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Legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 (BUR n. 40/1988)

Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti

Legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 (BUR n. 40/1988) (Abrogata)

NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI.

Legge abrogata dall’articolo 22, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 33/1988
S O M M A R I O
Legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 (BUR n. 40/1988)

NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI


Art. 1 - Oggetto
1. In attuazione di quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 52 e dalle lettere d) e f) dell'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge detta i principi e i criteri fondamentali per la ristrutturazione e la razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, nonché degli impianti per natanti.
2. La presente legge fissa, inoltre, le linee generali di indirizzo e le funzioni di competenza della Regione, delle province e dei comuni, nonchè quelle sub - delegate.

Art. 2 - Finalità
1. Per la razionalizzazione e la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di carburanti sono fissati i seguenti obiettivi:
a) miglioramento del servizio di erogazione con una dislocazione razionale degli impianti, anche ai fini dello sviluppo commerciale, turistico, industriale, sul territorio della Regione;
b) l'eliminazione degli impianti a scarsa redditività;
c) trasferimento degli impianti incompatibili con il recupero e la salvaguardia dei beni storici e ambientali, nonchè per la decongestione e snellimento del traffico nei centri urbani.

Art. 3 - Definizione degli oggetti della legge
1. Agli effetti della presente legge si intendono per:
a) rete:
l'insieme dei punti di vendita eroganti benzina normale e super, gasolio, gas di petrolio liquefatto e metano, a esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale e sui raccordi autostradali, degli impianti a uso privato e degli impianti a uso natanti da diporto;
b) impianto:
il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante e dei prodotti erogabili con le relative attrezzature e accessori;
c) le tipologie di impianto:
i vari tipi di impianto classificati nel modo seguente:
1) stazione di servizio: costituita da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; nonché fornita, di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori;
2) stazione di rifornimento: costituita da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;
3) chiosco: costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi, nonchè da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti e accessori per autoveicoli;fornito altresì di servizi igienici;
4) punto isolato e/o appoggiato: costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria;
d) erogatore:
l'insieme di attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le qualità trasferiti. Esso è composto da:
1) una pompa o un sistema di adduzione;
2) un contatore o un misuratore;
3) una pistola o una valvola di intercettazione;
4) tubazioni che li connettono;
e) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
f) self-service pre-payment:
il complesso di apparecchiature, a moneta e/o a lettura ottica, per l'erogazione automatica del carburante senza l'assistenza di apposito personale;
g) self-service post-payment:
il complesso di apparecchiature usate direttamente dall'utente, con il relativo pagamento ad apposito incaricato;
h) modifica dell'impianto:
1) la sostituzione delle colonnine a un solo erogatore con altre a doppia erogazione per uno stesso prodotto;
2) l' installazione di nuovi serbatoi per prodotti già autorizzati o la sostituzione con altri di maggiore capacità;
3) il cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra i prodotti già autorizzati;
4) la sostituzione di un prodotto con un prodotto già autorizzato, purchè non comporti l' eliminazione completa del prodotto sostituito;
5) l' inserimento di un miscelatore tra prodotti già autorizzati;;
6) l' inserimento dell' olio lubrificante se mancante;l'inserimento dell'olio lubrificante o l'aumento della capacità di stoccaggio;
7) la variazione dell'assetto o della posizione degli organi di convogliamento e di intercettazione di prodotti fra serbatoi ed erogatori;;
8) l'installazione di apparecchiature self-service pre e post pagamento nonché di apparecchi accettatori di carta di credito.
i) potenziamento dell'impianto:
1) un aumento delle colonnine;
2) un aumento dei prodotti erogabili;
3) la sostituzione di un prodotto con uno non autorizzato precedentemente;
l) trasferimento dell'impianto:
lo spostamento di un impianto dalla posizione in cui si trova in un‘altra Tale trasferimento può avvenire soltanto:
all' interno del territorio comunale;
fra i comuni diversi nell' ambito della provincia;
m) trasferimento della titolarità della concessione:
la voltura della concessione da un soggetto ad un altro;
n) concentrazione:
la realizzazione di un impianto mediante utilizzazione delle concessioni relative a due o più impianti esistenti e in esercizio nell'ambito dello stesso comune o comuni diversi nell'ambito della regione, sia che vengano utilizzate per la realizzazione di un nuovo impianto su uno esistente, sia che prevedano la realizzazione di un nuovo impianto su una nuova area. In quest'ultimo caso è necessario che almeno uno degli impianti da concentrare sia installato in uno dei comuni della provincia dove avviene la concentrazione;
o) incompatibilità tra impianto e territorio:
la situazione di contrasto con il sito di localizzazione è determinata:
1) da intralcio al traffico, quando, nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta l'arresto sulla propria sede o la deviazione dalla propria sede di movimento di una linea di flusso del traffico stesso; ovvero quando nel tratto di strada prospiciente l'impianto vi sia un semaforo, un incrocio, una curva o un dosso;
2) da necessità di salvaguardia del patrimonio storico-ambientale qualora le strutture dell'impianto impediscano la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico e ambientale o costituiscano, comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell'unità ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale;
p) ragioni di utilità pubblica:
l'interesse pubblico che giustifica la presenza di un impianto su un determinato territorio per almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, in caso di eliminazione, il più vicino punto di vendita si collochi a una distanza superiore a 5 km.;)
2) quando l'impianto serve a garantire il numero minimo da determinarsi per ciascun comune con il piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti;
q) indice di elasticità: il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la quantità di prodotti erogati.

Art. 4 - Competenze regionali
1. Il Consiglio regionale approva il piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburante.
2. La Giunta regionale:
a) approva i piani provinciali di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante;
b) emana, sentita la Commissione consiliare competente, le direttive e i criteri per l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni amministrative in materia di distributori di carburante sub - delegate, nonchè di quelle attribuite dalla lettera f) dell'articolo 54 del dpr 24 luglio 1977, n. 616;
c) predispone i criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburante;
d) vigila sullo svolgimento delle funzioni sub-delegate ai comuni e alle province;
e) predispone la relazione annuale circa lo stato di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante da inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previsto al punto 16) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 e successive modificazioni e integrazioni;
f) nomina la Commissione consultiva regionale carburanti.

Art. 5 - Competenze provinciali
1. Ai sensi dell'articolo 7 del dpr 24 luglio 1977, n. 616 e in conformità al piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo precedente, sono sub- delegate alle province le seguenti funzioni:
a) adozione dei piani provinciali di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante;
b) approvazione dei piani dei turni di chiusura infrasettimanali domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante siti nell'ambito territoriale di competenza nel rispetto di quanto previsto alla lettera c) dell'articolo 4;
c) individuazione delle località turistiche al fine del rilascio, nel periodo di maggiore afflusso, delle deroghe all'orario e ai turni di riposo degli impianti stradali di carburante;
d) nomina delle Commissioni consultive provinciali carburanti.

Art. 6 - Competenze comunali
1. Le funzioni del comune, nel quadro del vigente ordinamento statale e della sub-delega di cui alla presente legge, nonchè in conformità al piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 e alle direttive e criteri di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, sono:
a) concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti stradali di carburante;
b) autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti per natanti;
c) autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità della concessione degli impianti stradali;
d) autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione degli impianti per natanti;
e) autorizzazione al trasferimento degli impianti per natanti, in altra località dello stesso comune;
f) concessione per il potenziamento degli impianti stradali;
g) autorizzazione al trasferimento degli impianti stradali da altro comune o da altra località dello stesso comune;
h) autorizzazione alla concentrazione degli impianti stradali;
i) autorizzazione alla modifica degli impianti stradali e per natanti;
l) nulla-osta al trasferimento degli impianti stradali in altro comune;
m) provvedimento di chiusura degli impianti stradali concentrati in altro comune;
n) autorizzazione alla sospensione dell'esercizio degli impianti stradali e per natanti;
o) dichiarazione di decadenza della concessione degli impianti stradali e dell'autorizzazione degli impianti per natanti;
p) revoca della concessione degli impianti stradali e dell'autorizzazione degli impianti per natanti;
q) proroga del termine di ultimazione dei lavori di installazione, modifica, trasferimento, concentrazione e potenziamento degli impianti di carburante;
r) fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburante;
s) fissazione dei turni di apertura infrasettimanale, domenicale e festiva nonchè dei turni notturni;
t) applicazione delle sanzioni amministrative;
u) predisposizione delle proposte, da inviare alla provincia, di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante ricadenti nel proprio territorio ai sensi dell' articolo 12.
Art. 7 - Contenuti del piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti
1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 4, al fine di favorire una più razionale distribuzione degli impianti di carburante, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi principali:
a) garanzia del pubblico servizio in relazione alle esigenze del traffico, allo sviluppo commerciale, turistico, industriale e urbanistico del territorio regionale, alla necessità di salvaguardia dei vincoli ambientali ed ecologici e al recupero dei valori culturali e ambientali dei centri storici;
b) sufficiente redditività degli impianti da realizzare anche attraverso l'eliminazione degli impianti improduttivi;
c) miglioramento del servizio da rendere agli utenti mediante una migliore dislocazione e l'inserimento di tipologie strutturali minime degli impianti.
2. Il piano regionale deve attenersi alle norme relative agli impianti stradali di distribuzione di carburante previste dal piano energetico nazionale e a quanto disposto dalla presente legge.
3. Il piano deve, inoltre, determinare gli indirizzi per l'elaborazione dei piani provinciali di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

Art. 8 - Approvazione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti
1. Il piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti viene predisposto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti, sulla base di quanto previsto dal precedente articolo, dei principi generali determinati dal CIPE e delle direttive del Governo ed è approvato dal Consiglio regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'approvazione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti restano in vigore le norme di cui al provvedimento del Consiglio regionale 14 aprile 1983, n. 720.

Art. 9 - Direttive alle province e ai comuni per l'esercizio delle funzioni in materia di distributori di carburante
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti, entro sessanta giorni dalla approvazione del piano di cui al comma 1 dell' articolo 4 emana:
a) i criteri e le direttive per l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni amministrative in materia di loro competenza, nonchè di quelle sub- delegate ai sensi della presente legge, sentita la commissione consiliare competente;
b) i criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburante.

Art. 10 - Contenuto dei piani provinciali di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti
1. I piani di cui al punto a) dell’ articolo 5, nel rispetto degli indirizzi determinati dal piano regionale, promuovono la razionalizzazione della rete di distribuzione degli impianti stradali di carburante nel territorio delle singole province.
2. In particolare essi devono:
a) definire la mappa degli impianti stradali di carburante esistenti e operanti nel territorio provinciale;
b) individuare gli impianti situati in posizione di incompatibilità con il territorio e conseguentemente da trasferire;
c) favorire l'integrazione territoriale degli impianti con le attività produttive e di servizio;
d) individuare i luoghi di maggior formazione della domanda di carburante anche con riferimento allo sviluppo della viabilità;
e) garantire la permanenza degli impianti nei piccoli centri e in quelli isolati o caratterizzati da turismo stagionale, nonchè favorire l'installazione in quelli ancora privi;
f) individuare le località e i criteri di priorità per il trasferimento degli impianti di cui alla lettera b) del presente comma;
g) determinare il numero massimo e minimo degli impianti ammissibili per ciascun comune e individuare i singoli impianti in eccedenza che dovranno essere conseguentemente eliminati.

Art. 11 - Adozione e approvazione dei piani provinciali di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti
1. Il piano provinciale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti è adottato dal consiglio provinciale, sentita la Commissione consultiva provinciale carburanti, entro dodici mesi dall'emanazione del piano regionale di cui al comma 1 dell' articolo 4 .
2. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è trasmesso alla Giunta regionale, la quale, entro i successivi novanta giorni, sentito il parere della Commissione consultiva regionale carburanti, lo approva.
3. Il piano ha efficacia per cinque anni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunque fino all'approvazione di un nuovo piano.
4. Eventuali varianti al piano che si ritenessero necessarie nel corso del quinquennio devono essere approvate con le stesse modalità previste per il piano originario.

Art. 12 - Proposte comunali per elaborazione dei piani provinciali
1. I comuni, entro centoventi giorni dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell' articolo 4, sono tenuti a presentare alle rispettive amministrazioni provinciali motivate proposte di razionalizzazione della rete distributiva degli impianti stradali di carburanti, ricadenti nel proprio territorio, ai sensi della lettera u) dell' articolo 6.

Art. 13 - Piani dei turni di chiusura impianti e individuazione delle località turistiche
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale, sentita la Commissione consultiva provinciale carburanti:
a) approva il piano dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante siti nel territorio della provincia;
b) individua le località turistiche nelle quali possono essere autorizzate, nei periodi di maggior flusso turistico, deroghe all'orario e ai turni di riposo determinati nel piano di cui alla lettera precedente.
2. Il piano dei turni viene aggiornato dalla giunta provinciale, sentita la Commissione consultiva carburanti, entro il 1° dicembre di ogni anno.

Art. 14 - Procedure
1. Le domande per il rilascio e il rinnovo delle concessioni, nonché le autorizzazioni al potenziamento, alle concentrazioni e al trasferimento di impianti stradali di carburante devono essere presentate al comune competente per territorio.
2. Le domande vengono respinte dal comune, entro trenta giorni dal ricevimento, qualora risultino prive dei documenti e dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del dpr 27 ottobre 1971, n. 1269.
3. In ordine alle domande regolarmente presentate esprimono il loro parere, su espressa richiesta del comune:
a) i vigili del fuoco, in merito alla sicurezza degli impianti;
b) l’ente proprietario della strada, in merito agli accessi stradali;
c) l’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in merito agli aspetti tecnico-fiscali;
d) la commissione provinciale per i beni ambientali, ovvero la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici secondo le rispettive competenze, in merito agli aspetti ambientali, paesaggistici e monumentali.
4. Il comune deve acquisire i soli pareri dell' Utif e dei Vigili del fuoco per il rilascio di autorizzazioni concernenti le modifiche a impianti stradali di carburante, con l' eccezione di quelle comportanti l' installazione di self - service pre - payment che seguono la normale procedura.
5. Per gli impianti destinati all' esclusivo rifornimento di natanti deve essere richiesto il parere, oltre che dell' Utif e dei Vigili del fuoco, anche dell' autorità competente per demanio.
6. Le domande, corredate dei suddetti pareri, vengono trasmesse dal comune alla Commissione consultiva provinciale carburanti che si esprime nel merito.
7. Il rinnovo della concessione è subordinato allo accertamento dell' idoneità tecnica delle attrezzature dell' impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale
di collaudo redatto dalla Commissione di cui al successivo articolo 17.
8. I provvedimenti di concessioni autorizzazioni emanati dal comune sono resi pubblici mediante avviso affisso per quindici giorni all' albo pretorio con la specificazione del relativo titolare e dell' oggetto.
9. Contro il provvedimento comunale è ammesso il ricorso al Presidente della Giunta provinciale nei termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 15 - Trasferimento della concessione
1. La domanda, intesa a ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, deve essere presentata al comune ove ha sede l'impianto, sottoscritta dal cedente e dal cessionario e con l'indicazione degli elementi atti a identificare l'impianto.
2. Sulla domanda si pronuncia il comune dopo aver acquisito i pareri dell'Utif e della Commissione consultiva provinciale carburanti.
3. Nel caso in cui il cedente risulti proprietario di impianti siti in province diverse deve essere chiesto il parere al Ministero delle finanze anzichè di quello dell'Utif.

Art. 16 - Sospensione, decadenza e revoca della concessione e della autorizzazione
1. I titolari delle concessioni e i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti senza l'autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.
2. Qualora non derivino gravi disagi all'utenza, i comuni, su motivata richiesta del titolare della concessione, possono autorizzare la sospensione dell'attività degli impianti stradali di carburante per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile a dodici solo nei casi di una oggettiva impossibilità di esercizio.
3. Le sospensioni per gli impianti ubicati in località a intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, possono essere autorizzate pr determinati periodi di tempo, in nessun caso superiori a otto mesi all'anno.
4. I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività senza la prescritta autorizzazione sono diffidati dal comune a riattivarla entro il termine massimo di dieci giorni, pena la decadenza dei relativi provvedimenti di autorizzazione o di concessione.
5. Il medesimo provvedimento deve essere adottato alla scadenza del periodo di sospensione autorizzata quallora sia accertato il perdurare dell'inattività dell'impianto.
6. Analogo provvedimento di decadenza della concessione deve essere disposto, ai sensi dell'articolo 10 del dpr 27 ottobre 1971, n. 1269, nel caso in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, ovvero nei casi in cui sia stata data allo stesso destinazione diversa da quella assegnata.
7. La revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione è disposta per motivi di pubblico interesse, nel rispetto delle condizioni e delle modalità indicate all'articolo 18 del dpr 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 17 - Collaudo impianti
1. A ultimazione dei lavori gli impianti devono essere collaudati, ai sensi dell'articolo 24 del dpr 27 ottobre 1971, n. 1269, da apposita Commissione nominata dal comune e composta da:
a) il sindaco o un suo delegato, che funge da presidente;
b) l'ingegnere capo dell'Utif, competente per territorio o un suo delegato;
c) il comandante provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio o un suo delegato;
d) il segretario della Commissione consultiva provinciale carburanti, competente per territorio o un suo delegato.
2. Funge da segretario un impiegato del comune.
3. La Commissione provvederà a effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla data della domanda inoltrata dal titolare della concessione.
4. Copia del verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione, è trasmessa all'intestatario della concessione e a tutti gli enti e uffici che hanno espresso il proprio parere in merito.
5. Ai componenti della Commissione spetta una indennità determinata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.
Art. 18 - Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali
1. Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso distributori automatici di carburante è effettuato dai comuni, sede degli impianti, i quali dovranno disporre che il prelievo avvenga presso impianti prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale. Le attestazioni dovranno, inoltre, contenere le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria, nonchè quelle dei vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.
2. I comuni dovranno, inoltre, accertare che gli operatori economici e altri utenti interessati siano in possesso di impianti e attrezzature rifornibili solo sul posto di lavoro.
3. Le attestazioni rilasciate dal comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.

Art. 19 - Impianti di metano - definizione
1. Ai fini della presente legge per impianto di distribuzione di metano si intende un complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione al pubblico di metano compresso per uso autotrazione, con le relative attrezzature di compressione e stoccaggio.
Art. 20 - Natura della concessione per impianti di metano
1. L' attività inerente all' installazione e all' esercizio dei distributori stradali di metano compresso per autotrazione costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione.
2. La concessione sostituisce l' autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.
3. Le concessioni hanno la durata di diciotto anni e possono essere rinnovate.
4. La concessione cessa per decadenza o revoca secondo le norme previste all' articolo 16, in quanto applicabili, tenuto conto della specificità del prodotto.
5. Le concessioni devono essere rilasciate dai comuni proprietari degli impianti.
6. Nel caso di installazioni contigue a impianti relativi ad altri carburanti, la concessione per la distribuzione di metano deve essere oggetto di specifico provvedimento.
Art. 21 - Procedure per il rilascio della concessione per impianti di metano
1. La concessione può essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico - organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell' espletamento dell' attività .
2. Ai fini dell' accertamento della capacità tecnico - organizzativa ed economica i comuni dovranno tenere conto degli elementi indicati al primo e al secondo comma dell' articolo 5 del dpr 27 ottobre 1971, n. 1269.
3. La capacità tecnico - organizzativa ed economica è comunque presunta per i proprietari di impianti di distribuzione di metano per autotrazione esistenti e funzionanti all' entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini della presentazione della domanda di concessione i richiedenti devono osservare le procedure e possedere i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del dpr 27 ottobre 1971, n. 1269.
5. Il comune rilascia la concessione richiesta dopo aver accertato che siano rispettati i disposti di cui ai precedenti commi e dopo aver precedentemente richiesto e ottenuto il parere favorevole della Commissione consultiva provinciale di cui al successivo articolo 27 e, per quanto di rispettiva competenza, dei Vigili del fuoco, dell' ente proprietario della strada e, ove occorra, dell' Utif, della Sopraintendenza per i beni ambientali e architettonici e della Commissione provinciale per i beni ambientali.
6. Il provvedimento rilasciato dal comune deve contenere le indicazioni di cui all' articolo 10 del dpr 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 22 - Modifiche, potenziamenti e trasferimenti degli impianti di metano
1. Sono soggetti ad autorizzazione del comune le modifiche, i potenziamenti e i trasferimenti ad altra località degli impianti di distribuzione di metano.
2. Per modifiche si intendono:
a) l' installazione di un secondo erogatore all' interno dei boxes di rifornimento;
b) la trasformazione dell' impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.
3. Per potenziamento si intende l' aumento del numero dei boxes di rifornimento.
4. Per trasferimento si intende lo spostamento fisico su di una nuova area situata all' interno del territorio comunale o in altro comune della regione di un impianto preesistente.
5. In caso di trasferimento deve essere rilasciata una nuova concessione e revocata quella relativa all' impianto preesistente.
6. Le richieste di trasferimento devono contenere le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 8) del quarto comma dell' articolo 6 del dpr 27 ottobre 1971, n. 1269 e a esse devono essere allegati i documenti di cui al secondo comma dell' articolo 15 del citato dpr n. 1269, nonchè la documentazione da cui risulti la disponibilità della fornitura del metano per i nuovi impianti.
7. Le autorizzazioni al potenziamento e al trasferimento degli impianti sono soggette al parere preventivo della Commissione consultiva provinciale di cui al successivo articolo 27, nonchè ai prescritti pareri tecnici previsti al comma 3 dell' articolo 14.
8. Nel caso in cui il trasferimento dell' impianto comporti l' insediamento in un altro comune della regione, deve essere acquisito, a cura del concessionario, il nulla - osta al trasferimento da parte del comune sede dell' impianto originario. L' eventuale diniego del nulla - osta dovrà essere motivato.
9. Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza vigenti, non possono essere installati impianti per la distribuzione di metano a una distanza inferiore a km. 10 sul medesimo asse viario, stessa direttrice di marcia, e a km. 3 in termini di raggio da altro impianto di distribuzione metano.
10. Il trasferimento nell' ambito del territorio comunale può essere concesso, su conforme parere della Commissione consultiva provinciale carburanti, anche in deroga alle distanze fissate dal precedente comma.

Art. 23 - Trasferimento della concessione di impianti di metano e cessione a terzi della gestione degli impianti
1. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà del relativo impianto.
2. La domanda per il trasferimento della titolarità deve essere sottoscritta anche da colui a favore del quale è chiesto il trasferimento della concessione e deve indicare tutti gli elementi atti a identificare l' impianto o gli impianti di cui trattasi.
3. Il trasferimento della titolarità della concessione può essere autorizzato solo a favore di chi sia in possesso dei requisiti prescritti agli articoli 5, 6 e 7 del dpr ottobre 1971, n. 1269.
4. La gestione degli impianti di metano può essere affidata a terzi con contratto di comodato o di locazione.
5. Il titolare della concessione deve comunicare al comune l' avvenuto cambio di gestione.

Art. 24 - Collaudo degli impianti di metano
1. Gli impianti per la distribuzione di metano a uso di autotrazione non possono essere posti in esercizio prima che siano definitivamente collaudati dalla commissione di collaudo di cui al precedente articolo 17.omissis

Art. 25 - Sospensione temporanea dell' esercizio degli impianti di metano
1. I concessionari di impianti per la distribuzione di metano per uso di autotrazione non possono sospendere l' esercizio degli impianti senza l' autorizzazione dell' autorità concedente.
2. Le autorità competenti possono ordinare per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico l' immediata sospensione dell' esercizio degli impianti ovvero interdire l' impiego parziale delle singole attrezzature che possono costituire pericolo.

Art. 26 - Norme transitorie per gli impianti di metano
1. I proprietari di impianti di distribuzione di metano per autotrazione in esercizio alla data di emanazione della presente legge hanno titolo a ottenere la concessione prevista all' articolo 20. A tale scopo debbono presentare al comune apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27 - Commissione consultiva provinciale carburanti
1. E’ istituita, presso ciascuna provincia, una Commissione consultiva provinciale carburanti, composta da:
a) il Presidente dell'amministrazione provinciale o un assessore da lui delegato che la presiede;
b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dei beni ambientali designati dalla giunta provinciale;
c) un rappresentante designato dall'Ente nazionale idrocarburi;
d) un rappresentante designato dall'Unione petrolifera;
e) un rappresentante designato dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale della categoria dei commercianti all'ingrosso di prodotti petroliferi più rappresentativa nella provincia;
f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori più rappresentative nella provincia;
g) un rappresentante designato dall'Automobile club italiano;
h) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
i) un rappresentante designato dall'associazione più rappresentativa dei concessionari, dei trasportatori e distributori di gas di petrolio liquefatto;
l) un rappresentante designato dall'associazione più rappresentativa dei concessionari, dei trasportatori e distributori di metano.
2. Alla seduta della Commissione partecipa, con diritto di voto, il sindaco del comune interessato all'argomento in discussione, o un suo delegato.
3. La Commissione è nominata dalla giunta provinciale, dura in carica 5 anni e può avvalersi della consulenza di studiosi ed esperti della distribuzione; con lo stesso provvedimento vengono nominati i componenti supplenti e il segretario della Commissione, scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione provinciale o tra il personale messo a disposizione dalla Regione ai sensi del successivo articolo33.
4. Le riunioni della Commissione in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e in seconda convocazione con almeno un terzo. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della Commissione almeno otto giorni prima di ciascuna seduta.
6. La decadenza da componente della Commissione viene dichiarata con provvedimento motivato della giunta provinciale:
a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
b) su richiesta degli organismi ed enti rispettivamente designati, previsti dal presente articolo.
7. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 28 - Compiti della Commissione consultiva provinciale
1. La Commissione consultiva provinciale carburanti esprime il proprio parere su tutte le domande concernenti i provvedimenti in materia di distributori di carburante, che il comune deve adottare, ai sensi delle lettere da a) e i) e delle lettere r), s) e u) del precedente articolo 6.
2. La Commissione esprime, altresì, il proprio parere in merito:
a) al piano di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburante ai sensi dell'articolo 11;
b) al piano dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante ai sensi della lettera a) dell'articolo 13;
c) all'elenco delle località turistiche e alla determinazione del periodo di maggior afflusso turistico ai sensi della lettera b) dell'articolo 13.
3. I pareri espressi dalla Commissione, ai fini dei soli provvedimenti di competenza comunale, hanno validità di dodici mesi dalla data di trasmissione.
4. I pareri di cui alle lettere f), g) ed h) del precedente articolo 6 nonchè quelli inerenti all' installazione delle apparecchiature self - service pre - payment resteranno di competenza della Commissione consultiva regionale carburanti fino all' approvazione del piano provinciale della rete di distribuzione di carburanti. omissis
Art. 29 - Commissione consultiva regionale carburanti
1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione consultiva regionale carburanti composta da:
a) l'assessore competente in materia energetica o un suo delegato che la presiede;
b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente designati dalla Giunta regionale;
c) dieci esperti dei problemi della distribuzione designati rispettivamente uno dall’ENI, uno dall'Unione petrolifera, uno dalle associazioni dei trasportatori e distributori di GPL, tre dalle associazioni dei concessionari e/o trasportatori di metano più rappresentative e quattro dalle associazioni dei commercianti più rappresentative, dei quali due del commercio all'ingrosso dei prodotti petroliferi;
d) due rappresentanti dei gestori, designati dalle associazioni sindacali di categoria regionalmente più rappresentative;
e) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
f) un rappresentante degli utenti, designato dall'Automobile club italiano;
g) un rappresentante dei comuni designato dall'Anci;
h) un rappresentante delle comunità montane designato dall'Unione nazionale comunità enti montani;
i) un rappresentante delle camere di commercio, designato dall'Unione regionale delle camere di commercio;
l) un rappresentante designato dal Ministero delle finanze, scelto tra i direttori degli uffici tecnici imposte di fabbricazione aventi sede nella regione;
m) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno, scelto tra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco aventi sede nella regione;
n) un rappresentante delle amministrazioni provinciali, designato dall'Unione regionale delle province del Veneto;
o) un rappresentante designato dall'Azienda nazionale autonoma delle strade.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e può avvalersi di studiosi ed esperti della distribuzione. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti supplenti e il segretario della Commissione, scelto tra i funzionari regionali.
3. Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e in seconda con la presenza di almeno un terzo. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei vontanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della Commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
5. La decadenza da componente della Commissione viene dichiarata con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale:
a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
b) su richiesta degli organismi ed enti rispettivamente designati, previsti dal presente articolo.
6. Ai componenti della Commmissione spetta un gettone di presenza determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 30 - Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti
1. La Commissione consultiva regionale carburanti esprime il proprio parere:
a) sulla proposta di piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti ai sensi del precedente articolo 8 ;
b) sui piani provinciali di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti adottati dalle province ai sensi del precedente articolo 11 ;
c) sulle proposte di direttive e i criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale per l'esercizio delle attività di competenza dei comuni ai sensi del precedente articolo 9 ;
d) sulla ripartizione dei fondi che la Giunta regionale assegna agli enti sub-delegati ai sensi del successivo articolo 34.
e) sulle domande di potenziamento, trasferimento, concentrazione, nonchè sull' installazione apparecchiature self - service pre - payment sino all' approvazione dei piani provinciali della rete di distribuzione di carburanti.In questo caso la Commissione va integrata dal sindaco del comune interessato all' argomento in discussione.

Art. 31 - Relazione annuale
1. Al fine di verificare lo stato di avanzamento dei piani provinciali di razionalizzazione e di predisporre la relazione da inviare annualmente al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, i comuni trasmettono alla provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati tecnici riguardanti gli impianti stradali di carburanti in essere, le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.
2. Il Presidente della giunta provinciale trasmette alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati dei comuni con eventuali osservazioni.

Art. 32 - Vigilanza e revoca sub-delega
1. I comuni e le province sono tenuti a fornire alla Regione ogni notizia e informazione relativa alle funzioni sub-delegate.
2. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni sub-delegate.
3. In caso di accertato inadempimento, persistente inerzia o di inosservanza delle direttive stradali e regionali sulle materie sub-delegate, salvi i provvedimenti sostitutivi di competenza dei comitati regionali di controllo ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , successivamente modificata dalla legge regionale 17 giugno 1986, n. 24 , la Giunta regionale promuove, previa formale diffida, l'adozione del provvedimento di revoca della sub-delega.

Art. 33 - Trasferimento personale
1. Al fine di agevolare la continuità di esercizio delle funzioni sub - delegate la Giunta regionale può disporre il comando o il trasferimento di adeguato personale presso le province con precedenza ai segretari delle Commissioni consultive provinciali carburanti in carica al momento dell' entrata in vigore della presente legge o, in alternativa, a corrispondere alle stesse le relative spese.

Art. 34 - Norma finanziaria
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, ripartisce, tra le amministrazioni sub-delegate all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione di carburante, un fondo da determinarsi annualmente con legge di bilancio e da iscrivere al capitolo n. 4090 dello stato di previsione della spesa del bilancio denominato “Spesa per sub-delega delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione di carburante”.
2. L'assegnazione delle quote di fondo di cui al precedente comma terrà conto delle esigenze di spesa derivanti dalla entità delle attività sub- delegate nonchè dal numero di impianti di carburante esistenti.
3. Per l'anno 1988 la quantificazione del capitolo 4090 verrà determinata dalla legge di assestamento del bilancio per l'anno finanziario 1988.

Art. 35


SOMMARIO