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Legge regionale 28 giugno 1988, n. 34 (BUR n. 40/1988)

Interventi per il recupero del patrimonio edilizio a favore di insediamenti artigiani

Legge regionale 28 giugno 1988, n. 34 (BUR n. 40/1988) (Abrogata)

INTERVENTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO A FAVORE DI INSEDIAMENTI ARTIGIANI

Legge abrogata dall’articolo 9, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 giugno 1988, n. 34 (BUR n. 40/1988)

INTERVENTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO A FAVORE DI INSEDIAMENTI ARTIGIANI

Art. 1 - Finalità della legge
1. Al fine di migliorare la qualità degli insediamenti produttivi e in armonia con le esigenze di tutela del territorio, la Regione Veneto concede contributi per lo acquisto e il recupero di complessi edilizi dismessi da destinare ad attività produttive non inquinanti.
Art. 2 - Soggetti e contributi
1. Possono essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge i progetti inoltrati da consorzi e società consortili previsti dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché da imprese individuali o società artigiane.
2. Il contributo, in conto capitale, copre le spese di acquisto di fabbricati, terreni e pertinenze, fino al 25% dei loro costi, e le spese di recupero e approntamento di condizioni di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente, fino al 35% dei loro costi, nel limite massimo complessivo di L. 50.000.000.
3. Tale limite è elevato a 250.000.000 per i progetti di acquisto e recupero di complessi produttivi dismessi predisposti da consorzi e società consortili al fine di insediarvi aziende artigiane in numero non inferiore a tre.
4. La proprietà dei complessi edilizi acquistati ai sensi della presente legge non può essere alienata prima di cinque anni.
5. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri per la concessione dei contributi tenendo conto delle seguenti priorità:
- interventi che consentono il recupero funzionale di complessi edilizi dismessi e significativi ubicati allo interno di aree urbane, anche aventi caratteristiche di archeologia industriale;
- interventi che garantiscano la creazione di nuovi posti di lavoro.
Art. 3 - Procedure
1. Le domande di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, corredate dai seguenti documenti:
- atto di acquisto o preliminare di intenti o titolo di proprietà dell'immobile;
- progetto di massima, modi e tempi di realizzazione e preventivo dettagliato di spesa dell'intervento di recupero;
- dichiarazione del sindaco di conformità urbanistico-edilizia (o concessione o autorizzazione edilizia);
- dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risulti che la medesima iniziativa non è attuata con altre agevolazioni o dalla quale risulti l'entità della agevolazione richiesta od ottenuta;
- limitatamente alle società e ai consorzi, copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto, con elenco degli associati;
- certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
2. La Giunta regionale provvede a fissare l'ulteriore documentazione necessaria a provare la sussistenza delle condizioni di priorità di cui all'articolo 2 comma 5.
Art. 4 - Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di Lire 2 miliardi nell'esercizio 1988. Al relativo onere si provvede, ai sensi del quinto comma dello articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di Lire 1 miliardo dalla partita n. 3 "Sviluppo dell'artigianato" e di Lire 1 miliardo dalla partita n. 22 "Interventi straordinari per il recupero del patrimonio edilizio nel settore secondario" del fondo globale iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1988 è istituito il cap. 21272 denominato "Contributi per il recupero del patrimonio edilizio a favore di insediamenti artigiani" con lo stanziamento di Lire 2 miliardi per competenza e cassa.
Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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