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Legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 (BUR n. 47/1988)

Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori

Legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 (BUR n. 47/1988)

ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI. (1)

Legge abrogata con decorrenza dalla X° legislatura regionale per effetto degli articoli 17 e 19 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 .




Note

( 1) Con riferimento all’articolo 7 recante “Trattamento economico” della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 così come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012” e che così disponeva “1. Al titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spetta il 30 per cento dell’indennità, della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni, per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.”, il Consiglio di Stato, sezione seconda, con propria ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale n. 4997/2021 ha sollevato questione di legittimità costituzionale della previsione di riduzione del trattamento economico, con riferimento agli articoli 3, comma 2, 36 e 53 della Costituzione, atteso che la commisurazione dell’intervento di rimodulazione della indennità, pur in un contesto normativo ispirato dichiaratamente ad esigenze di razionalizzazione e contenimento degli oneri per il funzionamento dell’apparato amministrativo (come disposto dal decreto legge, convertito con modificazioni, n. 78 del 2010) deve comunque osservare il rispetto di valori e principi costituzionali di ragionevolezza ed uguaglianza, di legittimo affidamento dei cittadini sulla stabilità della situazione amministrativa preesistente, di certezza delle situazioni giuridiche consolidate e di coerenza dell’ordinamento: e nel caso di specie a fronte di una riduzione nella misura del 70 per cento, non risulta alcuna diversa configurazione delle funzioni svolte dall’ufficio, la riduzione ha riguardato solo tale figura unitamente a quella del difensore civico, risultava permanere l’incompatibilità con qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente: da cui la irragionevolezza della previsione per il significativo “sbilanciamento” nella misura della riduzione a fronte di una assenza di elementi giustificativi di cui il legislatore regionale non ha dato conto. L’ordinanza di rimessione del Consiglio di stato è stata pubblicata con il n. 132 del 30 giugno 2021 nella G.U. - 1ª Serie Speciale n. 37 del 15 settembre 2021.
La Corte costituzionale, con propria sentenza n. 188 del 2022, ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge regionale del Veneto n. 13 del 2012 fondata sotto il profilo della violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
In effetti, argomenta la Corte, l’intervento riduttivo posto in essere dal legislatore regionale si traduce in un assetto lesivo dell’affidamento, atteso che, sotto un profilo di proporzionalità, la misura dell’intervento riduttivo “disvela la sproporzione della misura disposta dalla norma censurata” anche atteso che “A incidere sull’affidamento della ricorrente .... concorre anche l’incompatibilità di tale incarico con l’esercizio di qualunque attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione, nonché la previsione della sua durata quinquennale”. La Corte quindi conclude affermando che “il test di proporzionalità non può ritenersi superato con riferimento alla valutazione del minor sacrificio imposto, alla stregua della percentuale di riduzione del compenso, sia in sé considerata, sia in rapporto a quelle praticate nel medesimo contesto temporale e normativo” e che “Nel caso di specie, la discrezionalità del legislatore veneto avrebbe dovuto essere esercitata offrendo maggiore tutela alla posizione del titolare dell’incarico indennitario: la norma regionale censurata, praticando una riduzione sproporzionata, trasmoda in una lesione del legittimo affidamento sulla stabilità del rapporto, che ne determina l’illegittimità costituzionale” e disponendo che “spetterà al giudice a quo individuare le modalità con cui “ricomporre l’ordinamento” dopo una sentenza di accoglimento .
Il testo della presente legge regionale è comunque riportato nella sezione testo storico.


SOMMARIO
Legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 (BUR n. 47/1988)

ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI


Art. 1 - Istituzione
1. E' istituito nella Regione Veneto l’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.
2. Il pubblico tutore svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dalla presente legge.
Art. 2 - Funzioni
1. L’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori svolge le seguenti funzioni:
a) reperisce, selezione e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;
b) vigila sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali,in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all’articolo 2 della legge n 698/1975 che vengano delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;
c) promuove, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell’abuso e del disadattamento;
d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazioni, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza che rispetti i diritti dei minori;
e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare;
f) segnala ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.
Art. 3 - Struttura dell’Ufficio
1. L’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell’Ufficio provvede, sentito il pubblico tutore, la Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Per il funzionamento dell’Ufficio nelle sedi decentrate il pubblico tutore si avvale, secondo le indicazioni della Giunta regionale, del personale amministrativo e dell’area psico-sociale-educativa della pianta organica di cui all’articolo 5 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 .
4. Per l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 2, l’Ufficio opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione minorile dell’osservatorio permanente di cui all’articolo 3 della legge regionale n 29 del 28 giugno 1988 riguardante “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani ”.
Art. 4 - Elezione
1. Il titolare dell’Ufficio è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.
2. Dura in carica 5 anni.
3. Le funzioni del titolare sono prorogate fino all’insediamento del successore.
4. Il titolare dell’Ufficio è rieleggibile una sola volta.
5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all’elezione del nuovo titolare dell’Ufficio.
6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.
Art. 5 - Requisiti, cause di incompatibilità, decadenza
1. Per l'elezione a titolare dell'Ufficio sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, la laurea in giurisprudenza o equipollenti, o in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.
2. Non sono eleggibili:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali comunali i membridegli organi di gestione delle unità locali socio-sanitarie;
b) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
c) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
d) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
e) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.
3. L'Ufficio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
4. In caso di ineleggibilità e di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.
Art. 6 - Revoca
1. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può revocare il titolare dell’Ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
2. Il titolare dell’Ufficio, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.
Art. 7 - Trattamento economico
1. Al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spettano l’indennità, di funzione e l’indennità di missione stabilite per i consiglieri regionali.
Art. 8 - Collegamenti istituzionali
1. L’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull’andamento dell’attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.
2. L’Ufficio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull’attività svolta e può essere sentito dalle competenti commissioni consiliari.
3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, l'Ufficio riferisce ai competenti consigli comunali.
4. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.
Art. 9 - Rapporti con il Difensore civico
1. Il difensore civico e il titolare dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell’ambito delle rispettive competenze.
Art. 10 - Norma finanziaria
1. All’onere di lire 150 milioni derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno 1988 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 84100 “ Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti dalle spese correnti ” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 1988 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 61444 denominato “ Spese per l’istituzione e il funzionamento dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ” con lo stanziamento di lire 150 milioni per competenza e per cassa.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 lo stanziamento del capitolo 61444 verrà determinato dal provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali a norma dell’ articolo 32bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .


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