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Legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 (BUR n. 47/1988)

Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente 'Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale'

Legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 (BUR n. 47/1988)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1979, n. 32 CONCERNENTE “NORME PER LA POLIZIA IDRAULICA E PER L’ESTRAZIONE DI MATERIALI LITOIDI NEGLI ALVEI E NELLE ZONE GOLENALI DEI CORSI D' ACQUA E NELLE SPIAGGE E FONDALI LACUALI DI COMPETENZA REGIONALE”. (1) (2)

Art. 1 (3)

1. L’estrazione e l’asporto di sabbia e ghiaie nell’alveo e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale, laddove si appalesi la necessità di attuare interventi per la sicurezza e la buona regimazione delle acque, è regolata da piani di estrazione predisposti dagli uffici regionali del Genio civile e approvati dal direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

Art. 2 (4)

1. Dopo l’approvazione dei piani, di cui all’articolo 1, l’estrazione e l’asporto di sabbie e ghiaie è autorizzata, sotto il profilo della compatibilità con il buon regime delle acque e in armonia coi piani stessi, dal direttore dell’ufficio regionale del Genio civile competente per territorio fino a 30.000 metri cubi e, oltre tale quantità, dal direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.
2. In assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi. ( 5)
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, sono rilasciate in conformità alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale.
4. Per le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, ai volumi eccedenti i 10.000 metri cubi si applica un aumento del 5 per cento al canone dovuto per l’estrazione e l’asporto di sabbie e ghiaie.

Art. 3

1. Le altre funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d'acqua, le relative pertinenze idrauliche, le spiagge e i fondali lacuali di competenza regionale, sono esercitate dal direttore dell’ufficio regionale del Genio civile, competente per territorio.
2. Il rilascio di autorizzazioni è subordinato al parere favorevole della Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui al citato articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . ( 6)

Art. 4

1. Le nuove inalveazioni e rettifiche dei corsi d' acqua di competenza regionale, nonchè le permute e alienazioni dei relitti demaniali sono autorizzate sotto il profilo idraulico dal dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, previo parere della Commissione consultiva di cui all' articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . ( 7)

Art. 5

1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente legge è esercitata dagli uffici del Genio civile e dai Servizi forestali regionali competenti per territorio.

Art. 6

1. La Giunta regionale è autorizzata a restituire allo Stato le somme percette dalla Regione a titolo di concessione, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 , abrogata con la presente legge.
2. L’obbligo di restituzione decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 1986, n. 133.

Art. 7

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) Il titolo della presente legge è errato perché non si tratta di una modifica ma di una sostituzione con l'abrogazione espressa della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 operata dall'art. 7.
( 2) Con sentenza n. 44/2023 (G.U. – 1^ Serie speciale n. 12/2023) la Corte costituzionale ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge regionale n. 27 del 2021, che aveva sostituito il comma 2 dell’articolo 4 della presente legge, per violazione degli articoli 3 e 9 della Costituzione sotto il profilo della incongruità ed irragionevolezza delle scelte operate dal legislatore: in effetti, afferma la Corte, la esegesi della disposizione impugnata conduce a ritenere che, con le modifiche ad essa da ultimo apportate, siano state considerevolmente ampliate le quantità di materiale litoide che può essere estratto dagli alvei e dalle zone golenali in assenza di appositi piani; quanto sopra laddove la “eccezionalità di un’autorizzazione all’attività estrattiva in assenza di piani doveva portare a qualificare come non replicabile il prelievo straordinario nei limiti dei 20.000 metri cubi” (oggi portato a una pluralità di interventi di estrazione e commisurata a un volume massimo quattro volte superiore (pari a 80.000 metri cubi). Ne consegue un giudizio di incongruità e irragionevolezza della scelta del legislatore veneto di aumentare la quantità di materiali litoidi che si possono estrarre in assenza di piani estrattivi, anche per l’incidenza che tale ampliamento determina sulla salvaguardia di un adeguato livello di tutela dell’ambiente e del paesaggio; il Governo aveva impugnato la legge regionale relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo 19 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 con il ricorso n. 66/2021 .
( 3) Articolo sostituito da comma 1 art. 2 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 .
( 4) Articolo sostituito da comma 1 art. 2 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 . In precedenza articolo modificato da comma 1 art. 27 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
( 5) Con sentenza n. 44/2023 (G.U. – 1^ Serie speciale n. 12/2023) la Corte costituzionale ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge regionale n. 27 del 2021, che aveva sostituito il comma 2 dell’articolo 4 della presente legge, per violazione degli articoli 3 e 9 della Costituzione sotto il profilo della incongruità ed irragionevolezza delle scelte operate dal legislatore: in effetti, afferma la Corte, la esegesi della disposizione impugnata conduce a ritenere che, con le modifiche ad essa da ultimo apportate, siano state considerevolmente ampliate le quantità di materiale litoide che può essere estratto dagli alvei e dalle zone golenali in assenza di appositi piani; quanto sopra laddove la “eccezionalità di un’autorizzazione all’attività estrattiva in assenza di piani doveva portare a qualificare come non replicabile il prelievo straordinario nei limiti dei 20.000 metri cubi” (oggi portato a una pluralità di interventi di estrazione e commisurata a un volume massimo quattro volte superiore (pari a 80.000 metri cubi). Ne consegue un giudizio di incongruità e irragionevolezza della scelta del legislatore veneto di aumentare la quantità di materiali litoidi che si possono estrarre in assenza di piani estrattivi, anche per l’incidenza che tale ampliamento determina sulla salvaguardia di un adeguato livello di tutela dell’ambiente e del paesaggio; il Governo aveva impugnato la legge regionale relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo 19 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 con il ricorso n. 66/2021, che aveva così sostituito il comma 2 dell’articolo 2: “2. In assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi per singolo intervento. Possono essere presentati dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri cubi.”.
( 6) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 7) Articolo così sostituito dall'art. 9 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.


SOMMARIO
Legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 (BUR n. 47/1988)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1979, n. 32 CONCERNENTE “NORME PER LA POLIZIA IDRAULICA E PER L’ESTRAZIONE DI MATERIALI LITOIDI NEGLI ALVEI E NELLE ZONE GOLENALI DEI CORSI D'ACQUA E NELLE SPIAGGE E FONDALI LACUALI DI COMPETENZA REGIONALE”


Art. 1
1. L’estrazione e l’asporto di sabbia e ghiaie nell’alveo e nelle zone golenali dei corsi d' acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale, laddove si appalesi la necessità di attuare interventi per la sicurezza e la buona regimazione delle acque, è regolata da piani di estrazione predisposti dagli uffici regionali del Genio civile e approvati dalla Giunta regionale, sentito il comune e la comunità montana, ove esista, previo parere della Commissione tecnica regionale di cui all’ articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Art. 2
1. Dopo l’approvazione dei piani, di cui al precedente articolo, l’estrazione e l’asporto di sabbie e ghiaie è autorizzata, sotto il profilo della compatibilità con il buon regime delle acque e in armonia coi piani stessi, dal direttore dell’ufficio regionale del Genio civile competente per territorio fino a 5000 metri cubi e, oltre tale quantità, dal coordinatore del Dipartimento dei lavoro pubblici.
2. In assenza di piani estrattivi ovvero nelle more della loro approvazione, il limite è abbassato a 3.000 metri cubi e le autorizzazioni sono soggette al parere favorevole, rispettivamente, della Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all’articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e della Commissione tecnica regionale, di cui all’articolo 23 della stessa legge. Le norme transitorie hanno durata massima di tre anni.
3. L’autorizzazione regionale è rilasciata in vista del provvedimento concessorio di competenza statale.
Art. 3
1. Le altre funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d' acqua, le relative pertinenze idrauliche, le spiagge e i fondali lacuali di competenza regionale, sono esercitate dal direttore dell’ufficio regionale del Genio civile, competente per territorio.
2. Il rilascio di autorizzazioni è subordinato al parere favorevole della Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui al citato articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Art. 4
1. Le nuove inalveazioni e rettifiche dei corsi d' acqua di competenza regionale, nonchè le permute e alienazioni dei relitti demaniali sono autorizzate sotto il profilo idraulico dal dirigente coordinatore del Dipartimento dei lavori pubblici, previo parere favorevole della Commissione tecnica regionale di cui all' articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Art. 5
1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente legge è esercitata dagli uffici del Genio civile e dai Servizi forestali regionali competenti per territorio.
Art. 6
1. La Giunta regionale è autorizzata a restituire allo Stato le somme percette dalla Regione a titolo di concessione, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 , abrogata con la presente legge.
2. L’obbligo di restituzione decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 1986, n. 133.
Art. 7
Art. 8
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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