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Legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 (BUR n. 47/1988)

Disciplina e classificazione delle strutture ricettive extra-alberghiere

Legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 (BUR n. 47/1988) (Abrogata)

DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE.

Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera c), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 37/1988
S O M M A R I O
Legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 (BUR n. 47/1988)

DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE


Titolo I
Generalità

Art. 1 - Finalità della legge
1. Con la presente legge la Regione Veneto, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, nº 217, disciplina e classifica le strutture ricettive extra - alberghiere.
2. La presente legge non disciplina i campeggi e i villaggi turistici, regolamentati dalla legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2 - Definizioni
1. La presente legge individua come attività ricettiva quella diretta alla produzione di servizi per l' ospitalità .
2. Essa definisce e disciplina le seguenti strutture organizzate per l' esercizio dell' attività ricettiva extra - alberghiera:
- esercizi di affittacamere
- case e appartamenti per vacanze
- case per ferie
- ostelli per la gioventù
- foresterie per turisti
- rifugi alpini

Titolo II
Esercizi di affittacamere

Art. 3 – Definizione
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, destinate ai clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
2. Per i servizi complementari di cui al comma precedente, si intendono: fornitura e cambio di biancheria; pulizia e riassetto dei locali e spazi privati e comuni; fornitura di luce, acqua, riscaldamento, gas.
3. L' eventuale somministrazione dei pasti, comprese le bevande, con l' esclusione di quelle superalcoliche, è limitata alle persone alloggiate.
4. Chi affitta saltuariamente fino a due camere è escluso dagli obblighi di cui al successivo articolo 5.
Art. 4 – Caratteristiche tipologiche e requisiti igienico - sanitari
1. I locali adibiti a esercizio di affittacamere devono essere conformi alle prescrizioni edilizie e igienico - sanitarie.
2. Le camere da letto devono avere accesso indipendente dagli altri locali.
Art. 5 – Obblighi amministrativi
1. Chi intende esercitare l' attività di affittacamere deve fare domanda al sindaco, su apposito modello predisposto dalla Giunta regionale, specificando:
a) generalità del richiedente;
b) il numero e l' ubicazione dei vani destinati all' attività ;
c) il rispettivo numero delle camere e dei posti letto;
d) i servizi igienici sanitari;
e) la descrizione dell' arredamento;
f) i servizi complementari e l' eventuale fornitura della biancheria;
g) l' eventuale somministrazione di pasti o bevande;
h) i periodi di esercizio dell' attività .
2. Devono essere, inoltre, allegati alla domanda, il certificato sanitario, rilasciato dal responsabile del settore igiene dell' unità locale socio - sanitaria competente per territorio, i documenti atti a comprovare la disponibilità dei vani indicati per le finalità dichiarate, le ricevute comprovanti il versamento delle tasse di concessione previste dalle leggi vigenti, nonchè l' attestato di classificazione dell' esercizio di cui al successivo articolo 6.
3. Il gestore dell' esercizio deve possedere i requisiti previsti dall' articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con rd 18 giugno 1931, nº 773 ed è responsabile dell' osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, di quelle di pubblica sicurezza e di ogni altra comunque prescritta dalla legislazione vigente.
4. Il gestore inoltre deve essere iscritto alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall' articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
5. Il sindaco all' atto del rilascio dell' autorizzazione deve dare comunicazione alla Giunta regionale, alla giunta provinciale competente e alla azienda di promozione turistica, ove esista, di tutti i provvedimenti adottati.
Art. 6 – Classificazione e ricorsi
1. Gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie I, II, III e IV in relazione ai requisiti posseduti, secondo l' allegata tabella A).
2. Ai fini dell' applicazione dell' imposta di soggiorno, si applicano le equiparazioni di cui al quinto comma dell' articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 174 e successive modificazioni. L' imposta è applicata per quote giornaliere per soggiorni fino a sette giorni e in misura fissa per soggiorni da sette a centoventi giorni.
3. La classificazione è obbligatoria e l' attestato relativo deve essere esposto nei locali in modo ben visibile a tutti gli alloggiati.
4. La classificazione degli esercizi di affittacamere è effettuata dalla giunta provinciale sentita l' amministrazione comunale e l' azienda di promozione turistica ove esistente, e ha effetto sino a quando, per mutate circostanze di fatto, a richiesta dell' interessato o d' ufficio, sia necessario provvedere a una diversa classificazione. I pareri richiesti dalla giunta provinciale, devono essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui i pareri non vengano forniti entro i termini previsti, la giunta provinciale può provvedere senza ulteriori dilazioni. La classificazione viene assegnata in via provvisoria sulla base degli elementi denunciati di cui al successivo comma 5, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e attribuita in via definitiva entro 90 giorni dallo inizio dell' attività a seguito di accertamento da parte dell' amministrazione provinciale. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica, al Presidente della Giunta regionale che decide entro 90 giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che il Presidente della Giunta regionale si sia pronunciato il ricorso si intende respinto.
5. Al fine di ottenere la classificazione, gli interessati devono produrre all' amministrazione provinciale una domanda contenente tutti gli elementi atti a consentire la classificazione medesima; tale domanda è compilata su apposito modello fornito dalla Giunta regionale, e deve indicare se vengono somministrati alimenti e bevande.
6. Analoga domanda dovrà essere effettuata ogni qual volta siano state apportate modifiche alle strutture, alle attrezzature o a ogni altro requisito precedentemente dichiarato.
7. A seguito del provvedimento di classificazione o di sua modifica, viene rilasciato l' attestato di classificazione, contenente l' indicazione della categoria assegnata all' esercizio, nonchè il numero delle camere e dei letti autorizzati.
8. Il gestore di esercizio di affittacamere, che cessa di svolgere la relativa attività , deve darne comunicazione al sindaco, alla giunta provinciale, alla Giunta regionale e, ove esista, all' azienda di promozione turistica.
Art. 7 – Classificazione affittacamere esistenti
1. La giunta provinciale, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, provvede alla classificazione degli esercizi di affittacamere esistenti.
2. A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare, su appositi moduli, forniti dalla Giunta regionale, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per la classificazione medesima.
Art. 8 – Denuncia dei prezzi
1. Entro il 31 luglio di ogni anno, i gestori di esercizi di affittacamere sono tenuti a denunciare, alla giunta provinciale i prezzi massimi che intendono applicare a valere dal successivo 1 gennaio al 31 dicembre comprensivi di Iva, e imposta soggiorno, ove applicata.
2. Per i comuni classificati montani ai sensi della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 , i prezzi hanno validità dal successivo 1 dicembre e fino al 30 novembre dell' anno seguente.
3. I prezzi indicati nella denuncia devono comprendere tutte le prestazioni abituali di cui all' articolo 3 con esclusione della somministrazione di bevande.
4. La denuncia dovrà , inoltre, indicare i prezzi praticati per pasti a lista fissa (prima colazione, colazione e pranzo), nonchè gli altri eventuali servizi accessori (angolo cottura, garage e altri).
5. In applicazione dell' articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i prezzi massimi sono stabiliti dalla Giunta regionale, a seguito degli accordi raggiunti per le associazioni di categoria, entro il 31 ottobre di ogni anno.
6. A tal fine le province, entro il 30 settembre di ogni anno, devono inviare alla Giunta regionale un prospetto riepilogativo delle tariffe massime richieste dalla categoria.
Art. 9 – Pubblicità dei prezzi
1. E' fatto obbligo di tenere esposta nei locali adibiti all' esercizio, in modo bene visibile accanto all' attestato di classificazione, una tabella sulla quale deve essere indicato, secondo le varie possibilità d' alloggio, il prezzo massimo che può essere applicato.
2. Qualora vengano somministrati pasti, nella tabella dei prezzi deve essere indicato anche il prezzo di quelli a lista fissa, nonchè quello di << pensione >> o di << mezza pensione >> o di << pernottamento con prima colazione >>.
3. Il prezzo delle camere si intende riferito a una permanenza di durata anche inferiore a ventiquattro ore, comprensivo di pernottamento.
4. I prezzi di << pensione >> e << mezza pensione >> si applicano per soggiorni non inferiori ai tre giorni.
5. La tabella, compilata su apposito modello fornito dalla Giunta regionale, in due originali sottoscritti dal gestore dell' esercizio, deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno alla giunta provinciale, per il visto di conformità con i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale.
6. Non possono essere applicati prezzi superiori a quelli massimi stabiliti in tabella, concordati e approvati dalla Giunta regionale.
7. I gestori, che non abbiano provveduto alla regolare denuncia di cui all' articolo 8, non possono applicare prezzi superiori a quelli indicati nell' ultima denuncia regolare.
8. Chiunque provveda a far pubblicare prezzi e dati concernenti l' attrezzatura di esercizi di affittacamere deve attenersi ai dati riportati nella tabella prezzi.

Titolo III
Case e appartamenti per vacanze

Art. 10 – Definizione
1. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati, gestiti in forma imprenditoriale per la locazione ai turisti senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
2. Per immobili arredati si intendono le unità abitative arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, che vengono dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, entro i termini temporali indicati nel comma precedente, per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria.
3. Agli effetti del primo comma si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione organizzata non occasionale di tre o più case o appartamenti a uso turistico.
4. Le province provvedono alla classificazione, ai fini dell' applicazione dell' imposta di soggiorno, delle case e degli appartamenti locali a uso turistico, con i criteri di cui al successivo articolo 12.
Art. 11 – Obblighi amministrativi
1. Chi intende gestire cae e appartamenti per vacanze, secondo le modalità di cui all' articolo 10, deve richiedere preventiva autorizzazione al sindaco del comune in cui si svolge l' attività , indicando:
a) generalità del richiedente;
b) generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
c) i periodi di esercizio dell' attività ;
d) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
e) ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti.
2. Alla richiesta devono essere allegati:
a) certificato di abitabilità per ogni singola casa o appartamento;
b) attestato di classificazione, rilasciato dalla giunta provinciale, ai sensi del successivo articolo 12.
3. Il titolare dell' autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è , inoltre, tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
4. La tassa sulle concessioni regionali per il rilascio e il rinnovo dell' autorizzazione sanitaria va corrisposta per ciascun appartamento.
5. Chi esercita l' impresa di affittare case e appartamenti per vacanze deve possedere i requisiti prescritti dall' articolo 11 del ts delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con rd 18 giugno 1931, n. 773 ed è responsabile dell' osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, di quelle di pubblica sicurezza e di ogni altra comunque prescritta dalla legislazione vigente.
6. Presso la sede dell' impresa deve essere tenuto e aggiornato un registro vidimato dal sindaco, riportante i dati relativi alle unità immobiliari a disposizione.
7. I titolari o gestori esercenti la suddetta attività ricettiva sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall' articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
8. Il sindaco deve dare comunicazione alla Giunta regionale, alla giunta provinciale competente e all' azienda di promozione turistica, ove esista, di tutti i provvedimenti adottati.
Art. 12 – Classificazione e ricorsi
1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono classificati nelle categorie I, II, III, IV, in relazione ai requisiti posseduti, secondo l' allegata tabella A.
2. La classificazione è obbligatoria e l' attestato relativo deve essere esposto, in modo ben visibile, in ogni unità abitativa.
3. La classificazione è effettuata dalla giunta provinciale, sentite l' amministrazione comunale e l' azienda di promozione turistica ove esistente tenuto conto della attrezzatura e dell' ubicazione dei singoli immobili e ha effetto sino a quando, per mutate circostanze di fatto, a richiesta dell' interessato o d' ufficio, sia necessario provvedere a una diversa classificazione.
4. Al fine di ottenere la classificazione, gli interessati devono produrre alla giunta provinciale una domanda, su apposito modello fornito dalla Giunta regionale, contenente tutti gli elementi atti a consentire la classificazione medesima. I pareri richiesti dalla giunta provinciale, devono essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui i pareri non vengano forniti entro i termini previsti, la giunta provinciale può provvedere senza ulteriori dilazioni.
5. Analoga domanda deve essere prodotta ogni qualvolta siano state apportate modifiche alle strutture, alle attrezzature o a ogni altro requisito precedentemente dichiarato.
6. A seguito del provvedimento di classificazione o di modifica della stessa viene rilasciato un attestato contenente l' indicazione della categoria assegnata.
7. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica, al Presidente della Giunta regionale che decide entro 90 giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, senza che il Presidente della Giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.
8. Chi esercita l' impresa di affittare case e appartamenti per vacanze, qualora cessi di svolgere la relativa attività , deve darne comunicazione al sindaco, e alla giunta provinciale e, ove esistente, alla azienda di promozione turistica.
Art. 13 – Classificazione case e appartamenti per vacanze esistenti
1. La giunta provinciale, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, provvede alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze esistenti.
2. A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare, su appositi moduli, forniti dalla Giunta regionale, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per la classificazione medesima.
Art. 14 – Denuncia dei prezzi
1. Entro il 31 luglio di ogni anno, gli esercenti sono tenuti a denunciare alla giunta provinciale i prezzi massimi, comprensivi di Iva, distinti per categoria, relativi alle diverse possibilità di alloggio, che intendono applicare a valere dal successivo 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Per i comuni classificati montani, ai sensi della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 , i prezzi hanno validità dal successivo 1 dicembre e fino al 30 novembre dell' anno seguente.
3. Ai fini dell' applicazione dell' imposta di soggiorno, si applicano le equiparazioni di cui al quinto comma dell' articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 174 e successive modificazioni. L' imposta è applicata per quote giornaliere, per soggiorni fino a sette giorni e in misura fissa per soggiorni da sette a centoventi giorni.
4. I prezzi comprendono l' imposta di soggiorno, che comunque, deve essere riscossa dall' esercente e versata all' ente esattore secondo le vigenti leggi.
5. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la denuncia dei prezzi deve essere presentata entro 10 giorni dalla disponibilità dell' immobile.
6. In applicazione dell' articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i prezzi massimi sono stabiliti dalla Giunta regionale, a seguito degli accordi raggiunti con le associazioni di categoria, entro il 31 ottobre di ogni anno.
7. A tal fine le province, entro il 30 settembre di ogni anno, devono inviare alla Giunta regionale un prospetto riepilogativo delle tariffe massime richieste dalla categoria.
Art. 15 – Pubblicità dei prezzi
1. E' fatto obbligo di tenere esposta, in ciascuna unità immobiliare, in modo ben visibile accanto all' attestato di classificazione, una tabella sulla quale devono essere indicati i prezzi massimi che possono essere applicati.
2. La tabella, compilata su apposito modello, fornito dalla Giunta regionale, in due originali sottoscritti dall' esercente, deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno alla giunta provinciale per il visto di conformità con i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale.
3. Non possono essere applicati prezzi superiori a quelli massimi stabiliti in tabella concordati e approvati dalla Giunta regionale.
4. Gli esercenti, che non abbiano provveduto alla regolare denuncia di cui all' articolo 14, non possono applicare prezzi superiori a quelli indicati nell' ultima denuncia regolare.
5. Chiunque provveda a far pubblicare prezzi e dati, concernenti l' attrezzatura di case e appartamenti per vacanze, deve attenersi ai dati riportati nella tabella prezzi.

Titolo IV
Case per ferie

Art. 16 – Definizione
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Art. 17 – Caratteristiche tipologiche e requisiti igienico - sanitari
1. Gli immobili, adibiti a case per ferie, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni igienico - sanitarie e urbanistiche.
2. In particolare devono possedere:
- accesso indipendente
- cucina
- sala da pranzo
- locale di soggiorno
- adeguati servizi igienici comuni e comunque non inferiori a due wc a uso dei locali comuni
- un wc ogni 10 posti letto
- un lavabo ogni 6 posti letto
- una doccia ogni 12 posti letto col minimo comunque di un wc una doccia e due lavabi per ogni piano (nel rispetto del rapporto con i posti letto, non si computano quelli in camere con servizi privati)
- adeguato arredamento delle camere comprendente al minimo un letto e una sedia per persona oltre allo armadio, al tavolino e al cestino per rifiuti
- telefono a uso degli ospiti.
Art. 18 – Obblighi amministrativi
1. Chi intende gestire case per ferie, secondo le modalità di cui all' articolo 16, deve richiedere preventiva autorizzazione al sindaco del comune in cui svolge l' attività , indicando:
a) generalità del richiedente;
b) generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
c) periodi di esercizio dell' attività ;
d) caratteristiche e modalità di presentazione dei servizi;
e) ubicazione e caratteristiche delle case per ferie.
2. Alla richiesta deve essere allegato il certificato di abitabilità.
3. Il titolare dell' autorizzazione a gestire la casa per ferie è inoltre tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione delle caratteristiche della casa per ferie stessa.
4. L' autorizzazione che presuppone, da parte dei richiedenti, la completa disponibilità dei locali e degli allestimenti, deve essere esposta al pubblico e deve riportare le generalità del responsabile.
5. Le case per ferie possono avere apertura annuale o stagionale; le aperture stagionali non possono essere inferiori a tre mesi.
6. I conduttori di case per ferie, che cessano di svolgere la relativa attività , devono darne comunicazione al sindaco.
7. Il sindaco deve dare comunicazione alla Giunta regionale, alla giunta provinciale competente e alla azienda di promozione turistica, ove esista, di tutti i provvedimenti adottati.
8. Il titolare dell' autorizzazione a gestire case per ferie non è tenuto a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, prevista dall' articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Art. 19 – Classificazione
1. Le case per ferie sono classificate in un' unica categoria.
2. Ai fini dell' applicazione dell' imposta di soggiorno ove prevista, si applicano le quote vigenti all' atto dell' imposizione previste per gli alloggi di quarta categoria.
Art. 20 – Denuncia dei prezzi
1. Entro il 31 luglio di ogni anno, i gestori sono tenuti a denunciare alla giunta provinciale i prezzi massimi comprensivi di Iva e imposta di soggiorno, ove applicata, relativi ai servizi prestati, che intendono applicare a valere dal successivo 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Per i comuni classificati montani, ai sensi della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 , i prezzi hanno validità dal successivo 1 dicembre e fino al 30 novembre dell' anno seguente.
3. Per le nuove strutture, la denuncia dei prezzi deve essere presentata entro 10 giorni dal rilascio della autorizzazione all' esercizio dell' azienda.
4. I prezzi indicati nella denuncia devono comprendere, oltre al pernottamento, anche tutte le prestazioni abituali (luce, riscaldamento, acqua corrente calda e fredda, ecc.).
Art. 21 – Pubblicità dei prezzi
1. E' fatto obbligo di tenere esposta nel locale di ricevimento, in modo ben visibile, una tabella su modello predisposto dalla Giunta regionale, sulla quale devono essere indicati i prezzi praticati.
2. Gli esercenti, che non abbiano provveduto alla regolare denuncia di cui all' articolo 20, non possono applicare prezzi superiori a quelli indicati nell' ultima denuncia regolare.
Art. 22 – Case per ferie esistenti
1. I titolari di immobili, già qualificati case per ferie ai sensi della precedente legislazione, sono tenuti a comunicare al sindaco, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, su apposito modello fornito dalla Giunta regionale, gli elementi necessari per la verifica dei requisiti previsti dall' articolo 17.
2. Qualora venga accertato che una casa per ferie non possiede i requisiti minimi di cui al predetto articolo 17, è consentita, a domanda, la prosecuzione dell' esercizio per la durata massima di tre anni a decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, a condizione che il proprietario si impegni nelle forme previste dalla legge a dotare la struttura dei requisiti minimi necessari entro tale termine.

Titolo V
Ostelli per la gioventù

Art. 23 – Definizione
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da enti o associazioni riconosciute ai sensi dell' articolo 12 del codice civile.
Art. 24 – Caratteristiche tipologiche e requisiti igienico - sanitari
1. Gli immobili, adibiti a ostelli per la gioventù, devono essere conformi alle prescrizioni igienico - sanitarie.
2. In particolare, devono disporre di camere, di camerate e di servizi disposti in settori separati per uomini e donne, e inoltre di:
- un wc ogni 10 posti letto;
- una doccia ogni 12 posti letto;
- un lavabo ogni 6 posti letto con un minimo di un wc, una doccia, due lavabi per piano (nel rispetto del rapporto con i posti letto, non si computano quelli in camere con servizi privati);
- adeguato arredamento delle camere comprendente al minimo: un letto e una sedia per persona, un armadietto o stipetto ove l' ospite possa lasciare sotto chiave, a sua disposizione, propri effetti personali;
- telefono a uso degli ospiti;
- locale di ricevimento;
- locali di ritrovo - soggiorno con una superficie complessiva non inferiore a mq 0,50 per ogni posto letto.
3. Tali complessi possono disporre anche di una mensa economica per gli ospiti e di una cucina comune, dove gli ospiti possano prepararsi i pasti.
Art. 25 – Obblighi amministrativi
1. Chi intende gestire ostelli per la gioventù , secondo le modalità di cui all' articolo 23, deve richiedere preventiva autorizzazione al sindaco del comune in cui si svolge l' attività , indicando:
- generalità del richiedente;
- generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
- periodi di esercizio dell' attività ;
- caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
- ubicazione e caratteristiche dell' ostello per la gioventù che intende gestire.
2. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il certificato di agibilità .
3. Il titolare dell' autorizzazione a gestire ostelli per la gioventù è, inoltre, tenuto a comunicare preventivamente al sindaco ogni variazione delle caratteristiche dello stesso.
4. L' autorizzazione, rilasciata dal sindaco, può comprendere anche l' esercizio dell' attività di vendita delle bevande analcoliche e alcoliche - esclusi i superalcolici - nonchè di mensa, limitatamente alle persone ospitate.
5. L' apertura può essere annuale o stagionale; quella stagionale non può essere inferiore a tre mesi.
6. Il titolare dell' autorizzazione all' esercizio ad apertura annuale può sospendere l' attività per un periodo non superiore a sei mesi, previa motivata richiesta e autorizzazione del sindaco.
7. Il sindaco, in caso di accertate particolari circostanze di forza maggiore, con proprio motivato provvedimento, può concedere una ulteriore sospensione di sei mesi.
8. L' autorizzazione all' esercizio è revocata qualora la sospensione dell' attività abbia durata superiore a quella autorizzata.
9. Il sindaco deve dare comunicazione alla Giunta regionale, alla giunta provinciale competente e all' azienda di promozione turistica, ove esista, di tutti i provvedimenti adottati.
10. I soggetti preposti alla gestione della suddetta attività ricettiva non sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio( REC) prevista dall' articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Art. 26 – Classificazione
1. Gli ostelli per la gioventù sono classificati in una unica categoria.
2. Ai fini dell' applicazione dell' imposta di soggiorno, ove prevista, si applicano le quote vigenti all' atto della imposizione, previste per gli alloggi di quarta categoria.
Art. 27 – Denuncia dei prezzi
1. Gli esercenti sono obbligati a denunciare alla Giunta provinciale, su apposito modello predisposto dalla Giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, i prezzi massimi che intendono praticare a valere dal successivo 1o gennaio al 31 dicembre comprensivi di Iva e imposta di soggiorno, ove applicata.
2. Per i comuni classificati montani, ai sensi della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 i prezzi hanno validità dal successivo 1o dicembre e fino al 30 novembre dell' anno seguente.
Art. 28 – Pubblicità dei prezzi
1. E' fatto obbligo di tenere esposta, in modo ben visibile nella zona di ricevimento degli ospiti, una tabella su modello predisposto dalla Giunta regionale, sulla quale devono essere indicati i prezzi praticati.
2. Gli esercenti, che non abbiano provveduto alla regolare denuncia, di cui all' articolo 27, possono applicare prezzi superiori a quelli indicati nell' ultima denuncia regolare.
3. Chiunque provveda a far pubblicare prezzi e dati, concernenti l' attrezzatura di ostelli per la gioventù , deve attenersi ai dati riportati nell' autorizzazione del sindaco.
Art. 29 – Ostelli per la gioventù esistenti
1. I titolari di immobili, gia qualificati ostelli per la gioventù ai sensi della precedente legislazione, sono tenuti a comunicare al sindaco, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, su apposito modello fornito dalla Giunta regionale, gli elementi necessari per la verifica dei requisiti previsti dall' articolo 24.
2. Qualora venga accertato che un ostello per la gioventù non possiede i requisiti minimi di cui al secondo comma dell' articolo 24 è consentita, a domanda, la prosecuzione dell' esercizio per la durata massima di tre anni a decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, a condizione che il proprietario si impegni nelle forme previste dalla legge a dotare la struttura dei requisiti minimi necessari entro tale termine.

Titolo VI
Foresterie per turisti

Art. 30 - Definizione e caratteristiche
1. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati, e, in genere tutte le altre strutture pubbliche o private che in particolari periodi dell' anno possano offrire ospitalità attraverso una gestione senza scopo di lucro a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, e non rientrino in alcuna delle tipologie già previste dalla presente legge.
2. Trovano applicazione le norme previste per le case per ferie per quanto concerne le caratteristiche tipologiche, i requisiti igienico - sanitari e gli obblighi amministrativi.
3. I gestori delle foresterie non sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale( REC) del Registro degli esercenti il commercio prevista dall' art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Titolo VII
Rifugi alpini

Art. 31 - Definizione
1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità in zone isolate di montagna fuori dei centri abitati, custodite e aperte al pubblico, sufficientemente attrezzate per la sosta, il ristoro e il pernottamento degli alpinisti e degli escursionisti secondo quanto previsto dal successivo articolo 32.
2. Non rientrano nella disciplina della presente legge le strutture classificate o classificabili come rifugi sociali d'alta montagna o come bivacchi fissi d'alta quota, che sono regolamentate dalla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 .
3. I rifugi compresi nel “demanio forestale della Regione Veneto” già classificati come tali ai sensi della preesistente normativa, in considerazione della rilevanza del demanio forestale regionale sotto l'aspetto naturalistico ed escursionistico, sono di diritto classificati rifugi sociali d'alta montagna ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 .
Art. 32 - Caratteristiche tipologiche
1. I rifugi devono possedere carattere di costruzione permanente aperta al pubblico nella stagione turistica, sorgere a quota superiore a mt 1.300 ed essere ubicati in luoghi favorevoli all'escursione alpina. Eccezionalmente, in relazione alla particolare posizione tipografica, alle difficoltà di accesso e all'importanza turistico-alpinistica della località, possono essere autorizzati rifugi alpini in zone montane di altitudine non inferiore a mt. 1.000.
2. I rifugi alpini devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per il ricovero, la sosta, il ristoro e il pernottamento e in particolare devono disporre:
a) di locali riservati all'alloggiamento del gestore-custode;
b) di servizio di cucina o di idonea attrezzatura per la preparazione comune dei pasti;
c) di spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
d) di spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposte del tipo “a castello”;
e) di servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati, per quanto tecnicamente realizzabile, alle capacità ricettive, con un minimo di un gruppo per ciascuno dei piani abitabili;
f) di impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue;
g) di posto telefonico o, nel caso di impossibilità di allaccio, di apparecchiature di radio - telefono o similare;
h) di adeguato numero di apparecchi estintori, di tipo omologato e costantemente controllato, convenientemente distribuiti nei vari locali;
i) di una lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba;
l) di una cassetta di pronto soccorso e medicazione convenientemente dotata e costantemente aggiornata nonchè di una barella di soccorso e, in caso di apertura invernale, di pale e sonde per valanga;
m) di piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino.
3. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dallo esterno anche in caso di abbondanti nevicate.
4. Durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per lo intero arco della giornata.
Art. 33 - Custode-gestore
1. Il custode-gestore del rifugio alpino deve possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del tu delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con rd 18 giugno 1931, n. 773.
2. La nomina del custode-gestore da parte del proprietario deve essere approvata dal sindaco, previo accertamento che il medesimo abbia idoneità fisica, adeguata conoscenza della zona, nonchè delle vie di accesso ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini e abbia la capacità di apprestare le necessarie provvidenze in caso di pericolo e i soccorsi sanitari di primo intervento.
3. Per detto accertamento, il sindaco si avvale della certificazione rilasciata dal delegato del Corpo nazionale soccorso alpino competente per zona.
4. Il sindaco prescinde da tale accertamento qualora il custode-gestore proposto sia titolare di licenza di guida alpina o aspirante guida alpina e risulti iscritto nell'apposito elenco regionale.
Art. 34 - Apertura e gestione
1. Chi intende gestire un rifugio alpino secondo le modalità di cui all'articolo 31, deve richiedere preventiva autorizzazione al sindaco del comune cui svolge l'attività indicandone:
a) generalità del richiedente;
b) generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
c) la denominazione proposta per il rifugio;
d) i periodi di apertura.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnico-descrittiva dalla quale risultino l'ubicazione, la altitudine della località e le vie d'accesso nonchè le caratteristiche tipologiche, i requisiti tecnici e le dotazioni delle strutture. La relazione deve essere corredata da una corografia in scala 1: 50.000, dalla pianta dei vari piani e da almeno una sezione dell'immobile.
3. L'autorizzazione a gestire un rifugio alpino, rilasciata dal sindaco, comprende, oltre all'esercizio propriamente ricettivo, anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
4. Alla domanda di autorizzazione il sindaco provvede, entro 60 giorni dal ricevimento, previo accertamento dei requisiti suddetti. Del provvedimento adottato il sindaco deve inviare, entro 30 giorni, copia alla Giunta regionale, alla provincia e all'azienda di promozione turistica, ove esistente.
5. I soggetti preposti alla gestione della suddetta attività ricettiva sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio (REC) prevista dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 271. Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione le associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro.
Art. 35 - Durata dell'autorizzazione alla gestione - periodo apertura
1. L'autorizzazione a gestire un rifugio alpino dura fino al 31 dicembre e deve essere rinnovata annualmente, su domanda dell'interessato, mediante vidimazione sullo atto originale.
2. E' fatto obbligo al gestore di comunicare tempestivamente al sindaco ogni variazione del periodo di apertura previsto.
3. Nel caso di sospensione temporanea o cessazione dell'attività, il titolare (o il gestore) deve dare immediato avviso al sindaco, alla Giunta regionale, alla provincia e all'azienda di promozione turistica ove esistente e provvedere alla restituzione dell'originale dell'autorizzazione.
Art. 36 - Denuncia e pubblicità dei prezzi
1. Entro il 31 luglio di ogni anno, i titolari o i gestori di rifugi alpini sono obbligati a denunciare al sindaco i prezzi massimi del pernottamento (comprensivi di Iva) e quelli di tutte le altre prestazioni fornite, con validità per l'anno successivo.
2. I prezzi devono essere comprensivi di riscaldamento e dell'Iva con corrispondenti adeguamenti automatici, in aumento o in diminuzione in caso di variazione in più o in meno delle aliquote Iva.
3. Copia di tale denuncia è inviata dal sindaco alla Giunta regionale entro il 30 settembre successivo. La Giunta regionale in applicazione dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, stabilisce i prezzi massimi del pernottamento, a seguito degli accordi raggiunti con le associazioni di categoria, entro il 31 ottobre.
4. E' fatto obbligo, altresì, tenere esposta in luogo ben visibile una tabella, fornita dalla Giunta regionale, riportante i prezzi del pernottamento, dei cibi e delle bevande, nonchè di tutte le altre prestazioni.
5. Tale tabella, compilata su apposito modello, fornito dalla Giunta regionale, sottoscritta dal custode - gestore, deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno al sindaco per il visto di conformità con i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale.
6. Per il pernottamento non possono essere applicati prezzi superiori a quelli massimi comprensivi di ogni onere stabiliti in tabella, concordati e approvati dalla Giunta regionale.
7. Chiunque provveda a far pubblicare prezzi e dati concernenti l'attrezzatura dei rifugi alpini deve attenersi ai dati riportati nella tabella prezzi.
8. I titolari e i gestori dei rifugi alpini di nuova apertura devono presentare la denuncia di cui al primo comma, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio stesso.
9. L'inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma, comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.
Art. 37 - Rifugi alpini esistenti
1. I titolari di immobili, già qualificati rifugi alpini ai sensi della precedente legislazione, sono tenuti a comunicare al sindaco, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su apposito modello fornito dalla Giunta regionale, gli elementi necessari per la verifica dei requisiti previsti dall'articolo 32.
2. Qualora venga accertato che un rifugio non possiede i requisiti di cui al primo comma dell'articolo 32, il sindaco procede d'ufficio alla revoca della qualifica di rifugio alpino.
3. I titolari di immobili, ai quali venga revocata la qualifica di rifugio alpino ai sensi del precedente comma, possono fare domanda per il rilascio di una licenza di esercizio pubblico e hanno comunque diritto a ottenerla qualora siano in possesso dei relativi requisiti soggettivi e qualora i vani corrispondano alle vigenti norme sanitarie.
4. Ai titolari dei rifugi alpini esistenti, che risultano non possedere i requisiti minimi previsti dal secondo comma dell'articolo 32, è consentita, a domanda, la prosecuzione dell'esercizio per la durata massima di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a condizione che il proprietario si impegni nelle forme previste dalla legge a dotare la struttura dei requisiti minimi necessari entro tale termine.
Art. 38 - Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti del sindaco, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data della notifica, al Presidente della Giunta regionale, che decide, entro 90 giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, senza che il Presidente della Giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.

Titolo VIII
Norme comuni

Art. 39 - Registrazione e notifica delle persone alloggiate
1. I gestori delle strutture ricettive, disciplinate dalla presente legge, sono tenuti all'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 109 del tu delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con rd 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e a comunicare giornalmente il movimento degli ospiti, ai fini della rilevazione statistica,e dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, su appositi modelli, alle aziende di promozione turistica, ove esistenti, o alle autorità di pubblica sicurezza.
2. Per i rifugi alpini situati in località particolarmente isolate le schede di notifica devono pervenire nel più breve tempo possibile.
Art. 40 - Dipartimento regionale per il turismo
1. Per quanto di competenza della Giunta regionale, previsto dalla presente legge, la Giunta stessa si avvale del Dipartimento regionale per il turismo.
2. La Giunta regionale può disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari.
Art. 41 - Rinnovi annuali
1. L' autorizzazione, anche per i complessi ad apertura stagionale, viene rinnovata annualmente su presentazione di domanda, mediante vidimazione sull' atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.
Art. 42 - Sanzioni
1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500 mila a un massimo di lire 3 milioni.
2. Chiunque attribuisce al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo una attrezzatura non conforme a quelle indicate nell'autorizzazione o una denominazione diversa da quella approvata è assoggettato a una sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni. In caso di reiterata violazione, viene disposta la revoca dell'autorizzazione.
3. Chiunque eserciti una attività ricettiva di cui alla presente legge, sprovvisto della relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni e alla immediata chiusura dell'esercizio.
4. Chiunque applichi prezzi superiori a quelli denunciati e approvati, è soggetto alla sanzione amministrativa pari a 50 volte l'illecito riscosso, con un minimo di lire 100 mila. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione.
5. Chiunque doti, in modo permanente, le camere e le unità abitative di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione per posto letto in più.
6. La mancata esposizione al pubblico della autorizzazione all'esercizio o delle tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono comminate dal presidente della giunta provinciale. Le sanzioni di cui ai commi 3, 5 e 6 sono comminate dal sindaco.
8. In caso di persistente inadempienza nell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di grave violazione dei medesimi, può disporsi la sospensione della licenza sino a quando il titolare o gestori non abbia ottemperato a quanto prescritto.
9. Le somme introitate per le sanzioni comminate dal presidente della giunta provinciale o dal sindaco sono trattenute dall'ente che le ha comminate.
Art. 43 - Modalità di esercizio delle funzioni delegate
1. Le funzioni, conferite alla provincia competente per territorio e ai relativi organi, si intendono delegate a tempo indeterminato.
2. L' esercizio delle funzioni delegate avviene, altresì , nel rispetto del piano regionale di sviluppo, di cui all' articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , nonchè di ogni altro atto di programmazione, indirizzo o coordinamento, emanato per la materia della Giunta o dal Consiglio regionale, nell' ambito della rispettiva competenza.
3. La Regione e le province sono tenute a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
4. A norma dell' articolo 55 dello Statuto, la Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all' esercizio delle funzioni delegate.
5. In caso di violazione di legge, di inadempimento o inerzia, la Giunta regionale diffida l' ente al compimento degli atti prescritti, indipendentemente dall' esercizio dei poteri sostitutivi in ordine ai singoli atti spettanti allo organo regionale di controllo.
6. Quando i fatti, di cui al precedente comma, sono ripetutamente accertati o quando si tratti di inosservanza delle direttive degli atti, di cui al secondo comma, la Giunta regionale promuove, previa formale diffida, la revoca delle funzioni delegate.
7. La revoca è deliberata dal Consiglio regionale, previa disciplina dei rapporti pendenti.
Art. 44 - Norma finanziaria
1. Per il rimborso delle spese relative all' esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale ripartisce tra le amministrazioni provinciali un fondo la cui entità è stabilita annualmente con legge di bilancio.
Art. 45
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano più nella Regione Veneto le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1111 << Disciplina degli affittacamere >>.
Art. 46 - Norme transitorie
1. In applicazione dell' articolo 5, ultimo comma, della legge 17 magggio 1983, n. 217, i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono l' attività di gestione di strutture ricettive extra - albierghiere, hanno diritto di ottenere l' iscrizione alla sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, nº 426, su loro specifica domanda.
Art. 47 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
ALLEGATO alla L.R. 9 agosto 1988, n. 37 , relativa a:
Classificazione delle strutture ricettive extra-alberghiere.
Tabella A
Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l' esercizio di affittacamere e case e appartamenti per vacanze ai fini della comparazione alle categorie previste dal rdl 24 novembre 1938, n. 1926 (i parametri cui fa riferimento sono quelli fissati dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, sull' equo canone):
1) CONSERVAZIONE
- normale coefficiente 1.00
- mediocre coefficiente 0.80
- scadente coefficiente 0.60
2) UBICAZIONE
- centro storico o centrale coefficiente 1.00
- semiperiferica coefficiente 1.20
- zone di pregio particolare
site nella zona agricola coefficiente 1.20
- periferica coefficiente 1.00
- agricola coefficiente 0.85
NB - L' ubicazione può intendersi riferita alle attrattive turistiche della località .
3) LIVELLO
- piano attico coefficiente 1.20
- piani intermedi coefficiente 1.00
- piano terreno coefficiente 0.90
- piano seminterrato coefficiente 0.80
4) TIPOLOGIA DEL FABBRICATO
- A/ 1 coefficiente 2.00
- A/ 2 coefficiente 1.25
- A/ 3 coefficiente 1.05
- A/ 4 coefficiente 0.80
- A/ 5 coefficiente 0.50
- A/ 6 coefficiente 0.70
- A/ 7 coefficiente 1.40
5) ARREDAMENTO
- signorile coefficiente 1.00
- curato coefficiente 0.80
- decoroso coefficiente 0.60
- sufficiente coefficiente 0.40
Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti coefficienti minimi per le singole categorie:
- Ia categoria superiore o uguale a 1.82
- IIa categoria superiore o uguale a 1.50
- IIIa categoria superiore o uguale a 0.750
- IVa categoria superiore o uguale a 0.384


SOMMARIO