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Legge regionale 6 settembre 1988, n. 43 (BUR n. 52/1988)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 43 (BUR n. 52/1988)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1988.

Art. 1 - (Rifinanziamenti)

1. La tabella A allegata alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3 “ Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella allegata alla presente legge. ( 1)

Art. 2 - (Spese pregresse consiglio di comprensorio).

1. Per la definitiva estinzione delle passività pregresse dei consigli di comprensorio, soppressi dall’ articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 47 , è iscritta la somma di L. 15 milioni al cap. 3152 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 1988.
2. All’impegno e alla liquidazione della spesa di cui al precedente comma si provvede con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 3 -(Istituto superiore per l’addestramento del personale delle regioni e degli enti locali).

1. La quota di associazione all’ISAPREL di cui al secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 “ Istituto superiore per l’addestramento del personale delle Regioni e degli enti locali - provvedimenti istitutivi ” è elevata, a partire dall’anno 1988, a lire 120 milioni (cap. 7400). ( 2)

Art. 4 - (Sviluppo economico del Polesine).

1. I finanziamenti disposti per la realizzazione degli interventi di cui all’ articolo 8 - primo comma - punto 2 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 “ Interventi straordinari per lo sviluppo dell’area polesana ” possono essere utilizzati anche per le finalità indicate dall’articolo 8 - primo comma - punto 1 - della medesima legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 .

Art. 5 – (Autoparchi)

omissis ( 3)

Art. 6 - (Energia).

1. Dopo il penultimo comma dell’ articolo 8 della legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 4)

Art. 7 - (Turismo d' alta montagna).

omissis ( 5)

Art. 8 - (Redazione strumenti urbanistici). (6)

1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire gli stanziamenti iscritti ai capitoli 43010, 43012, 43014 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988, concernenti contributi per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 80 articolo 3; 27 giugno 1985, n. 61 articolo 106; 5 marzo 1985, n. 24 articolo 11, sulla base delle domande che i comuni interessati possono presentare al Presidente della Giunta regionale, con le modalità e alle condizioni stabilite negli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 , entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande di cui al precedente comma dovranno essere corredate dei documenti previsti negli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 , con esclusione della copia del bilancio annuale di previsione approvato.
3. Sono automaticamente ammessi al contributo per la redazione di strumenti urbanistici generali, ai sensi dell’ articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , relativamente alla parte non finanziata, i comuni beneficiari del solo 50% del contributo spettante ai sensi dell’ articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
4. Sono considerate inammissibili le domande dei comuni per la redazione degli strumenti indicati nell’ articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , già beneficiari di contributi allo stesso titolo ai sensi dell’ articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 .
5. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale ed erogati per il 50 per cento al momento dell’assegnazione e per il rimanente 50 per cento dopo la trasmissione degli strumenti urbanistici per la approvazione, che dovrà intervenire entro tre anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza e con obbligo di restituzione della quota erogata.
6. Per le finalità indicate nel presente articolo gli stanziamenti iscritti ai capitoli di cui al primo comma sono così determinati:
omissis ( 7)

Art. 9 - (Installazione di reti di telerilevamento).

omissis ( 8)

Art. 10 - (Calamità naturali).

omissis ( 9)

Art. 11 - (Assegnazione fondi per ricostruzione opere nelle aree colpite dal disastro del Vajont).

1. Il comma 6 dell’ articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 è sostituito come segue:
omissis ( 10)
2. Sono abrogati i commi 7 e 8 del medesimo articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 .

Art. 12 - (Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si provvede con la legge regionale “ Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1988 ” ai sensi dell’ articolo 32/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 . ( 11)

Art. 13 - (Dichiarazione d' urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

TABELLA A ALLEGATA omissis


Note

( 1) Tabella che modifica tabella legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3 . Si omettono le tabelle.
( 3) Articolo abrogato da art. 9, comma 1, legge regionale 22 giugno 1993, n. 18
( 4) Testo riportato in art. 8, legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8
( 5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , che ha ridisciplinato la materia.
( 6) Vedi comma 1 art. 32 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 che dispone proroga dei termini per la trasmissione al Presidente della Giunta regionale degli strumenti urbanistici redatti col contributo regionale sino al 31 dicembre 96.
( 7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 8) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 9) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 10) Testo riportato in art. 17, legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 .
( 11) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridiciplinato la materia.


SOMMARIO
Legge regionale 6 settembre 1988, n. 43 (BUR n. 52/1988)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1988


Art. 1 - Rifinanziamenti
1. La tabella A allegata alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3 “ Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella allegata alla presente legge.
Art. 2 - Spese pregresse consiglio di comprensorio
1. Per la definitiva estinzione delle passività pregresse dei consigli di comprensorio, soppressi dall’articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 47 , è iscritta la somma di L. 15 milioni al cap. 3152 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 1988.
2. All’impegno e alla liquidazione della spesa di cui al precedente comma si provvede con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della vigente legge regionale di contabilità.
Art. 3 - Istituto superiore per l’addestramento del personale delle regioni e degli enti locali
1. La quota di associazione all’ISAPREL di cui al secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 “ Istituto superiore per l’addestramento del personale delle Regioni e degli enti locali - provvedimenti istitutivi ” è elevata, a partire dall’anno 1988, a lire 120 milioni (cap. 7400).
Art. 4 - Sviluppo economico del Polesine
1. I finanziamenti disposti per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 8 - primo comma - punto 2 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 “ Interventi straordinari per lo sviluppo dell’area polesana ” possono essere utilizzati anche per le finalità indicate dall’articolo 8 - primo comma - punto 1 - della medesima legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 .
Art. 5 – Autoparchi
1. L' articolo 4 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 “Intervento per la qualificazione delle attività artigiane di autotrasporto “ è così sostituito:
Le domande di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale nei termini previsti dalla deliberazione di programma di cui all' articolo 1, corredate dai seguenti documenti:
a) progetto dell' autoparco, con indicata in dettaglio la spesa preventivata;
b) dichiarazione del sindaco attestante che l' insediamento dell' autoparco è compatibile con la destinazione urbanistica dell' area;
c) copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto, con l' elenco delle imprese e degli eventuali enti associati, specificati nella loro natura e attività .
L' erogazione del contributo non può essere disposta prima del rilascio della concessione edilizia “.
Art. 6 - Energia
1. Dopo il penultimo comma dell’articolo 8 della legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8 è aggiunto il seguente comma:
La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere, mediante pubblicazioni, la conoscenza delle procedure e dei risultati delle attività di cui al precedente comma.”.
Art. 7 - Turismo d'alta montagna
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 “ Norme in materia di turismo d' alta montagna ”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, per l’anno 1988, fino all’importo complessivo di lire 100.000.000 a favore degli enti indicati nel medesimo articolo 14.
2. A tal fine gli enti interessati devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata dal progetto di massima delle opere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all’articolo 18 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 , assegna i contributi entro il 31 dicembre 1988 (cap. 31040).
4. I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 8 - Redazione strumenti urbanistici
1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire gli stanziamenti iscritti ai capitoli 43010, 43012, 43014 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988, concernenti contributi per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 80 articolo 3; 27 giugno 1985, n. 61 articolo 106; 5 marzo 1985, n. 24 articolo 11, sulla base delle domande che i comuni interessati possono presentare al Presidente della Giunta regionale, con le modalità e alle condizioni stabilite negli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 , entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande di cui al precedente comma dovranno essere corredate dei documenti previsti negli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 , con esclusione della copia del bilancio annuale di previsione approvato.
3. Sono automaticamente ammessi al contributo per la redazione di strumenti urbanistici generali, ai sensi dell’articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , relativamente alla parte non finanziata, i comuni beneficiari del solo 50% del contributo spettante ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
4. Sono considerate inammissibili le domande dei comuni per la redazione degli strumenti indicati nell’articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , già beneficiari di contributi allo stesso titolo ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 .
5. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale ed erogati per il 50 per cento al momento dell’assegnazione e per il rimanente 50 per cento dopo la trasmissione degli strumenti urbanistici per la approvazione, che dovrà intervenire entro tre anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza e con obbligo di restituzione della quota erogata.
6. Per le finalità indicate nel presente articolo gli stanziamenti iscritti ai capitoli di cui al primo comma sono così determinati:
- capitolo 43010 L. 500 milioni
- capitolo 43012 L. 2.500 milioni
- capitolo 43014 L. 3.000 milioni
Art. 9 - Installazione di reti di telerilevamento
1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , uno o più progetti finalizzati allo studio delle caratteristiche idrologiche del fiume Sile per una spesa complessiva per l’anno 1988 di lire 335.000.000 da iscrivere al capitolo 53430 “ Spese per l’installazione di una rete di telerilevamento delle caratteristiche idrogeologiche lungo l’asta del fiume Sile ”.
Art. 10 - Calamità naturali
1. I fondi per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dalle calamità naturali assegnati alla Regione Veneto ai sensi dell’articolo 5 della legge 27 marzo 1987, n. 120, dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n 470 e dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1988, n. 159, sono ripartiti dalla Giunta regionale tra gli enti locali beneficiari sulla base dei progetti esecutivi per il ripristino delle singole opere pubbliche danneggiate e delle perizie a consuntivo dei lavori urgentemente eseguiti dai medesimi enti locali.
2. La redazione dei progetti esecutivi dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di competenza regionale è affidata agli uffici regionali dei geni civili ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
3. In ordine alla concessione e all’erogazione dei finanziamenti, si applica la vigente normativa in materia di lavori pubblici di interesse regionale di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (capitolo 53015).
Art. 11 - Assegnazione fondi per ricostruzione opere nelle aree colpite dal disastro del Vajont
1. Il comma 6 dell’articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 è sostituito come segue:
L'assunzione dell' impegno di spesa verrà effettuato contestualmente all' approvazione dei progetti con provvedimenti della Giunta regionale i quali disporranno lo accredito ai comuni beneficiari dei fondi occorrenti in unica soluzione per la realizzazione dei lavori affidati ai sensi del comma 4“.
2. Sono abrogati i commi 7 e 8 del medesimo articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 .
Art. 12 - Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si provvede con la legge regionale “ Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1988 ” ai sensi dell’articolo 32/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.









TABELLA A ALLEGATA OMESSA


SOMMARIO