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Legge regionale 2 agosto 1988, n. 36 (BUR n. 46/1988)

Interventi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici

Legge regionale 2 agosto 1988, n. 36 (BUR n. 46/1988) (Abrogata)

INTERVENTI PER FAVORIRE LA PERMANENZA E L'INSEDIAMENTO DI BOTTEGHE ARTIGIANE NEI CENTRI STORICI

Legge abrogata dall’articolo 9, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 agosto 1988, n. 36 (BUR n. 46/1988)

INTERVENTI PER FAVORIRE LA PERMANENZA E L'INSEDIAMENTO DI BOTTEGHE ARTIGIANE NEI CENTRI STORICI

Art. 1 - Finalità della legge
1. Al fine di tutelare le tradizioni artigiane locali, la Regione Veneto concede contributi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici.
2. Sono centri storici quelli come tali definiti e individuati dallo strumento urbanistico generale vigente in attuazione della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .
Art. 2 - Soggetti e contributi
1. Possono essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge l'acquisto, il recupero e l'acquisto per il recupero di immobili da parte di imprese artigiane.
2. La domanda per l'ammissione ai benefici di cui al comma precedente riguarda solo acquisti effettuati o restauri ultimati non prima di tre mesi dalla presentazione della domanda stessa e, comunque, dopo l'entrata in vigore della legge.
3. Il contributo viene concesso nei limiti del 40% della spesa documentabile e, comunque, non oltre lire 50.000.000.
4. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la concessione dei contributi tenendo conto delle seguenti priorità:
- interventi nei centri storici che insistano su aree in cui siano in corso operazioni di animazione economica, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale del Veneto 22 gennaio 1987, n. 1;
- interventi su iniziative volte a sviluppare nei centri storici attività tradizionali, specie nel settore artistico, o a conservare quelle esistenti.
5. La proprietà degli immobili beneficiari ai sensi della presente legge non può essere alienata prima di cinque anni.
Art. 3 - Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 nell'esercizio 1988. Al relativo onere si provvede:
- ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di L. 500.000.000 dalla partita n. 23 "Interventi per favorire l'inserimento di botteghe artigiane nei centri storici" del fondo globale iscritto al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1987;
- mediante prelevamento di L. 500.000.000 dalla partita n. 21 "Incentivi a imprese artigiane nei centri storici" del fondo globale iscritto al cap. 80251 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1988, sono istituiti i seguenti capitoli:
- cap. 21270 denominato "Interventi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici" con lo stanziamento di L. 500.000.000 per competenza e cassa;
- cap. 21271 denominato "Interventi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici, somma finanziata con assegnazione statale ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1987, n. 399" con lo stanziamento di L. 500.000.000 per competenza e cassa.
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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