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Legge regionale 28 giugno 1988, n. 31 (BUR n. 40/1988)

Disciplina delle procedure perle nomine e per le designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale

Legge regionale 28 giugno 1988, n. 31 (BUR n. 40/1988) (Abrogata)

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LE NOMINE E PER LE DESIGNAZIONI A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE

Legge abrogata dall’articolo 16, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 giugno 1988, n. 31 (BUR n. 40/1988)

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LE NOMINE E PER LE DESIGNAZIONI A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 1 - Oggetto e finalità della legge
1. La presente legge disciplina le nomine, le designazioni e le relative conferme in enti amministrativi dipendenti dalla Regione e in altri enti e organismi pubblici e privati, da effettuarsi da parte di organi della Regione in base a leggi, regolamenti statali o regionali o convenzioni.
Art. 2 - Limiti di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) alle nomine e alle designazioni per le quali è previsto come requisito soggettivo la qualità di consigliere regionale;
b) alle nomine e alle designazioni normativamente vincolate allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego presso la Regione.
Art. 3 - Competenza alle nomine e alle designazioni
1. La competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale.
2. Spettano al Presidente della Giunta regionale o alla Giunta regionale le nomine o designazioni espressamente attribuite a tali organi dalle leggi vigenti.
Art. 4 - Pubblicazione dell'elenco delle nomine e delle designazioni
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura del Presidente della Regione, sono pubblicati, nel Bollettino Ufficiale della Regione, l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui all'art. 1, da effettuare nell'anno successivo e il termine entro cui devono essere effettuate.
2. L'elenco indica:
a) la denominazione degli enti e degli organismi in seno ai quali la nomina o la designazione deve essere effettuata;
b) le fonti normative che prevedono la nomina o la designazione;
c) l'organo regionale a cui competono.
3. Il Presidente della Regione provvede a pubblicare elenchi integrativi per ulteriori nomine e designazioni, nonché per le sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dell'anno.
Art. 5 - Presentazione delle proposte di candidatura
1. Tra il quarantacinquesimo e il quindicesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni di cui alla presente legge, le proposte di candidatura sono presentate:
a) al Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale;
b) al Presidente della Giunta, per le altre nomine o designazioni.
2. Le proposte di candidatura devono indicare:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) il titolo di studio;
c) la professione o l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica, ricoperte attualmente o precedentemente;
d) la documentazione attestante il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o della designazione;
e) la dichiarazione del candidato di non versare in situazioni di ineleggibilità all'incarico.
3. L'iniziativa per la presentazione delle proposte di candidatura spetta a ogni consigliere regionale, a ciascun gruppo consiliare e alla Giunta regionale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle designazioni spettanti a enti pubblici, ordini professionali e associazioni, riguardanti le nomine di competenza regionale.
Art. 6 - Procedura per le nomine di competenza del Consiglio regionale
1. Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidatura di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5 il Presidente del Consiglio regionale le trasmette, unitamente alla relativa documentazione, alla commissione consiliare competente.
2. La commissione, nei dieci giorni successivi al ricevimento delle proposte di candidatura, provvede, sulla base della documentazione allegata alle proposte stesse, a verificare l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina o per la designazione.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 la commissione non effettua la verifica, l'argomento concernente le nomine o le designazioni è comunque iscritto all'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva.
Art. 7 - Procedura per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione
1. Le nomine e le designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale o della Giunta regionale sono comunicate entro cinque giorni dalla esecutività della delibera di nomina o di designazione, al Consiglio regionale per l'inoltro alla commissione consiliare competente a fini di conoscenza. Tali comunicazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 5.
Art. 8 - Incompatibilità
1. I pubblici incarichi di cui all'art. 1 sono incompatibili con le posizioni di seguito elencate, fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali:
a) componenti di organi di controllo e impiegati addetti alla funzione di vigilanza e controllo sull'ente, istituto od organismo presso cui deve avvenire la nomina o la designazione;
b) componenti di organi consultivi e impiegati addetti alla funzione consultiva tenuti a esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti e organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione.
2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la nomina è inefficace se il nominato, al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima, presentando le dimissioni dalla carica ricoperta o chiedendo il collocamento in aspettativa se previsto dalle norme vigenti. In ogni caso, sino al momento della accettazione della nomina, di cui all'art. 11, l'interessato deve astenersi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.
3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi qualora entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa delle incompatibilità.
4. Nessuno può essere chiamato ad assolvere a più di tre mandati interi complessivi consecutivi nel medesimo incarico a seguito di nomina o designazione riservata alla competenza della Regione.
Art. 9 - Non proponibilità
1. Non è proponibile per alcuna candidatura chiunque risulti certificato come appartenente ad associazioni segrete ai sensi della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o ad altre associazioni di tipo mafioso ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 10 - Scadenza del mandato
1. La prorogatio di coloro che sono stati nominati in enti amministrativi dipendenti dalla Regione non può in alcun caso superare il periodo di tre mesi decorrenti dalla scadenza dei rispettivi mandati, dovendosi successivamente procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi.
2. Il termine predetto è sospeso nel periodo intercorrente dal trimestre antecedente la scadenza del mandato del Consiglio regionale, al semestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.
Art. 11 - Notifica della nomina e obblighi conseguenti
1. Il Presidente della Regione provvede a dare immediato avviso della nomina all'interessato il quale, entro 15 giorni dalla notifica, deve dichiarare la propria accettazione trasmettendo copia dell'ultima denuncia dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
Art. 12 - Pubblicazione dell'elenco delle nomine effettuate
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura del Presidente della Regione, è pubblicato in un apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e delle designazioni effettuate nell'anno precedente con le seguenti indicazioni per ciascun nominato o designato:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) il titolo di studio;
c) la professione o l'occupazione abituale.
Art. 13 - Abrogazioni
1. E' abrogata la legge regionale 9 giugno 1975, n. 68 , concernente "Parere consiliare sulle nomine di competenza della Giunta".


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