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Legge regionale 28 giugno 1988, n. 32 (BUR n. 40/1988)

Integrazione dell'articolo 90 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 'Norme per l'assetto e l'uso del territorio'

Legge regionale 28 giugno 1988, n. 32 (BUR n. 40/1988) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 90 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 "NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO"

Legge di novellazione: vedi integrazione apportata alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 giugno 1988, n. 32 (BUR n. 40/1988) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 90 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 "NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO"

Articolo unico
1. All'articolo 90 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , dopo il quarto comma è aggiunto il seguente quinto comma:
"Per gli stabilimenti industriali e artigianali le forniture di cui al comma precedente possono essere effettuate dopo il rilascio della concessione a edificare. Tali forniture sono revocate in caso di mancato rilascio del certificato di agibilità entro quattro anni dalla data di inizio lavori".



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