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Legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 (BUR n. 46/1988)

Disciplina delle manifestazioni fieristiche

Legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 (BUR n. 46/1988) (Abrogata)

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE.

Legge abrogata dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 (BUR n. 46/1988)

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Art. 1 - Finalità
1. La Regione Veneto nell'ambito della legislazione nazionale, delle direttive della Comunità economica europea, degli obiettivi del proprio Statuto e nei limiti di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, al fine di assicurare le migliori condizioni per lo sviluppo economico regionale, concorre al sostegno e alla promozione delle produzioni regionali nei mercati nazionali e internazionali. Esercita le proprie funzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni per il sostegno e la promozione delle produzioni, l'intensificazione degli scambi e della diffusione delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche e scientifiche.
2. Per i fini di cui sopra la Regione provvede, nello ambito delle scelte della programmazione economica regionale, all'organizzazione in forma diretta e al coordinamento delle manifestazioni fieristiche, in armonia con le scelte nazionali e con quelle delle altre Regioni.
Art. 2 - Definizione
1. Agli effetti della presente legge costituiscono manifestazioni fieristiche: le fiere generali, le fiere specializzate, le mostre-mercato e le esposizioni agricole, industriali, artigianali e commerciali, anche di oggetti d'arte, a carattere periodico od occasionale, nelle quali è consentita la vendita su campione, nonchè servizi erogabili a terzi.
2. Sono “fiere generali” le manifestazioni senza limitazione merceologica, aperte al pubblico e agli operatori, nelle quali può essere prevista anche la vendita con consegna immediata dei prodotti.
3. Sono “fiere specializzate”, o “mostre”, o “saloni” le manifestazioni limitate a uno o più settori merceologici, riservate agli operatori economici - fatta salva la apertura al pubblico in giorni stabiliti dagli enti organizzatori - nelle quali le vendite avvengono solo su campione.
4. Sono “mostre-mercato” le manifestazioni aperte al pubblico, con vendita e asporto dei prodotti esposti.
5. Sono “esposizioni” le manifestazioni occasionali, aperte al pubblico, a carattere non ripetitivo, aventi scopo di prestazione o promozione tecnica, culturale, sociale o scientifica, senza alcuna immediata finalità commerciale.
6. L'attività di vendita diretta per le “fiere generali”, per le “mostre- mercato” e l'accesso del pubblico per le “fiere specializzate” sono disciplinati dai regolamenti delle manifestazioni, previsti al successivo articolo 10.
7. La durata delle manifestazioni fieristiche, non può essere superiore di norma ad un periodo di 16 giorni, salva la possibilità di proroga, fino a 30 giorni, da parte della Giunta regionale, nel caso di particolari manifestazioni.
Art. 3 - Manifestazioni non soggette
1. Non sono soggette alla disciplina della presente legge:
a) le manifestazioni di interesse locale, anche di carattere commerciale, legate per organizzazione e struttura a tradizioni del luogo, istituite dai comuni ai sensi della legge 17 maggio 1866, n. 2933. Ai fini dell'esercizio delle funzioni regionali, di cui all'articolo 1 della presente legge, i comuni ne danno tempestiva informazione alla Giunta regionale;
b) le manifestazioni volte alla promozione o alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione ovvero in altri locali, in quanto soggette alla disciplina della legge 11 giugno 1971, n. 426;
c) l'attività di vendita al pubblico o di esposizione ai fini di commercio delle opere di interesse artistico e culturale di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, soggetta alla disciplina della legge 11 giugno 1971, n. 426;
d) le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte, disciplinate dalla legge 2 aprile 1950, n. 328;
e) le mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione risalga a non più di 50 anni;
f) le mostre d'arte moderna organizzate dall'Ente autonomo “La Biennale di Venezia”.
Art. 4 - Qualifica delle manifestazioni
1. Ferma restando la competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 53 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, le manifestazioni fieristiche sono qualificate come nazionali, regionali e provinciali in relazione:
a) al programma organizzativo e promozionale;
b) al preventivo di spesa;
c) al numero e alla provenienza degli espositori;
d) al numero e alla qualificazione commerciale dei visitatori;
e) ai risultati economici conseguiti nella precedente edizione.
2. Qualora la manifestazione sia di nuova istituzione, gli elementi di valutazione dovranno essere desumibili da una articolata relazione previsionale allegata alla documentazione di cui ai punti a) e b).
3. La qualifica viene attribuita con l'autorizzazione della manifestazione da parte della Giunta regionale.
Art. 5 - Comitato di coordinamento fieristico
1. è istituito un comitato di coordinamento fieristico, composto da:
a) l'assessore regionale all'economia e lavoro;
b) l'assessore regionale all'agricoltura;
c) l'assessore regionale al turismo;
d) i presidenti degli enti fieristici del Veneto riconosciuti dallo Stato o dalla Regione;
e) il presidente dell'Unioncamere del Veneto;
f) n. 1 rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
g) n. 3 rappresentanti delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) n. 3 rappresentanti delle associazioni degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) n. 3 rappresentanti delle associazioni industriali maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui uno in rappresentanza delle aziende a partecipazione statale;
l) n. 3 rappresentanti delle associazioni degli operatori commerciali e del turismo maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale, è presieduto dall'assessore regionale all'economia e lavoro e dura in carica cinque anni.
3. I componenti del comitato possono, di volta in volta, delegare per iscritto un proprio rappresentante.
4. Ai componenti del comitato non facenti parte dell'Amministrazione regionale spettano le indennità e i rimborsi spese previsti dall'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6 - Enti e organismi fieristici
1. L'autorizzazione regionale allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche può essere concessa in relazione a quanto previsto all'articolo 4:
a) enti fieristici autonomi riconosciuti dallo Stato;
b) enti fieristici riconosciuti dalla Regione;
c) organismi fieristici già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge come organizzatori di manifestazioni fieristiche internazionali;
d) associazioni di categoria e loro articolazioni regionali e provinciali;
e) consorzi e società cooperative o consortili, promossi dalle associazioni di cui sopra, dai cui statuti risulti l'assenza di fini di lucro;
f) enti pubblici, aziende speciali delle camere di commercio, associazioni o comitati dai cui statuti risulti l'assenza di fini di lucro;
g) società commerciali di persone o di capitali, aventi sede anche fuori del territorio regionale, limitatamente a fiere ed esposizioni specializzate;
h) società di capitali e società consortili il cui statuto preveda la partecipazione maggioritaria al patrimonio sociale di enti pubblici e l'assenza di scopi di lucro.
2. Per le società di cui alle lettere g) e h) è obbligatoria la certificazione di bilancio.
3. Le manifestazioni internazionali e nazionali devono svolgersi presso i quartieri espositivi degli organismi di cui alle lettere a), b), c), h) del primo comma del presente articolo, eventualmente avvalendosi delle rispettive strutture tecnico - organizzative.
4. La Regione non può concedere contributi finanziari alle società commerciali, di cui alla lettera g) del primo comma del presente articolo, autorizzate a svolgere manifestazioni fieristiche.
Art. 7 - Riconoscimento regionale degli enti fieristici
1. Per il riconoscimento di ente fieristico, gli organizzatori devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, e una relazione dalla quale risulti l'interesse per la Regione dell'attività svolta.
2. Gli enti fieristici devono disporre di sedi e strutture espositive stabili, di un proprio patrimonio, di una organizzazione permanente e devono programmare manifestazioni con periodicità almeno annuale.
3. Il riconoscimento è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 8 - Statuto degli enti
1. Lo statuto va presentato alla Giunta regionale per l'approvazione unitamente alla domanda di riconoscimento e deve prevedere, tra l'altro:
a) i fini che l'ente si prefigge, tra i quali possono essere ricomprese anche attività di servizio per la commercializzazione;
b) il capitale di dotazione;
c) gli organi dell'ente: presidente, giunta, consiglio di amministrazione, composto da almeno 15 membri e collegio dei revisori dei conti;
d) le modalità di designazione dei componenti degli organi, prevedendo comunque che:
- nel consiglio di amministrazione tre componenti siano designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due e che almeno tre siano designati dalle associazioni imprenditoriali di categoria a livello regionale;
- il presidente del collegio dei revisori dei conti sia designato dalla Giunta regionale scegliendolo tra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
2. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. La designazione dei componenti degli organi di cui al precedente comma deve essere comunicata, a cura dei soggetti indicati dagli statuti, al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvederà alla nomina in base alle designazioni pervenute. Gli organi sono validamente costituiti con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti previsti e durano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.
4. Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina:
- del presidente;
- della giunta, scelta tra i propri componenti e della quale deve far parte uno dei rappresentanti designati dal Consiglio regionale.
5. Gli enti riconosciuti ai sensi della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , e successive modificazioni sono tenuti all'aggiornamento degli statuti entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9 - Decadenza del consiglio di amministrazione, nomina del commissario e scioglimento dell'ente
1. In caso di mancato funzionamento o di accertate violazioni di legge, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta e sentiti, ove esistano, gli enti fondatori, dispone la decadenza del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente, per un periodo non superiore a un anno.
2. Qualora l'ente riveli l'impossibilità di raggiungere i propri fini istituzionali, la Giunta regionale sentiti, ove esistano, gli enti fondatori, ne dispone lo scioglimento.
3. La liquidazione del patrimonio dell'ente è effettuata, in conformità alle disposizioni statutarie ovvero alle direttive della Giunta regionale, da un commissario liquidatore nominato secondo le norme del codice civile concernenti la liquidazione delle persone giuridiche.
Art. 10 - Domande di autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche devono essere presentate in carta legale al Presidente della Giunta regionale, entro il termine fissato con provvedimento della Giunta stessa nell'anno precedente a quello di organizzazione della manifestazione.
2. Nelle domande devono essere indicati:
1) la denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la data di inizio e chiusura della manifestazione;
2) l'indicazione delle finalità dell'iniziativa, del settore o dei settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico ovvero della riserva ai soli operatori economici interessati;
3) la specificazione delle dimensione dell'area in cui si svolgerà la manifestazione.
3. Alla domanda devono essere allegati:
1) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione della possibilità di vendita diretta dei prodotti esposti, dell'ammontare dei canoni e delle quote richieste per la partecipazione agli espositori;
2) il piano finanziario con indicazione delle eventuali promesse di contributo da parte degli enti pubblici e privati;
3) un programma di massima degli incontri, convegni e manifestazioni che si ritiene di organizzare.
4. L'ammissione degli espositori è disposta dall'ente organizzatore in applicazione del regolamento della manifestazione. In ogni caso il regolamento deve indicare le condizioni di ammissibilità dei singoli espositori sulla base dei criteri oggettivi.
5. Entro 60 giorni dalla chiusura della manifestazione l'ente organizzatore deve trasmettere alla Giunta regionale l'elenco nominativo delle ditte espositrici, specificandone la natura secondo le indicazioni date dal competente ufficio regionale, nonchè una relazione in cui siano evidenziati, oltre che i risultati promozionali e commerciali raggiunti, il tipo di operatori professionali intervenuti alla manifestazione.
6. Qualora le manifestazioni internazionali o nazionali siano organizzate da organismi non riconosciuti dallo Stato o dalla Regione, alla domanda dovrà essere unita una dichiarazione dell'ente od organismo fieristico, nella cui sede si svolge la manifestazione, che si impegna a collaborare alla manifestazione e a garantire la idoneità degli elementi organizzativi e dei mezzi tecnici e finanziari dell'organizzatore.

Art. 11 - Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 53 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla formazione e tenuta del calendario delle fiere nazionali e internazionali, è istituito presso la Giunta regionale il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche nel quale sono iscritte tutte le manifestazioni a carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale che si svolgeranno durante l'anno nel Veneto.
2. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto entro il 31 ottobre di ciascun anno.
3. Nel calendario vengono riportati per ogni manifestazione fieristica:
a) la denominazione ufficiale;
b) il tipo e la qualifica territoriale;
c) il luogo e il periodo di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati;
e) gli estremi dell'autorizzazione.
4. Gli organismi autorizzati a svolgere le manifestazioni fieristiche nel Veneto, devono apporre gli estremi dell'autorizzazione regionale su ogni genere di pubblicità.
5. La Giunta regionale istituisce l'anagrafe delle manifestazioni fieristiche, al fine di raccogliere ed elaborare dati ed elementi di documentazione, anche comparati, per la migliore conoscenza del settore fieristico.
Art. 12 - Sanzioni
1. Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate ovvero curi l' effettuazione di manifestazioni autorizzate ai sensi della presente legge in data, località o con denominazione o programmi diversi da quelli indicati nel calendario ufficiale regionale o comunque in contrasto con la presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione per ogni metro quadrato di superficie occupata.
2. In caso di recidiva, la Giunta regionale può disporre la chiusura della manifestazione.
3. Chiunque pubblicizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate, oppure con denominazioni, qualifiche o periodi di svolgimento differenti da quelli indicati nello atto di autorizzazione è punito con una sanzione da lire due milioni a lire venti milioni.
4. Per l' accertamento delle violazioni, l' applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori, si osservano le norme della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , come modificata dalla legge regionale 29 giugno 1981, n. 36 , e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 13 - Disposizioni finali
1. Il titolo I, articolo 1 e il titolo II, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , modificata con leggi regionali 30 aprile 1981,n. 21, 30 dicembre 1983, n. 66 e 2 aprile 1985, n. 30, sono soppressi.
Art. 14 - Norme finanziarie
1. Gli importi dovuti ai componenti il Comitato di coordinamento fieristico, di cui all'articolo 5 della presente legge, sono liquidati con provvedimento della Giunta regionale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'esercizio in corso, con lo stanziamento di bilancio di previsione della spesa iscritto al capitolo 3002.
3. Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio.
Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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