorizzazioni alla raccolta
1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.
2. Il tesserino deve essere conforme al modello approvato dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
3. Ai sensi dell’articolo 5, sesto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull’intero territorio nazionale.
4. Il rilascio del tesserino è subordinato all’esito favorevole di apposito esame per l’accertamento della idoneità degli interessati.
5. L’esame viene svolto da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) il dirigente coordinatore del dipartimento foreste ed economia montana o da un suo delegato che la presiede;
b) da un funzionario regionale designato dalla Giunta regionale;
c) da un esperto scelto tra quelli segnalati dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello regionale;
d) da un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalle facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e scienze naturali.
Funge da segretario un dipendente del dipartimento foreste ed economia montana nominato dal Presidente della Giunta regionale.
La commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati.
Con lo stesso decreto, si provvede alla nomina dei membri supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento dei titolari.
Ai componenti la commissione, che non siano dipendenti della Regione, è corrisposta un' indennità di presenza nella misura di cui all’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni.
Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi, la vigente normativa nazionale e regionale, la biologia e il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
6. Per sostenere l’esame per il rilascio del tesserino gli interessati presentano domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati:
a) certificato di residenza;
b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata. Il tesserino ha validità quinquennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell’interessato, senza ulteriori esami.
L’età minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai 14 anni.
Art. 8 - Orari, periodi e modalità di raccolta
1. La raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:
- Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato dal 15 novembre al 15 marzo;
- Tuber Brumale varietà moschatum, detto volgarmente tartufo moscato dal 15 novembre al 15 marzo;
- Tuber cestivum Vitt., detto volgarmente tartufo di estate o scorzone dal 1° maggio al 30 novembre;
- Tuber aestivum var. uncitatum, detto volgarmente tartufo uncinato dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d' inverno o trifola nera dal 1° gennaio al 15 marzo;
- Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 30 aprile;
- Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio dal 1° settembre al 31 dicembre;
- Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario dal 1° settembre al 31 gennaio.
2. In relazione alle particolarità climatiche e ambientali, la Giunta regionale, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
3. La Giunta regionale, su indicazione del dipartimento foreste ed economia montana, può ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell’ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità nei rapporti tra il micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco.
4. La ricerca deve essere effettuata con l’ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l’eventuale impiego del “ vanghetto ” o “ vanghella ” avente una lama di forma rettangolare della lunghezza massima di cm 10, della larghezza massima in punta di cm 3 e dotata di manico, al massimo di cm 50, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.
5. Nel periodo di raccolta dei tartufi il cane, purchè sotto la stretta sorveglianza del raccoglitore, può vagare in campagna anche in deroga al divieto di cui allo articolo 32 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 .
6. Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi debbono essere subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere regolarmente livellato.
7. E' vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.
8. La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un' ora dopo il tramonto a un' ora prima della levata del sole.
9. E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.
10. E' vietata la raccolta dei tartufi fuori dal periodo consentito; è altresì vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di riporti nel luogo di raccolta.
Art. 9 - Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale
1. La Giunta regionale stabilisce, entro il 20 settembre di ogni anno, il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale.
2. Il numero delle autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.
3. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all’agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate o controllate.
Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità annuale.
E' fatto divieto rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.
Le autorizzazioni vengono rilasciate gratuitamente dagli enti preposti alla gestione delle foreste del demanio regionale sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 10 - Raccolta a fini didattici e scientifici
1. Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca a fini didattici e scientifici, possono procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte della Giunta regionale, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all’articolo 8.
2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, gli estremi del tesserino di cui all’articolo 7, il luogo della raccolta e la durata.
Art. 11 - Delimitazione delle zone vocate alla raccolta
1. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali ed avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a predisporre una cartografia in scala 1: 50.000, per la individuazione delle zone tartuficole, di cui all’articolo 7 ultimo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
Art. 12 - Tassa di concessione
1. E' istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di lire 18.000.
2. La tassa è corrisposta,mediante versamento su c/c postale intestato alla tesoreria della Regione, entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce ed è disciplinata dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 .
3. L’autorizzazione alla raccolta dei tartufi s' intende rinnovata con il versamento, entro il termine previsto dal comma 2, della tassa annuale. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, nè a coloro che, consorziati ai sensi dell’articolo 6, esercitino la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.
5. Il titolo quinto - Agricoltura - della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 “ Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali ”, è integrato come previsto nell’allegato A) alla presente legge.
Art. 13 - Sanzioni amministrative
1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l’obbligo della denuncia alla autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, nei limiti massimi accanto a ciascuna indicati:
a) per la raccolta senza il tesserino prescritto:
1) da L. 150.000 a L. 900.000 se il tesserino non è stato conseguito;
2) da L. 10.000 a L. 60.000 se, pur avendo conseguito il tesserino, il titolare non è in grado di esibirlo, semprechè se ne dimostri il possesso e la validità esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell’infrazione all’autorità preposta all’applicazione delle sanzioni amministrative;
b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l’ausilio del cane addestrato o con più di due cani, o con attrezzo non idoneo da L. 100.000 a L. 600.000;
c) per la raccolta dei tartufi con la lavorazione andante del terreno da L. 150.000 a L. 900.000 per metro quadrato di superficie o frazione di esso;
d) per l’apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d' arte da L. 50.000 a L. 300.000;
e) per la raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di 15 anni dalla messa a dimora di piante; per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza la prevista autorizzazione da L. 25.000 a L. 150.000;
f) per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da L. 100.000 a Lire 600.000;
g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati da lire 25.000 a L. 150.000;
h) per l’apposizione o mantenimento di tabelle di riserva difformi dal modello approvato, da L. 25.000 a lire 150.000 con l’obbligo di rimozione immediate;
i) per l’apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate, da L. 500.000 a L. 3.000.000 con l’obbligo di rimozione immediata;
l) per la violazione agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, da L. 500.000 a L. 3.000.000;
m) per il commercio dei tartufi diversi da quelli indicati nell’articolo 8 da L. 500.000 a L. 3.000.000.
3. Le violazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell’autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell’ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell’autorizzazione.
4. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale, con l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14 - Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, alle guardie giurate volontarie, come previsto dall’articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, nonchè al personale incaricato ai sensi della legge regionale 15 aprile 1974 e successive modificazioni.
2. Agli agenti giurati volontari si applicano gli articoli 19 e 20 del regolamento 5 agosto 1977, n. 7, di esecuzione della legge regionale 15 aprile 1974, n. 53 .
Art. 15 - Interventi a favore della tartuficoltura
1. Al fine del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della tartuficoltura, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, le seguenti iniziative:
a) studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazione e assistenza tecnica nel settore, in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752;
b) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;
c) coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura.
2. La Giunta regionale può inoltre concedere contributi a enti pubblici, associazioni micologiche e privati che assumono direttamente iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo.
3. I contributi sono concessi nelle seguenti misure:
- fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative promosse da privati;
- fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di enti pubblici e associazioni micologiche.
4. La liquidazione del contributo verrà effettuata su presentazione della rendicontazione della spesa.
Art. 16 - Norme finanziarie
1. All’onere di lire 50 milioni, derivante dall’attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, si fa fronte, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1988 e contemporanea istituzione del capitolo 12020 denominato “ Spese per iniziative di tutela a valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale ”, con lo stanziamento di lire 50 milioni per competenza e per cassa.
2. Gli oneri relativi agli anni 1989 e successivi saranno determinati, dalla legge finanziaria di cui all’articolo 32/bis della legge 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge 7 settembre 1982, n. 43, nonchè dai proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all’articolo 12 e dalle sanzioni amministrative di cui all’articolo 13.
3. I proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all’articolo 12 della presente legge, saranno introitati al capitolo 150 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al precedente articolo 13 saranno introitate al capitolo 7940 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale, denominato “ Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tartuficoltura ”.
Art. 17 - Norme transitorie e finali
1. Le autorizzazioni alla ricerca e alla raccolta dei tartufi rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità fino al primo espletamento delle procedure di cui all’articolo 7.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752.
Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Allegato alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 relativa a:
disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

allegato a)
Integrazione della Tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 .
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
Num. d'ordine
Indicazione degli atti
soggetti a tassa
Tassa
di rilascio
Tassa annuale
NOTE

26 bis

Autorizzazione per la raccolta del tartufo


18.000
La tassa annuale non è dovuta se non si esercita la raccolta
Legge 16 dicembre 1985, n. 752


SOMMARIO